Che rapporto tra libertà di espressione e rispetto del sentimento religioso in Europa?

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“La libertà di espressione non deve espandersi al punto da offendere il sentimento religioso, la cui tutela è un diritto che deve essere trasversalmente salvaguardato. Per fare ciò, pensando a tutti coloro che fanno dell’informazione e della comunicazione il proprio lavoro, dunque anche i giornalisti ma la riflessione chiaramente non è rivolta soltanto ad essi, va consolidata un’attitudine etica nella capacità di analisi della verità…

L’informazione condotta in modo etico e la conoscenza, viceversa, possono portare alla accettazione ed all’inclusione sociale, nella direzione di quel concetto di ‘cittadinanza piena’ sottolineato da papa Francesco al punto 131 della lettera enciclica ‘Fratelli tutti’. Certamente, è difficile equilibrare libertà di espressione, satira e dignità religiosa, ma le regole servono a questo”:

così scrive il prof. Vasco Fronzoni, docente di diritto musulmano all’università ‘Orientale’ di Napoli e ‘Ca’ Foscari’ di Venezia, nel volume ‘Libertà di espressione, satira e tutela del sentimento religioso’ a cura del giornalista Antonino Piccione, che raccoglie i contributi della giornata svoltasi lo scorso 26 febbraio, promossa dal Comitato ‘Giornalismo e Tradizioni religiose’ con la Pontificia Università della Santa Croce di Roma e l’associazione ‘Iscom’, a cui ha partecipato anche il prof. Stefano Testa von Bappenheim, docente di Diritto ecclesiastico e di Diritto musulmano e dei Paesi islamici alla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino.

Cosa è la libertà di espressione?

“L’art. 10 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo dice, al primo comma, che ‘Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera….’;

ma al secondo comma precisa che ‘l’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto ad alcune formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario’.

La libertà d’espressione, infatti, è posta a fondamento di ogni Stato democratico, poiché permette la libera formazione dell’opinione, compresa, naturalmente, l’opinione religiosa, ed è perciò indispensabile ad un pieno esercizio della democrazia, e merita un posto di rilievo nel novero dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU.

Il cuore della libertà d’espressione è stato definito dalla CEDU nell’affaire Handyside: limitazioni alla libertà d’espressione possono essere ammesse solo laddove rispondessero ai requisiti ex art. 10 comma 2, ossia si trattasse d’una limitazione prevista per legge, orientata al raggiungimento d’uno degli scopi elencati nel comma 2, e fosse assolutamente necessaria in una società democratica per il raggiungimento d’uno dei suddetti scopi”.

Quali limiti ha nei confronti della religione?

“La CEDU ha riconosciuto che anche nell’ambito artistico debbano essere tutelati i sentimenti religiosi di terzi: relativamente ad un curatore e direttore responsabile di una pubblicazione condannata in patria per “blasfemia”, infatti, che invocavano appunto la libertà d’opinione, la Corte nell’affaire X Ltd. stabilì che l’art. 10 comma 2 permette d’intervenire anche per evitare che il sentimento religioso di terzi possa ricevere offese, seppur indirette ed involontarie”.

Esiste un diritto alla satira?

“Nel quadro della protezione dell’art. 10 c’è anche la libertà artistica, come la Corte ha stabilito nell’affaire Müller,precisando tuttavia come anche questa libertà artistica sia non già assoluta, bensì subordinata ai limiti stabiliti ex art. 10 comma 2.

A proposito della satira, poi, la CEDU ha riconosciuto uno spazio di manovra sì molto ampio, ma necessariamente sempre rispettoso dei sentimenti di terzi: certamente una caricatura può essere una forma d’espressione artistica per definizione provocatoria, dato che fra le proprie funzioni ha anche quella di comunicare idee che possono essere divisive, e ciò usando anche una certa dose d’esagerazione e di provocazione volontaria, ma il messaggio trasmesso da una caricatura può offendere la sensibilità popolare anche a prescindere dalle intenzioni del suo autore, che non può quindi andare esente dai limiti dell’art. comma 2 (affaires Leroy, M’Bala M’Bala, Ziembínski, Sousa Goucha, Grebneva)”.

Quali limiti alla libertà di espressione ha posto la Corte europea dei diritti dell’uomo?

“La CEDU, ad iniziare dall’affaire Otto Preminger, afferma che la libertà di manifestare il proprio credo religioso non esclude la legittimità di critiche dirette a tali sentimenti religiosi nonché la propaganda di dottrine loro ostili; tuttavia, se i modi con cui tali critiche sono formulate e propagandate, per la loro forma e contenuto, pongono a rischio lo spirito di tolleranza che è caratteristica della società democratica, creando appunto turbamento sociale, allora esse possono essere considerate una violazione della libertà religiosa altrui”.

Può esserci armonia tra satira e religione nello spazio pubblico? 

“L’orientamento della Corte sembra trovare fenotipo nella costante ricerca di un punto d’equilibrio fra art. 9 ed art. 10, comma 1 e comma 2, della Convenzione: proprio perché “a grandi poteri si accompagnano grandi responsabilità”, infatti, la libertà d’espressione ha spazî di manovra amplissimi, ma non illimitati: già Locke osservava, a proposito dello Stato liberale, che esso non sia una condizione per l’arbitrio individuale: ‘But though this be a state of liberty, yet it is non a state of licence’ (‘Ma sebbene questo sia uno stato di libertà, tuttavia non è uno stato di licenza’)”.

(Tratto da Aci Stampa)

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