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Camerino rende omaggio al cardinale Pietro Gasparri, innovatore dello Stato del Vaticano

Nello scorso dicembre al Campus Universitario dell’Università di Camerino, in provincia di Macerata, si è svolto il convegno di studi sul card. Pietro Gasparri, ‘Attualità dell’opera del Cardinale Pietro Gasparri: il Vaticano, Parigi, l’idea del Codice’, organizzato dalla Regione Marche e dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, con il patrocino del Comune di Camerino, del Comune di Ussita, dell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, di ‘ADEC-Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso e del Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo’, con interventi di mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche e vescovo di Fabriano-Matelica, e di madame Florence Mangin, ambasciatrice di Francia presso la Santa Sede.
Il programma del convegno si è articolato in tre sessioni che hanno esplorato alcuni aspetti della vita e dell’opera del card. Pietro Gasparri: dall’elaborazione del Codice di Diritto Canonico alla sua attività diplomatica tra Vaticano e Parigi. Tra i relatori alcune personalità di fama internazionale, come mons. Juan Ignacio Arrieta, segretario del Dicastero per i Testi Legislativi, il prof. Patrick Valdrini, docente all’Institut Catholique di Parigi, il card. Dominique Mamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, la prof.ssa Maria d’Arienzo, docente all’Università ‘Federico Il’ di Napoli, il prof. Ludovic Danto, preside della facoltà di diritto canonico all’Institut Catholique de Paris, il prof. Stefano Testa Bappenheim, docente all’Università di Camerino, il prof. Vincenzo Pacillo, docente all’Università di Modena e Reggio Emilia, il prof. Orazio Condorelli, docente all’Università di Catania, la prof.ssa Daniela Tarantino, docente all’Università di Genova.
Quindi, essendo trascorso già quasi un secolo dalla sua morte, alcune intuizioni del Segretario di Stato, cardinale Pietro Gasparri, continuano ad essere perfettamente operative, dimostrando l’acume del porporato di Ussita: la facoltà di Diritto Canonico dell’Institut Catholique de Paris, lo Stato della Città del Vaticano, al cui disegno perimetrico egli contribuì in qualità di plenipotenziario della Santa Sede per le trattative che portarono ai Patti Lateranensi, il Codice di Diritto Canonico, o più precisamente l’idea della codificazione canonica, che trovò concretezza nel ‘Codex Iuris Canonici’ promulgato il 15 settembre 1917 da papa Benedetto XV e poi, dopo il Concilio Vaticano II, in quello promulgato il 25 gennaio 1983 da apa Giovanni Paolo II, tuttora vigente ed operativo.
Il convegno ha rappresentato un’occasione per approfondire il ruolo del card. Gasparri nella storia ecclesiastica e giuridica, ma anche per valorizzare il legame tra la sua figura e il territorio marchigiano, concludendosi con una riflessione sull’attualità della codificazione giuridica, affrontando sfide ancora oggi rilevanti per il diritto canonico.
A conclusione delle relazioni abbiamo chiesto alla prof.ssa Maria d’Arienzo, presidente di ‘ADEC-Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso’ e presidente dell’Associazione Nazionale dei Docenti di Diritto Ecclesiastico e Canonico Università Federico Il di Napoli, di spiegare le ragioni di un convegno sul card. Gasparri:
“Nel 2024, a 90 anni dalla sua scomparsa, la figura del cardinale Gasparri meritava di essere celebrata con un’iniziativa scientifica in grado di rimarcare l’incidenza della sua figura nell’evoluzione sia del diritto canonico, sia dei rapporti tra Italia e Santa Sede. L’organizzazione del Convegno dello scorso 5 dicembre, promossa dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino su impulso del prof. Stefano Testa Bappenheim, è stata sostenuta anche grazie al contributo della Regione Marche nell’ambito del programma rivolto all’approfondimento dei marchigiani illustri, tra i quali, a pieno titolo, si annovera il card. Gasparri, originario di Capovallazza di Ussita”.
