58ª Udienza del Processo 60SA in Vaticano. Difesa del Card. Becciu chiede il deposito di tutti gli omissis sui messaggi dell’amica del teste chiave del processo al Promotore di giustizia

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[Korazym.org/Blog dell’Editore, 25.05.2023 – Ivo Pincara] – Con la 58ª Udienza del processo al Tribunale vaticano, aperto il 27 luglio 2021, sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, oggi 25 giugno 2023 nell’aula polifunzionale dei Musei Vaticani, siamo alle ultime battute per il dibattimento in aula. Il Presidente del Tribunale vaticano, Giuseppe Pignatone, ha confermato questa mattina infatti, che entro l’Udienza del 13 giugno intende chiudere la fase istruttoria e che in quella di domani mattina, si esauriranno gli interrogatori e verrà letta un’ordinanza sulle numerose istanze presentate dalle difese degli imputati.

«L’assenza dell’esplicazione piena del diritto di difesa nel concreto, determina la mortificazione del giusto processo».

I primi dieci minuti del dibattimento di oggi, durato circa un’ora, sono stati dedicati all’audizione, come testimone, del Cardinale Fernando Filoni, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato tra il 2007 e il 2011. Per domani è previsto un nuovo interrogatorio al finanziere Mincione e l’ordinanza del Tribunale sulle numerose istanze dei legali degli imputati.
Come il suo predecessore, il Cardinale Leonardo Sandri,  che è stato ascoltato il 12 maggio, anche il Cardinal Filoni è intervenuto in merito alle commissioni offerte all’imputato Fabrizio Tirabassi, funzionario dell’Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, dalla Banca svizzera Ubs sulle operazioni finanziarie effettuate per conto della stessa Segreteria di Stato, in base ad una procura firmata dal Cardinal Filoni. Quest’ultimo, rispondendo alle domande del Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, ha confermato l’autenticità della sua firma, “perché avevamo bisogno di un procuratore che ci rappresentasse in quella banca”, e che si aspettava che, “visto che era nostro impiegato, da noi stipendiato, operasse a favore della Segreteria di Stato”. Ha aggiunto, a successiva domanda del Presidente Pignatone, che era a conoscenza della clausola della procura che prevedeva “discounts” come retribuzione della banca a Tirabassi per gli investimenti che faceva, ma che non era consapevole in cosa consistessero e che se avesse saputo dell’alto ammontare di quelle commissioni, avrebbe contestato la cosa. La difesa dell’imputato ha poi prodotto come documentazione altre procure della Segreteria di Stato a soggetti terzi, analoghe a quella in favore di Tirabassi, che prevedevano compensi anche rilevanti per il procuratore.

Di seguito, dopo aver letto la nuova giustificazione del testimone Don Mario Curzu, Direttore della Caritas di Ozieri, che non si è presentato in aula “per impegni pastorali particolarmente intensi”, il Presidente del Tribunale, con un’ordinanza, ha trasmesso gli atti all’Ufficio del Promotore di Giustizia per procedere contro il sacerdote, per il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti. Ha dichiarato “illegittima” la sua assenza e “pretestuosa” la giustificazione riportata, non essendo “legittimo impedimento”, dopo i precedenti e ripetuti rifiuti a presentarsi.

Invitate le difese ad illustrare le diverse istanze presentate in questi giorni, ha preso la parola la difesa del Cardinal Becciu, tra i dieci imputati nel processo, chiedendo che vengano depositati tutti gli omissis – 119 su 126 messaggi – sui messaggi che Genoveffa Ciferri, amica di Mons. Alberto Perlasca considerato il teste chiave del processo, ha inviato al Promotore di giustizia, Alessandro Diddi, considerato il tempo trascorso per il compimento delle asserite indagini.

“Quello che non può essere accettato, – osserva la difesa del Cardinal Becciu – è consegnarsi ad una valutazione unilaterale in ordine alla rilevanza dei materiali ad opera esclusiva del Promotore. Siamo certi che il Promotore sia ben consapevole di cosa debba intendersi per diritto di difesa nel processo. Oltre che un giurista, un docente universitario è un noto penalista del libero foro. In questo senso, il diritto di difesa non può dirsi effettivo se esercitato su materiali incompleti o su brandelli di documenti, peraltro selezionati in modo unilaterale dall’organo di accusa”.

