Nuovo Codice per gli Istituti religiosi
Per erigere un istituto di religiosi o religiose al vescovo diocesano non basterà aver consultato la Santa Sede ma dovrà prima ottenere una autorizzazione scritta da Roma: lo ha stabilito il motu proprio ‘Authenticum charismatis’ di papa Francesco, con cui è modificato l’articolo 579 del Codice di diritto canonico, che affermava:
“I Vescovi diocesani possono, ciascuno nel proprio territorio, erigere con formale decreto istituti di vita consacrata, purché sia stata consultata la Sede Apostolica”. Ora tale articolo è così formulato: “I Vescovi diocesani possono, ciascuno nel proprio territorio, erigere con formale decreto istituti di vita consacrata, previa autorizzazione del la Sede Apostolica”.
In questo documento papa Francesco sottolinea, come scritto nell’esortazione apostolica ‘Evangelii gaudium’, l’esigenza dell’ecclesialità: “I fedeli hanno il diritto di essere avvertiti dai Pastori sull’autenticità dei carismi e sull’affidabilità di coloro che si presentano come fondatori. Il discernimento sull’ecclesialità e affidabilità dei carismi è una responsabilità ecclesiale dei Pastori delle Chiese particolari. Essa si esprime nella cura premurosa verso tutte le forme di vita consacrata e, in particolare, nel decisivo compito di valutazione sull’opportunità dell’erezione di nuovi Istituti di vita consacrata e nuove Società di vita apostolica”.
Nel documento si chiarisce che i nuovi Istituti abbiano l’approvazione della Santa Sede: “Alla Sede Apostolica compete accompagnare i Pastori nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo Istituto o di una nuova Società di diritto diocesano.
L’Esortazione apostolica ‘Vita consecrata’ afferma che la vitalità di nuovi Istituti e Società ‘deve essere vagliata dall’autorità della Chiesa, alla quale compete l’opportuno esame sia per saggiare l’autenticità della finalità ispiratrice sia per evitare l’eccessiva moltiplicazione di istituzioni tra loro analoghe, col conseguente rischio di una nociva frammentazione in gruppi troppo piccoli’. I nuovi Istituti di vita consacrata e le nuove Società di vita apostolica, pertanto, devono essere ufficialmente riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla quale sola compete l’ultimo giudizio”.
La modifica è dettata dal fatto che un Istituto di vita consacrata non riguarda solo una diocesi in particolare ma la Chiesa universale, come è stato specificato nella lettera ai consacrati, scritta nel 2014: “L’atto di erezione canonica da parte del Vescovo trascende il solo ambito diocesano e lo rende rilevante nel più vasto orizzonte della Chiesa universale.
Infatti, natura sua, ogni Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica, ancorché sorto nel contesto di una Chiesa particolare, ‘in quanto dono alla Chiesa, non è una realtà isolata o marginale, ma appartiene intimamente ad essa, sta al cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo della sua missione’”.