Per quale motivo diede vita alla Facoltà di Diritto Canonico dell’Università Cattolica di Parigi?
“L’Institute Catholique de Paris, fondato nel 1875, istituì nel 1878 una Scuola superiore di Teologia e l’insegnamento del diritto canonico fu affidato al futuro card. Pietro Gasparri fino al 1897, anno della sua nomina a Delegato Apostolico in America Latina. Gasparri rivestì un ruolo decisivo nella creazione, nel 1895, della Facoltà di Diritto canonico e definì gli anni del periodo parigino i più belli della sua vita”.
Quanto è stato importante il Codex Iuris Canonici?
“Il card. Gasparri fu uno dei principali sostenitori del progetto della prima codificazione canonica del 1917. Per Gasparri il processo di codificazione, ispirato al modello del ‘code Napoleon’, rappresentava un’operazione di modernizzazione giuridica del diritto canonico necessaria nelle dinamiche dei rapporti tra la Chiesa e la comunità politica”.
Per quale motivo fu un ‘grande’ canonista?
“Il contributo del card. Pietro Gasparri all’evoluzione del diritto canonico, oltre che per l’apporto decisivo offerto alla prima codificazione, emerge anche dalle numerose opere scientifiche, pubblicate soprattutto nel periodo parigino. Tra i suoi numerosi lavori possono annoverarsi il ‘Tractatus canonicus de Matrimonio’ (1892), il ‘De sacra ordinatione’ (1893-1894), il ‘De sanctissima Eucharistia’ (1897). Alcune delle sue lezioni tenute all’Institute Catholique de Paris sono state, inoltre, raccolte nel libro postumo ‘Institutiones iuris publici’, edito nel 1992 dall’editore Giuffrè”.
Quanto fu decisivo il suo apporto nei Patti Lateranensi?
“Gasparri fu uno dei principali protagonisti del superamento della Questione Romana e di quel graduale riavvicinamento fra Italia e Santa Sede che confluì nella stipula dei Patti lateranensi del 1929. Quale plenipotenziario della Santa Sede, ‘mise al servizio delle trattative la sua sapienza giuridica ed il suo spirito acuto e fermo’, come si legge nel Diario della Conciliazione dell’avv. Pacelli”.
Quanto è attuale il suo pensiero?
“Pietro Gasparri veniva ritenuto già ai suoi tempi uno dei prelati più innovatori e progressisti e l’attualità del suo pensiero traspare anche dalle sue opere. Nondimeno, nel ruolo di Segretario di Stato durante il pontificato di papa Benedetto XV negli anni della grande guerra, il card. Gasparri fu tra i maggiori protagonisti dell’azione umanitaria promossa dalla Santa Sede a favore dei prigionieri e delle popolazioni colpite dal conflitto. Tale impegno ha rappresentato la base su cui si sono innestati i più recenti sviluppi della sempre più incisiva azione diplomatica della Santa Sede al servizio della pace nella comunità internazionale e della tutela della dignità umana”.
(Tratto da Aci Stampa)
La prof.ssa Boni spiega l’importanza dello studio della storia del diritto canonico

Nella nuova formulazione quest’anno il Codice di Diritto Canonico ha compiuto 40 anni, ed è stato con una iniziativa di alto profilo all’Università di Bologna, presentando il manuale ‘Il diritto nella storia della Chiesa’ per aiutare a comprendere come l’idea di diritto si sia sviluppato nella storia della Chiesa, grazie alla prof.ssa Geraldina Boni, ordinario di Diritto Canonico, Diritto Ecclesiastico e Storia del Diritto presso la stessa Università, e la dott.ssa Ilaria Samoré, che collabora alla sua cattedra e alla quale si deve il lavoro di raccolta di appunti e temi delle lezioni che hanno affrontato le questioni del diritto nella Chiesa.
Dalla prof.ssa Geraldina Boni ci facciamo spiegare il motivo per cui la Chiesa si è data un diritto ‘canonico’?