Nel dettaglio, la difesa del Cardinal Becciu fa riferimento al fatto che dei 126 messaggi che Ciferri ha inviato al Promotore di Giustizia vaticano, “119 sono stati totalmente omissati. Consultabili solo 6”. La difesa del Cardinal Becciu fa notare che “quello che la Ciferri ha inoltrato al Promotore è materiale che attiene alla preparazione che conduce alla predisposizione del memoriale, alla risoluzione di Mons. Perlasca ad offrire un contributo dichiarativo orientato ad accusare il Cardinal Becciu. Questi elementi non possono rimanere in un cassetto ma vanno messi a disposizione del processo perché altrimenti il diritto di difesa finirebbe per essere un simulacro. Una difesa che si esplica su una percentuale irrisoria di materiali non è una difesa effettiva. E, come è evidente, l’assenza dell’esplicazione piena del diritto di difesa nel concreto, determina la mortificazione del giusto processo. Ne consegue la convinta richiesta di ostensione dei citati documenti. Anche ai sensi dell’art. 400 c.2 cpp”.

La decisione del Tribunale vaticano sull’istanza della difesa del Cardinal Becciu è attesa per domani.

Richiesta di deposito di documenti e di atti investigavi
della difesa del Cardinale Angelo Becciu
al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Presidente Dott. Giuseppe Pignatone
Procedura penale n. 45/19 R.G.P.
Udienza del 25 maggio 2023


I sottoscritti avvocati Maria Concetta Marzo e Fabio Vigliane, difensori di fiducia di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Giovanni Angelo Becciu, imputato come in atti nel procedimento penale emarginato in epigrafe, avanzano istanza affinché codesto Ili.mo Tribunale Voglia disporre il deposito da parte del Promotore di giustizia dei seguenti atti:

1. I messaggi whatapp inviati, in data 26 novembre 2022, dalla signora Ciferri al Promotore di giustizia e da quest’ultimo depositati e, nella stragrande parte, omissati;
2. Le parti degli interrogatori resi da Mons. Perlasca dinanzi all’Ufficio del Promotore di giustizia e da quest’ultimo omissati;
3. L’annotazione della Gendarmeria relativa alla cooperativa Simpatia e ai contributi dalla stessa ricevuti da parte della Segreteria di Stato, dando seguito all’invito di deposito formulato da Codesto Ili.mo Tribunale al Commissario De Santis nel corso dell’udienza del 13 ottobre 2022 (dr. pagina 218 della trascrizione).

