La Santa Sede emana un Decreto per regolamentare le Associazioni
Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha emanato un Decreto generale che ha forza di legge e che regola la durata e il numero dei mandati di governo (con un massimo di 10 anni consecutivi) nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e la necessaria rappresentatività dei membri al processo di elezione dell’organo di governo internazionale, come si legge nell’incipit del Decreto per le associazioni internazionali dei fedeli, come è specificato nel Codice di diritto canonico:
“Le associazioni internazionali di fedeli e l’esercizio del governo al loro interno sono oggetto di peculiare riflessione e conseguente discernimento da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in ragione delle competenze che gli sono proprie.
La Chiesa riconosce ai fedeli, in forza del battesimo, il diritto di associazione e tutela la libertà dei medesimi di fondarle e dirigerle. Fra le varie forme di attuazione di tale diritto, vi sono le associazioni di fedeli, le quali, soprattutto a seguito del Concilio Vaticano II, hanno conosciuto una stagione di grande fioritura, portando alla Chiesa e al mondo contemporaneo abbondanza di grazia e di frutti apostolici”.
Per il dicastero è necessaria una regolamentazione nella vita associativa: “Nel processo di definizione dei criteri per una prudente conduzione del governo nelle associazioni, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha ritenuto necessaria la regolamentazione dei mandati delle cariche di governo quanto a durata e a numero, come anche la rappresentatività degli organi di governo, al fine di promuovere un sano ricambio e di prevenire appropriazioni che non hanno mancato di procurare violazioni e abusi”.
Con tale Decreto il dicastero stabilisce le funzioni all’interno delle associazione: “I mandati nell’organo centrale di governo a livello internazionale possono avere la durata massima di cinque anni ciascuno; la stessa persona può ricoprire un incarico nell’organo centrale di governo a livello internazionale per un periodo massimo di dieci anni consecutivi. Trascorso il limite massimo di dieci anni, la rielezione è possibile solo dopo una vacanza di un mandato.
Chi ha esercitato le funzioni di moderatore per un massimo di dieci anni, non può accedere nuovamente a tale incarico; può, invece, ricoprire altri incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale solo dopo una vacanza di due mandati relativi a tali incarichi”.
La Nota esplicativa osserva che papa Francesco, “in linea con i predecessori, suggerisce di comprendere le esigenze richieste dal cammino di maturità ecclesiale delle aggregazioni di fedeli nell’ottica della conversione missionaria.
Egli indica come prioritari il rispetto della libertà personale; il superamento dell’autoreferenzialità, degli unilateralismi e delle assolutizzazioni; la promozione di una più ampia sinodalità, come anche il bene prezioso della comunione”.
Inoltre la Nota sottolinea che gli associati esercitano la libera volontà sempre nella prospettiva della comunione ecclesiale: “In seno alle associazioni di fedeli, l’autorità viene attribuita dalla libera volontà degli associati a norma degli statuti, e va esercitata come servizio per il buon governo dell’ente, in riferimento alle finalità specifiche nell’adempimento della missione ecclesiale.
Infatti, i carismi che hanno suscitato la nascita di variegate realtà aggregative sono stati elargiti dallo Spirito Santo ad utilitatem di tutto il Popolo di Dio, non solo a beneficio di chi li riceve. Di conseguenza, l’orizzonte ultimo sullo sfondo del quale concepire ogni dimensione della vita delle realtà aggregative rimane la Chiesa, non l’ambito ristretto dell’associazione internazionale o, ancor meno, di ciascun singolo gruppo locale.
Dunque, anche il governo nelle associazioni di fedeli è da intendersi in una prospettiva di comunione ecclesiale, e si esercita a norma del diritto universale e di quello proprio, sotto la vigilanza dell’autorità ecclesiastica”.