“Nell’ottica cattolica la Chiesa non si è ‘data’, non ha cioè ‘inventato’ un diritto canonico, in quanto gli elementi essenziali di giuridicità che la contrassegnano scaturiscono dalla volontà divina: la rispondenza a giustizia delle prescrizioni e degli istituti in cui essa si articola è indelebilmente impressa dal suo Fondatore e non può essere tradita. Benché la parabola storica della comunità ecclesiale sia stata costellata di frequente da fermenti di contestazione della dimensione giuridica, essi sono sempre stati intransigentemente respinti, poiché il diritto canonico si radica e trova legittimazione nello ‘ius divinum’. Il quale ultimo non può essere discrezionalmente mutato né in alcun modo scalfito dall’autorità gerarchica, neppure da quella suprema.
Può tuttavia evolvere e approfondirsi la comprensione e la penetrazione del diritto divino da parte dell’intelligenza dell’uomo di ogni tempo: determinando aggiustamenti normativi che rispecchino questa più matura consapevolezza del disegno superiore. Per questo, con tali trasformazioni, non si induce alcun relativismo, dovendosi comunque tutte le riforme giuridiche innestare saldamente nella Tradizione. Ciò è particolarmente evidente pure in tematiche delicate e continuamente dibattute nella Chiesa, anche attualmente: come la configurazione del primato del vescovo di Roma o la collegialità episcopale, ovvero quella sinodalità che tanto sta a cuore a Papa Francesco; o, ancora, come il ruolo dei chierici e dei laici, ovvero delle donne”.
Quanto è importante il diritto canonico?
Ovviamente io sono un poco “partigiana” nel rispondere alla domanda, occupandomi di tale materia da trent’anni. Ma al di là della necessità per così dire ‘ad intra’ della compagine ecclesiale di studiare il diritto canonico per le ragioni appena dette, ad extra (io del resto lo insegno in una Università statale) sono convinta che conoscerlo sia importantissimo: esso, infatti, rappresenta una chiave di lettura straordinariamente illuminante (oltre che avvincente) per investigare l’origine e lo sviluppo della civiltà occidentale.
Per più di un millennio la Chiesa romana ha dispiegato una funzione cruciale nella guida spirituale e altresì politica dell’Europa; ne discende che il diritto canonico e il graduale dipanarsi delle sue istituzioni hanno sensibilmente contribuito a delineare non solo la fisionomia degli odierni ordinamenti di ‘civil law’ e di ‘common law’, specie in riferimento a capitali principi che li attraversano e li fondano: ma hanno segnato a fondo il linguaggio, il sapere condiviso e il patrimonio intellettuale collettivo, pure le sembianze dei territori.
Esplorare la storia del diritto canonico costituisce dunque uno strumento prezioso e impareggiabile per la decodificazione del nostro passato: e, di conseguenza, per una più piena cognizione dell’identità che ad esso si ricollega. Aggiungo che alcune connotazioni intrinsecamente caratterizzanti ancor oggi lo ‘ius canonicum’, in particolare la sua plastica elasticità nel piegarsi ad ogni realtà concreta affinché in ognuna affiori e si affermi la ‘res iusta’, possono offrire ai cultori dei diritti secolari non poche suggestioni per pervenire a soluzioni più ragionevoli perché più confacenti, appunto, a giustizia.
Come si è sviluppato nei secoli il diritto canonico?
Fermi i capisaldi innervati nello ‘ius divinum’, il diritto canonico di produzione umana, pur tra crisi e regressi, non ha mai cessato di progredire e perfezionarsi, adattandosi costantemente al mutare delle diversificate e capillari domande di giustizia dei ‘christifideles’: lasciandosi interrogare e aderendo al mutare delle contingenze temporali e ambientali. Ciò del resto risponde pienamente alla fisionomia inconfondibile di una religione incarnata come quella cristiana: la Chiesa, con il suo diritto, si è fatta così ‘romana’ coi ‘romani’, ‘barbara’ coi ‘barbari’…
La logica dell’incarnazione si proietta e si ripercuote nell’aspirazione a una perpetua inculturazione anche del diritto canonico. Esso viene sollecitato, arricchito, spronato a nuove e inedite soluzioni giuridiche dal rapporto e dal confronto con le varie culture, ‘filtrandole’ alla luce della buona novella evangelica affinché si mantenga integra la conformità al progetto divino”.