1. Sulla richiesta di deposito dei messaggi whatapp inviati dalla signora Ciferri e omissati dal Promotore di giustizia

Una richiesta istruttoria si impone alla luce del tempo trascorso – rispetto alla precedente iniziativa assunta dal Promotore – e della necessità di chiarificazione di fatti rilevanti.
Il processo è il luogo della massima chiarificazione nel contraddittorio.
Il Giudice terzo ed imparziale ha il compito di ricostruire la verità per quanto possibile con le umane capacità e nel recinto delle regole di giudizio imposte dall’ordinamento.
È una aspirazione a cui tutti tendiamo e rispetto alla quale registriamo la necessità difensiva di poter avere un quadro chiaro di quanto accaduto che è già inquietante di per se’ in relazione alle manovre che nelle retrovie del famoso memoriale venivano poste in essere da una serie di soggetti le cui identità abbiamo poi ottenuto solo grazie al dibattimento.
Parliamo naturalmente del memoriale del 31 agosto 2020 presentato da Perlasca ai Promotori dopo aver stimolato una propria audizione.
Come è noto, si tratta di un momento di svolta della indagine perché è quel momento, quella consegna, quella determinazione che il Perlasca assume che segna un punto di discontinuità con il precedente ed articolato interrogatorio del 26 aprile 2020 ed orienta l’indagine sul cardinale Becciu.
Basta leggere l’atto di citazione a proposito del memoriale per avere non solo la precisa collocazione temporale del “contributo” ma comprendere come essa ha segnato un punto di svolta.
Ma il dibattimento con l’esame del testimone Perlasca ha chiarito numerosi aspetti ed è stato poi seguito da una ulteriore evoluzione naturalistica prima che giuridica che si è verificata proprio in virtù di quanto accaduto in aula.
La reazione immediata della signora Ciferri.
Reazione che si è determinata, lo scrive proprio ella stessa, all’esito di quanto emerso nel corso del controesame di Perlasca, facendole assumere l’eccentrica iniziativa di contattare il Promotore inondando di messaggi il suo cellulare [1].
Ci riferiamo naturalmente ai messaggi che la signora Ciferri ha inviato al Promotore. Siamo alla fine del mese di novembre del 2022 (al 26 novembre, ore 3,21…).
La signora Ciferri inoltra sul cellulare del Promotore – citiamo i dati della estrazione ufficiale agli atti del 29 novembre 2022 – 126 messaggi, di cui 4 file audio, e ulteriori 4 file immagini [2].
Il giorno seguente, 30 novembre 2022 alle ore 11,35, vengono apposti gli omissis sui materiali previa iniziativa ad hocdel Promotore [3].
Dunque, dei 126 messaggi ne restano consultabili solo 6 ed uno dei sei neanche integralmente.
Gli altri 119 completamente barrati da una riga nera. Totalmente omissati, così come i 4 ulteriori file con le immagini.
L’operazione è stata poi giustificata in ragione di una necessità investigativa che sarebbe stata messa in pericolo dalla eventuale ostensione pubblica (ostensione processuale, si intende).
Orbene, a distanza di quasi sei mesi da quella scelta, se lo scopo era appunto quello di non interferire nella indagine, riteniamo sia ragionevole pensare che gli accertamenti siano stati svolti e nessun nocumento possa derivare ormai per la verifica investigativa.
Se l’indagine non è ancora terminata, chiediamo di conoscere almeno un orizzonte temporale.
La nostra istruttoria sta per terminare e se non è ancora finita l’indagine sui messaggi riteniamo che essa possa ragionevolmente concludersi prima che si chiuda il nostro dibattimento.
Ed in questo senso riteniamo di poter richiedere che nel contemperamento degli interessi il Promotore offra se non l’immediata disponibilità, un orizzonte temporale entro il quale poterli ostendere, compatibile con le esigenze di accertamento del nostro processo.
Quello che non può essere accettato, lo si dice con massimo rispetto ma con determinazione, è consegnarsi ad una valutazione unilaterale in ordine alla rilevanza dei materiali ad opera esclusiva del Promotore.
Siamo certi che il Promotore sia ben consapevole di cosa debba intendersi per diritto di difesa nel processo. In questo senso, il diritto di difesa non può dirsi effettivo se esercitato su materiali incompleti o su brandelli di documenti, peraltro selezionati in modo unilaterale dall’organo di accusa. E, come è evidente, l’assenza dell’esplicazione piena del diritto di difesa nel concreto, determina la mortificazione del giusto processo.
Ne consegue la convinta richiesta di ostensione dei citati documenti.
Noi domandiamo, pertanto, che il Tribunale Voglia chiedere, ai sensi dell’art. 400, c. 2, c.p.p., l’acquisizione dei messaggi whatsapp inviati dalla signora Ciferri e omissati da Promotore.

2. Sulla richiesta di deposito delle parti degli interrogatori resi da Mons. Perlasca dinanzi all’Ufficio del Promotore di Giustizia e da quest’ultimo omissate

Se quanto detto appare, agli scriventi, di autoevidente rilevanza e pertinenza rispetto ad un accertamento tutto sommato agile, tali argomenti a sostegno della richiesta appena spiegata varranno a fortiori per la presente, a quella evidentemente ricollegata: la produzione degli stralci d’interrogatorio omissati nelle registrazioni audio-video degli interrogatori svolti in istruzione, risalenti ormai a quasi due anni fa.
Si ricorderà come, a fronte dell’ordinanza di Codesto Tribunale, che prescriveva il deposito integrale delle registrazioni audio e video, nella ormai antica data del 3 novembre 2021 – poco meno che due anni or sono – l’Ufficio del Promotore vi dava corso, mutilando i filmati e gli audio, in almeno trentotto occasioni, con censure audio/video, dalla durata a tutt’oggi imprecisata (le tabelle coeve di polizia giudiziaria indicavano, peraltro, un numero di censure inferiore a quelle riscontrate dalle difese).
Il tutto, per tutelare il segreto istruttorio, come fu espressamente affermato dal Promotore di Giustizia all’udienza del 17 novembre 2021:

Purtroppo quando si inizia un verbale, ci sono tante aspettative e molto spesso diverse da quelle che uno immagina, nel corso del verbale si sviluppano varie dichiarazioni, molto spesso nel caso di specie ci sono addirittura sviluppate in maniera talvolta quasi spontanea nel corso delle varie deposizioni, per cui quando l’onorevole Tribunale ci ha chiesto, ci ha ordinato, cosa che abbiamo fatto, di depositare tutti i video, li abbiamo depositati tenendo conto di queste indagini che stiamo conducendo. alcune delle quali peraltro sono procedimenti che hanno una particolare complessità investigativa [4].

