Le ceneri possono essere conservate ma non disperse

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Nei giorni scorsi il Dicastero della Dottrina della Fede ha pubblicato la risposta a due quesiti presentati dal card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, riguardanti la conservazione delle ceneri dei defunti, sottoposti a cremazione, che aveva chiesto alcune precisazioni sulla conservazione o dispersione delle ceneri;

“Tenuto conto del divieto canonico di disperdere le ceneri di un defunto (analogamente a quanto accade negli ossari, ove si depositano e conservano cumulativamente i resti mineralizzati dei defunti) è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale? Si può concedere ad una famiglia di conservare una parte delle ceneri di un familiare in un luogo significativo per la storia del defunto?”.

Il Dicastero della Dottrina della Fede, autorizzato da papa Francesco sabato 9 dicembre, ha risposto, riprendendo l’Istruzione ‘Ad resurgendum cum Christo’ circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, pubblicata nel 2016) che “è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale”.

Per quanto riguarda il secondo quesito, il card. Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero della Dottrina della Fede, risponde che ”posto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista e che le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro, l’autorità ecclesiastica, nel rispetto delle vigenti norme civili, può prendere in considerazione e valutare la richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto”.

Quindi la nota ribadisce quanto previsto al numero 5 dell’Istruzione ‘Ad resurgendum cum Christo’, che le ceneri vanno conservate in apposite urne ed in un luogo sacro, od in un’area ‘appositamente dedicata allo scopo, a condizione che sia stata adibita a ciò dall’autorità ecclesiastica’:

“Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica.,,

La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose”.

Infatti la legge civile italiana consente la conservazione delle ceneri anche presso la propria abitazione o in un luogo debitamente segnalato. La Chiesa spiega, invece, che la “conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione dei parenti”.

Sempre l’articolo 5 della citata Istruzione aveva vietato la dispersione delle ceneri: “Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione”.

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