Come si inserisce il diritto canonico nell’azione missionaria della Chiesa?
“Proprio quanto appena ricordato permette di capire come l’azione missionaria della Chiesa non possa comportare l’esportazione e l’imposizione di schemi giuridici del tutto alieni a coloro cui viene proposto l’annuncio cristiano. In passato, ad esempio, con il superamento dei confini dell’Occidente al seguito delle potenze iberiche, la ‘societas Ecclesiae’ entrò in contatto con popoli estranei all’universo greco-latino nel grembo del quale il cristianesimo e il suo diritto si erano formati: e quest’ultimo fu in grado di adeguarsi e plasmarsi alla cultura dei convertiti, alimentando tra l’altro un laboratorio di soluzioni giuridiche inedite e innovative che poi in gran parte, per la loro proficuità, sono state estese all’intera cristianità.
Anche oggi la sfida missionaria, volta semmai ai Paesi di antica cristianità oramai pressoché completamente secolarizzati, richiede strumenti giuridici differenti, che sappiano rispondere alle impellenze esistenziali degli uomini e delle donne del postmoderno. Le urgenze poste quindi dalle esigenze missionarie dimostrano eloquentemente la capacità del diritto della Chiesa di elaborare istituti canonistici calati e forgiati sui bisogni via via emergenti, escogitando disposizioni sempre ispirate alla giustizia di ogni situazione”.
Quindi il diritto canonico è un esercizio di libertà della Chiesa?
“Anzitutto il diritto salvaguarda la libertà: una Chiesa senza diritto sarebbe, come molti hanno osservato, una Chiesa dell’arbitrio e della prevaricazione. Il diritto canonico può essere inoltre considerato un esercizio di libertà nella Chiesa perché ha congegnato e sperimenta criteri di flessibilità che permettono di modellarlo caso per caso, nonostante la rigidità e l’immutabilità che contraddistinguono lo ‘ius divinum’, e pertanto rimanendo sempre entro quella cornice che neppure il papa può varcare o forzare. Ciò è veicolato ed espresso attraverso quell’aequitas canonica che, rinvenendo i suoi primi barlumi nei precorritori dell’età aurea del diritto canonico medievale, si esercita creativamente consentendo di attenuare la durezza del rigor iuris con la dolcezza della misericordia.
Un esercizio di libertà, infine, che è garantito non soltanto all’autorità ecclesiastica, ma che spetta a tutti fedeli: tra essi, in forza della rigenerazione battesimale, vige una vera uguaglianza nella dignità e nell’agire, come recita il can. 208 del Codex Iuris Canonici vigente, cooperando a pieno titolo all’edificazione del Corpo di Cristo”.
Nel prossimo anno si celebrano 1700 anni del Concilio di Nicea, che fu presieduto dall’imperatore Costantino: ciò provocò problemi nella Chiesa e come si risolsero?
Non solo Nicea, ma tutti i primi otto concili ecumenici del primo millennio, come noto, si riuniscono sotto l’egida dell’imperatore, il quale, specie dal momento in cui il cristianesimo viene elevato a ‘religione di Stato’, si fa ‘custos et vindex’ (protettore e garante) di quest’ultima. La figura di Costantino, ricca di chiaroscuri e di ambigue sfaccettature, sin da subito fa sorgere il problema di una difesa della Chiesa da parte del potere politico che rischia di divenire un controllo opprimente e asfissiante. La presenza di Costantino a Nicea quale ‘vescovo di foro esterno’ (stando alla testimonianza di Eusebio) è un sintomo, cioè, di quella pericolosa pretesa di commistione tra autorità secolare e autorità spirituale che a lungo perdurerà nei secoli e che cagionerà non pochi conflitti e danni funesti.