Riesce davvero difficile immaginare che per ciascuna delle quaranta censure di durata indefinita ancora oggi, a quasi due anni di distanza, non vi sia per alcuna di esse – neanche una! – la cessazione di queste insuperabili esigenze istruttorie.
È trascorso un tempo che, in altri ordinamenti giudiziari, sarebbe ormai perfino proceduralmente incompatibile con il mantenimento del segreto istruttorio.
E siccome tali numerosi frammenti, ormai antichi, sono stati resi da protagonisti di questa indagine, la cui genuinità è emersa platealmente come compromessa, non possiamo tollerare ancora oscuramenti e parzialità in testimonianze tanto controverse e rilevanti, pena addivenire alla deliberazione di una sentenza fondata su prove mutilate.
Noi domandiamo, pertanto, che il Tribunale Voglia chiedere, ai sensi dell’art. 400, c. 2, c.p.p., l’acquisizione degli audio e dei video degli interrogatori integrali.

3. Sulla richiesta di deposito dell’annotazione della Gendarmeria relativa ai contributi ricevuti dalla cooperativa Simpatia

Nel corso dell’istruttoria è emerso incontrovertibilmente, anche per ammissione di Mons. Perlasca, che la Segreteria di Stato ha inviato denaro alla cooperativa SIMPATIA, di cui il padre di Mons. Perlasca era componente del Consiglio di amministrazione e volontario, per un ammontare complessivo che si aggira intorno ai 60-70 mila euro, stando a quanto ammesso, a domanda della difesa, dallo stesso Monsignore [5].
Sul punto, nel corso dell’esame testimoniale del Commissario De Santis, all’udienza del 13 ottobre 2022, quest’ultimo ha dichiarato che la Gendarmeria, dopo l’interrogatorio di Mons. Perlasca, ha svolto un’attività investigativa in relazione ai contributi ricevuti dalla cooperativa de qua, poi confluita in un’annotazione portata all’attenzione dell’Ufficio del Promotore di Giustizia [6].
Conseguentemente, Codesto Ili.mo Tribunale ha correttamente invitato il Commissario a depositare in cancelleria l’annotazione relativa alla cooperativa SIMPATIA [7].
Ad oggi, tuttavia, la scrivente difesa non ha rinvenuto il documento e non ha avuto alcuna notizia di tale deposito.
Voglia 1111.mo Tribunale, pertanto, dare seguito all’invito già formulato, al fine di consentire l’acquisizione della citata annotazione.
Con ossequi,

Roma, il 22 maggio 2023
Avv. Fabio Viglione
Avv. Maria Concetta Marzo


[1] “… mi inginocchio davanti a Lei e La imploro di aiutare Mons.Perlasca che oggi, sotto l’incalzare delle difese/ ha fatto/ suo malgrado/ la figura del testimone non credibile…( .. ) ..ma che Mons. Perlasca non esca umiliato e ridicolizzato da questo processo/ come è accaduto oggi …( ..)” – Messaggio whatsapp del 26 novembre 2022 ore 3,21. (Ciferri al Promotore, utenza cellulare).
[2] Operazione di estrazione del 29 novembre 2022 come da documento prodotto dal Promotore che ha depositato il documento redatto all’esito della operazione di estrazione.
[3] E anche di tale operazione abbiamo traccia documentale attraverso il depositata del Promotore.
[4] Trascrizioni udienza 17 novembre 2021, pp. 46-7.
[5] (cfr., rispettivamente, pag. 185 e pag. 184 della trascrizione dell’esame di Mons. Perlasca all’udienza del 25 novembre 2022).
[6] (cfr. pagg. 217 e 218 della trascrizione dell’udienza del 13 ottobre 2022, esame del Commissario De Santis).
[7] (cfr. pag. 218 della trascrizione dell’udienza del 13 ottobre 2022, esame del Commissario De Santis).

Indice – Caso 60SA [QUI]

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