Il prof. Francesco Trombetta racconta Biagio Conte

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A tal proposito  il Codice di Diritto Canonico  in materia al  Can. 298 – §1. dispone: “Nella Chiesa vi sono associazioni ( contemplate dal Diritto civile e dal Diritto tributario), distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano “.

Conseguentemente il Can. 304 – §1 sancisce  “Tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche sia private ( tipo l’organizzazione “de qua” al cui primo Statuto fornii il mio contributo giuridico  e  come eterno ricordo del mio vissuto nella “Missione”, quando tutto ebbe origine, congiuntamente ad altri documenti e foto ne conservo ancora le copie), con qualunque titolo o nome siano chiamate, abbiano propri statuti con cui vengano definiti il fine dell’associazione o ragione sociale, la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi, e mediante i quali vengano determinate le modalità d’azione tenendo presente la necessità o l’utilità relativa al tempo e al luogo. §2. Assumano un titolo o un nome, adatto agli usi del tempo e del luogo, scelto soprattutto in ragione della finalità perseguita.

Il Can. 305 – §1 puntualizza che “ Tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata l’integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il diritto e il dovere di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti; sono anche soggette al governo della medesima autorità secondo le disposizioni dei canoni seguenti.

§2. Sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le associazioni di qualsiasi genere; sono soggette alla vigilanza dell’Ordinario del luogo le associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano la loro azione nella diocesi”.

Il Can. 307 – §1 aggiunge che “L’accettazione dei membri avvenga a norma del diritto e degli statuti di ciascuna associazione.

§2. La stessa persona può essere iscritta a più associazioni.

§3. I membri degli istituti religiosi possono aderire alle associazioni, a norma del diritto proprio, col consenso del proprio superiore”.

Inoltre il Can. 308 evidenzia “Nessuno, legittimamente iscritto, sia dimesso da una associazione, se non per giusta causa, a norma del diritto e degli statuti”.

Il Can. 309 specifica “Le associazioni legittimamente costituite hanno facoltà, a norma del diritto e degli statuti, di emanare norme peculiari riguardanti l’associazione stessa, di tenere assemblee, di designare i moderatori, gli officiali, gli aiutanti e gli amministratori dei beni”.

Il Can. 310  effettua delle precisazioni in materia civilistica” Un’associazione privata non costituita in persona giuridica, come tale non pucontrarreò essere soggetto di obblighi e di diritti; tuttavia i fedeli associati possono congiuntamente  obblighi, acquisire e possedere diritti e beni come comproprietari e compossessori; sono in grado di esercitare tali diritti e obblighi mediante un mandatario o procuratore “.

Con il Can. 311 viene indicata anche la competenza del Vescovo diocesano “ I membri di istituti di vita consacrata che presiedono o assistono associazioni in qualche modo unite al proprio istituto, abbiano cura che tali associazioni prestino aiuto alle attività di apostolato esistenti in diocesi, soprattutto operando, sotto la direzione dell’Ordinario del luogo, insieme con le associazioni finalizzate all’esercizio dell’apostolato nella diocesi” (opere di apostolato e di carità sia spirituale sia temporale,vita di fede e di speranza che essi conducono, un fine di pietà,l’incremento di opere di solidarietà sociale per l’onesto sostentamento dei poveri con autentica abnegazione, collaborazione di persone di buona volontà, operatori pastorali laici, presbiteri, religiosi).

Tali norme sono integrate dalla disciplina dettata dalla recente “ Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo del 19.03.2022”

 Tale Costituzione ha istituito, fra l’altro, il “Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica” (Artt. 121-127) ed è stato sancito che   la sua competenza  si estende anche ai Terzi Ordini e alle “associazioni di fedeli “erette in vista di diventare Istituto di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica (art. 125).

Spetta al Dicastero approvare gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (che, come qui evidenziato, sono  già contemplate dal Motu Proprio dell’1/11/2020 di Papa Francesco e storicamente istituite con la Costituzione  “Immensa“ del 22 gennaio 1588 di Papa Sisto V che le aveva ideate  il 27 maggio 1586 ),  erigerli e altresì concedere la licenza per la validità dell’erezione di un Istituto di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica di diritto diocesano da parte del Vescovo. 

“È competenza del Dicastero promuovere, animare e regolare la prassi dei consigli evangelici, nel modo in cui viene vissuta nelle forme approvate di vita consacrata, ed altresì per quanto concerne la vita e l’attività delle Società di Vita Apostolica in tutta la Chiesa latina“.

Sono altresì riservate al Dicastero le fusioni, le unioni e le soppressioni di tali Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica. Compete al Dicastero l’approvazione e la regolamentazione di forme di vita consacrata nuove rispetto a quelle già riconosciute dal diritto. È compito del Dicastero erigere e sopprimere unioni, confederazioni, federazioni di Istituti di Vita Consacrata e  Società di Vita Apostolica.

Il Dicastero si adopera affinché gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica progrediscano nella sequela di Cristo come è proposta dal Vangelo, secondo il carisma proprio nato dallo spirito del “fondatore“ e le sane tradizioni, perseguano fedelmente le finalità loro proprie e contribuiscano efficacemente alla edificazione della Chiesa e alla sua missione nel mondo. In conformità con le normative canoniche, il Dicastero tratta le questioni di competenza della Sede Apostolica riguardanti la vita e l’attività degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, in modo particolare per quanto attiene:

-l’approvazione delle Costituzioni e le loro modifiche; l’incorporazione e la formazione dei membri, anche mediante apposite norme e direttive…..omissis

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