Il principio dualista cristiano del ‘date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio’, seppur teoricamente di una chiarezza cristallina, ha faticato e stenta ancor oggi a realizzarsi nell’esperienza pratica: con invasioni ed esorbitanze, invero da una parte e dall’altra, continue e difficilmente contenibili, ma che vanno tuttavia tenacemente contrastate. Anche proprio rivendicando e facendo valere quella libertà dei figli di Dio che il diritto canonico tutela e promuove per ammonire le autorità civili e quelle ecclesiastiche al rispetto della libertà religiosa, da una parte, e dell’autonomia dell’ordine temporale, dall’altra”.
La prof.ssa Geraldina Boni spiega l’importanza del Diritto canonico

Ad aprile, nella Sala delle Conferenze del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata si è svolta la IV edizione del Premio ‘Vox Canonica’, assegnato alla prof.ssa Geraldina Boni, docente ordinaria di Diritto Canonico ed Ecclesiastico dell’Alma Mater Studiorum di Bologna. Nell’introduzione, il prof. Giuseppe Rivetti, docente di Diritto tributario all’Università di Macerata, si è soffermato sul crescente interesse per l’indagine del fattore religioso, in grado di offrire un campo di conoscenze trasversale e plurale e di sviluppare quelle competenze che sono essenziali per il giurista contemporaneo.
Gli interventi del fondatore del periodico, Rosario Vitale, e di un membro del comitato di redazione, Andrea Miccichè, hanno presentato la storia e le iniziative di Vox Canonica; dopo questi momenti introduttivi, la cerimonia è entrata nel vivo con la lettura della laudatio, in cui sono state sintetizzate le motivazioni che hanno portato alla scelta di premiare la prof.ssa Boni, che ha ricordato i 40 anni dalla conclusione dell’Accordo di Villa Madama di modificazione del Concordato lateranense con la Chiesa cattolica e dalla stipulazione della prima intesa con la Tavola Valdese.
La professoressa ha ripercorso l’attuazione del principio di bilateralità, segnalando le criticità emergenti e i problemi aperti, e proponendo alcune opzioni per superare l’impasse legata all’inerzia del legislatore, alle incomprensioni confessionali, alle incursioni creative giurisprudenziali, dal tono non sempre rispettoso degli accordi con la Santa Sede, così da garantire l’eguale libertà religiosa sancita dall’art. 8 della Costituzione Italiana.
Perché è fondamentale lo studio del diritto canonico?
“Anzitutto nel grembo dell’ordinamento canonico si sono originati e sviluppati istituti propri del diritto pubblico e del diritto privato dei sistemi giuridici secolari sia di ‘civil law’ sia di ‘common law’, nel periodo anteriore alla loro distinzione: e la conoscenza della genesi e dell’evoluzione di tali istituti è essenziale per comprenderli, interpretarli ed applicarli adeguatamente, come è vocato a fare ogni buon giurista.
Dal punto di vista squisitamente didattico, il diritto canonico si presta inoltre proficuamente all’analisi comparativa: presenta infatti non lievi somiglianze e analogie con i diritti degli Stati (anche per la storia comune che hanno condiviso), ma, al contempo, è caratterizzato anche da marcate specificità che lo rendono assolutamente unico: a partire dalla sua strumentalità alla legge suprema della Chiesa, la salvezza delle anime. Proprio alla salvezza di ogni anima, nella sua irriducibile singolarità, le soluzioni giuridiche possono e devono essere piegate, plasmando l’estrema elasticità del diritto canonico: il quale rifiuta la rigidità del ‘dura lex sed lex’, ma aspira a norme realmente giuste per la situazione di ciascun fedele, una sfida non semplice e tuttavia assai appassionante.
