Papa Francesco riforma le leggi economiche del Vaticano

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“I limiti e le modalità (finis et modus) dell’ordinaria amministrazione rappresentano un criterio oggettivo di applicazione del principio di sussidiarietà nella gestione dei beni temporali della Sede Apostolica. Tale principio, da una parte, garantisce una sana autonomia degli Enti da Essa vigilati, che devono agire con la ‘diligenza di un buon padre di famiglia’ (can. 1284 §1 C.I.C.) e, dall’altra, consente alle Autorità preposte al controllo e alla vigilanza di adempiere le proprie funzioni istituzionali”: così inizia il motu proprio con cui papa Francesco modifica la a legge sugli appalti vaticana, dando maggiore autonomia agli enti e liberando dalle strette delle approvazioni e contro approvazioni burocratiche che rendevano difficile anche l’ordinaria amministrazione.

Il motu proprio è formato da tre articoli, di cui nel primo, si spiega che “l’approvazione del Prefetto della Segreteria per l’Economia, il Consiglio per l’Economia stabilisce detto criterio in maniera proporzionata alla capacità finanziaria degli Enti”, ma l’approvazione “va richiesta quando l’atto supera il 2% della cifra risultante dalla media calcolata sul totale dei costi dell’Ente richiedente così come esso risulta dai bilanci consuntivi approvati relativi agli ultimi tre anni. In ogni caso per gli atti il cui valore è inferiore a € 150.000,00 non si richiede approvazione”.

Nel secondo articolo si specifica che “la procedura di approvazione ad validitatem degli atti di straordinaria amministrazione deve essere conclusa entro trenta giorni dalla notifica dell’istanza. In assenza di richieste di integrazione istruttoria o documentale, la mancata risposta entro tale termine equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza”.

L’altro motu proprio modifica un precedente motu proprio sulla ‘tutela giursidzionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano’, in cui si sottolinea che non possono partecipare alle procedure di acquisto o stipulare contratti con gli enti vaticani gli operatori economici o società nei cui confronti ‘siano intervenute sentenze o altri provvedimenti di condanna, anche non definitivi, o sia comunque pendente un procedimento penale’, oppure se ‘vi sia fondato sospetto di affiliazione, anche esterna, con organizzazioni criminali’.

Inoltre per papa Francesco un operatore economico può essere escluso dall’elenco dei fornitori “se non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o di altre provvidenze a favore dei lavoratori, secondo la normativa del Paese in cui è stabilito; se ha commesso gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; se è stato inadempiente rispetto agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, secondo la legge o i contratti collettivi applicabili; se è residente ovvero stabilito in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati;

se è sottoposto ad una procedura di insolvenza o di liquidazione, o se è in stato di amministrazione controllata; se professionista che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle regole deontologiche stabilite dall’Ordine professionale di appartenenza; se ha commesso gravi violazioni degli obblighi in materia ambientale definitivamente accertate; se residente ovvero stabilito in Giurisdizioni a rischio elevato di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e/o proliferazione delle armi di distruzione di massa”.

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