Il giurista poi, in Italia, non può ignorare completamente il diritto canonico poiché ad esso il diritto nazionale rinvia sia in alcune norme unilaterali, sia, e soprattutto, nelle norme di matrice concordataria: insomma, all’interesse culturale per lo studio del diritto canonico si somma una necessità professionale per l’operatore giuridico. Queste sono alcune delle ragioni per le quali il diritto canonico è insegnato nelle Università italiane: a Bologna il corso è semi-obbligatorio, in alternativa con Diritto ecclesiastico, anche se gli studenti solitamente frequentano entrambi i corsi”.
Quale contributo ha offerto il diritto canonico al dibattito sulla democrazia?
“La Chiesa non è una democrazia né può esserlo, in aderenza al mandato fondazionale divino: il potere in essa non sgorga dal popolo, ma discende da Dio. Tuttavia, specialmente in alcune fasi storiche, ad esempio durante il travagliato periodo del cosiddetto scisma d’Occidente in cui prima due e poi addirittura tre papi si contesero la tiara, la riflessione della scienza teologica e canonistica ha arrecato notevoli apporti alle teorizzazioni che poi sarebbero state elaborate sul principio della rappresentanza, base della democrazia.
Ma il contributo del diritto canonico è stato del pari rilevante nella formazione delle regole elettorali (si pensi alla disciplina dell’elezione del papa o dei superiori degli ordini religiosi), ovvero di quelle prescrizioni che assicurano un bilanciamento tra il titolare monocratico del potere e gli organismi collegiali di ausilio, oppure ancora nella predisposizione di forme di sindacato e controllo sugli atti potestativi.
Insomma le contemporanee democrazie hanno un debito nei confronti del patrimonio di pensiero maturato in seno alla Chiesa, che pure non si configura come democrazia: semmai si può in essa parlare di sinodalità, una categoria decisamente valorizzata da papa Francesco e che esprime la corresponsabilità e la partecipazione dell’intero popolo di Dio, laici e chierici, nella missione della Chiesa”.
Come garantire ad ogni confessione la libertà religiosa?
“Si usa sottolineare come il diritto di libertà religiosa sia stato, tra i diritti, il primo ad essere rivendicato nei confronti del potere politico. E comunque ancora oggi esso ricopre un’indiscussa centralità: resa purtroppo evidente anche dagli attacchi cui è tuttora esposta nel mondo. La Costituzione italiana riconosce ampiamente la libertà religiosa individuale e collettiva, nonché quella istituzionale, con norme che si contrassegnano per il loro dettato equilibrato e largamente garantista.
La loro attuazione concreta va tuttavia realizzata con efficacia e impegno nelle diverse contingenze in cui possono emergere discriminazioni e abusi: sia per quanto concerne i profili individuali della libertà di coscienza e di culto, sia anche per quanto attiene a quell’eguale libertà dinanzi alla legge di cui devono godere tutte le confessioni religiose. La laicità dello Stato italiano, d’altra parte, se impone equidistanza e imparzialità, non si traduce in indifferenza dinanzi al fattore religioso: il quale va salvaguardato e promosso in regime di pluralismo confessionale e culturale”.
A tal proposito in cosa consiste il segreto ministeriale e quando c’è l’obbligo di denuncia?
“Il segreto ministeriale è la facoltà, concessa ai ministri di culto, di non fornire informazioni a magistrati o altre autorità pubbliche per notizie apprese nell’esercizio della loro funzione ministeriale. Lo scopo è che il ministero religioso possa essere esercitato serenamente e senza interferenze, nonché soprattutto sia assicurata la riservatezza di chi si rivolge a tali soggetti confidando che il suo affidamento non verrà tradito (come per l’avvocato o per il medico).
Recentemente è stato talora affermato che, avvalendosi indebitamente di questa normativa presente in Italia e in altri Paesi, i chierici cattolici avrebbero occultato gravissimi delitti commessi su minori o adulti vulnerabili: sulla spinta di tale convinzione si è patrocinata non solo l’eliminazione del segreto ministeriale, ma anche l’imposizione ai medesimi di un obbligo di denuncia, solitamente non gravante sugli altri cittadini. Il tema è estremamente delicato e complesso, non sintetizzabile in poche battute. Tuttavia va evidenziato come sia importante non perdere mai di vista tutti i diritti delle persone implicate: per non accedere a visioni ‘giustizialiste’ che rischiano di sacrificare irreparabilmente anzitutto proprio il bene delle ‘vittime’ che si vorrebbe presidiare”.
Infine abbiamo chiesto un giudizio sul processo al card. Becciu: perché c’è stato tanto ‘rumore’?
“Si è trattato e si tratta di un processo del tutto straordinario nella minuscola e atipica realtà statuale vaticana: sia per la sua ampiezza, con gravi fattispecie di reato addebitate a ben dieci imputati; sia perché tra questi ultimi spiccava un cardinale, per la prima volta giudicato da magistrati laici. La condanna, poi, del medesimo porporato a cinque anni e sei mesi di reclusione, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed una multa, ha ancor di più colpito e sconcertato l’opinione pubblica.
Ma, senza entrare nel merito delle accuse, alcuni giuristi hanno espresso motivate perplessità su come si è svolto questo processo. Io, in particolare, ho steso un parere a favore della difesa del card. Becciu, sostenendo, con argomentazioni strettamente giuridiche, la lesione di fondamentali diritti che, radicandosi nel diritto divino ed ampiamente esplicitati dal diritto canonico, devono essere pienamente riconosciuti anche nello Stato della Città del Vaticano.
Tali violazioni non possono essere tollerate, dovendosi ad esse rimediare nell’armonizzazione tra i principi irrinunciabili su cui si regge il potere del sovrano dello Stato (tra cui quello che gli atti del Papa non possono essere impugnati) e le garanzie essenziali (specie quelle correlate al giusto processo), che, anche dinanzi alla comunità internazionale, la Santa Sede deve assicurare ad ogni persona umana”.
Alla prof.ssa Boni il premio ‘Vox Canonica’

La prof.ssa Geraldina Boni, Ordinario di Diritto Canonico, di Diritto Ecclesiastico e di Storia del Diritto Canonico dell’Università di Bologna, è stata insignita del premio ‘Vox Canonica’ 2024, assegnato dalla rivista online specializzata nelle scienze canonistiche. La consegna avverrà giovedì 4 aprile alle ore 15.00 all’Università degli Studi di Macerata.
La prof.ssa Geraldina Boni, presidente della Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, ha al suo attivo più di 200 pubblicazioni, tra monografie, articoli scientifici, saggi e contributi vari. L’ultima a distanza di tempo è il manuale di storia del diritto dal titolo: Il diritto nella storia della Chiesa, edito da Morcelliana.
“Sono molto onorata e davvero commossa per l’assegnazione del premio Vox Canonica 2024, un premio ancora giovane ma già assai autorevole e prestigioso”, ha commentato la prof.ssa Boni che durante la cerimonia di consegna terrà una lectio magistralis sulle prospettive di riforma delle fonti del diritto ecclesiastico.
Oltre alla premiata interverranno il prof. Paolo Picozza già professore di diritto ecclesiastico dell’Università degli Studi di Macerata, il professor Stefano Pollastrelli, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università, la professoressa Elena Cedrola, Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto, il professor Giuseppe Rivetti, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Sociali Unimc, e Rosario Vitale, Canonista e fondatore di Vox Canonica.
Appena proclamato il premio la prof.ssa Boni è stata intervistata da Maria Cives per il sito della rivista online: “Ovviamente ne sono stata davvero felice. Si tratta di un premio istituito pochi anni or sono ma già molto conosciuto e prestigioso: per questo reputo un onore esserne stata insignita. Lo considero un riconoscimento per la passione con la quale mi dedico al diritto canonico, prediligendolo nelle ricerche e nella produzione scientifica”.
Quindi ha raccontato il suo ‘amore’ per il diritto canonico: “Mi sono laureata in diritto ecclesiastico avendo come relatore il prof. Giuseppe Dalla Torre, negli anni in cui insegnava a Bologna. In verità, la mia vocazione era quella di diventare giudice. Tuttavia, devo ammettere che gli aspetti canonistici inevitabilmente implicati nello sviluppo dei temi affrontati nella tesi attrassero fortemente il mio interesse.
Appena laureata, poi, il prof. Dalla Torre mi coinvolse subito nelle attività della cattedra, quali soprattutto l’organizzazione di seminari di approfondimento per gli studenti: scoprii così un universo giuridico la cui ricchezza e straordinarietà non avevo ancora compreso appieno. Insomma, abbandonata l’aspirazione alla magistratura, mi sono impegnata totalmente nello studio del diritto canonico: e il mio impegno è stato premiato da una carriera universitaria, nella sede bolognese, rapida e soddisfacente”.
Ed infine un consiglio per chi ha desiderio di studiare questa materia: “Sinceramente gli direi che verrà a contatto con un diritto estremamente affascinante, analogo sotto vari punti di vista a quelli secolari coi quali ha intrattenuto nei secoli strettissimi rapporti, ma contrassegnato da una specificità indelebile, un’unicità incancellabile. Tale studio sarà per lui non solo avvincente e ricco di spunti di riflessione, ma lo aprirà, proprio attraverso la comparazione con i diritti secolari, ad una comprensione più piena e matura di questi.
Lo renderà un vero interprete del diritto: pertanto, anche nelle Università statali, lo studio del diritto canonico non ricopre una mera valenza culturale, ma completa in maniera incisiva la preparazione del giurista…. Insomma, sono numerose le ragioni che devono incoraggiare all’approccio e alla coltivazione del diritto della Chiesa: il quale, sono decisamente persuasa, può soprattutto agevolare il giurista nell’acquisizione di un’accentuata sensibilità verso la ricerca di soluzioni razionali e autenticamente giuste”.
(Foto: Corriere Cesenate)
Papa Francesco: il diritto canonico è missione

Sabato scorso papa Francesco ha incontrato i partecipanti al corso di formazione per gli Operatori del Diritto dal titolo ‘Il Ministerium Iustitiae nell’agire sinodale della Chiesa’, promosso dal Tribunale della Rota Romana nella scorsa settimana, sottolineando che il diritto è collegato all’evangelizzazione:
Papa Francesco al tribunale civile vaticano: la giustizia deve essere giusta e misericordiosa
Il papa riforma il Libro VI del Codice di Diritto Canonico

“E il Pastore è chiamato a esercitare il suo compito ‘col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà’, giacché la carità e la misericordia richiedono che un Padre si impegni anche a raddrizzare ciò che talvolta diventa storto. Procedendo nel suo pellegrinaggio terreno, sin dai tempi apostolici, la Chiesa si è data regole di condotta che nel corso dei secoli hanno composto un coeso corpo di norme vincolanti, che rendono unito il Popolo di Dio e della cui osservanza sono responsabili i Vescovi. Tali norme riflettono la fede che noi tutti professiamo, dalla quale traggono la loro forza obbligante, e su di essa fondate, manifestano la materna misericordia della Chiesa, che sa di aver sempre come fine la salvezza delle anime”.
Papa Francesco ai magistrati vaticani chiede vigilanza e preghiera

Il processo a Gesù “rappresenta la negazione più completa di quel che l’odierna civiltà giuridica indica come il giusto processo e le sue irrinunciabili esigenze, cui ogni persona ha diritto per la salvaguardia dei beni supremi della persona: onore, libertà e la vita”: lo ha affermato il segretario di stato vaticano, card. Pietro Parolin, nell’omelia della messa celebrata sabato scorso, nella cappella Paolina del Palazzo apostolico, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale vaticano, alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri italiano, Mario Draghi, ed di quello della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio, e del ministro della Giustizia, Marta Cartabia.