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10 anni dopo Mitis Iudex Dominus Iesus: colloquio con Emanuele Tupputi e Rosario Vitale

Martedì 24 febbraio si svolgerà presso la Pontificia Università Antonianum, la Giornata di studio Giuridico-Pastorale organizzata dalla Facoltà di diritto canonico della stessa Facoltà, dal titolo: ‘Discernere e accompagnare nella verità, la fragilità matrimoniale tra procedura giuridica e cura pastorale’. La Giornata si svolgerà in due modalità: in presenza o online per la sessione mattutina e solo in presenza per la sessione pomeridiana, ove sono previsti due laboratori da scegliere al momento dell’iscrizione all’indirizzo antdiritto@gmail.com inserendo come oggetto ‘24 febbraio 2026 – PUA’, specificando non solo la modalità di partecipazione, ma possibilmente anche la propria provenienza e attività ecclesiale che si svolge (religioso, sacerdote, operatore pastorale, avvocato, giudice).

Nel frattempo è stato pubblicato il volume ‘La riforma del processo matrimoniale canonico a dieci anni dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus dimensione giuridica e pastorale tra bilanci e prospettive’, curato dall’avv. Rosario Vitale, membro dell’Associazione Canonistica Italiana (ASCAI) e direttore di ‘Vox Canonica, periodico online di scienze canonistiche, e don Emanuele Tupputi, dottore in Diritto Canonico, vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Trani-Barletta-Bisceglie, responsabile del Servizio Diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati, membro del Servizio Diocesano per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili, giudice al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese e membro di ASCAI.

Il volume vuole celebrare il decimo anniversario della pubblicazione del Motu Proprio di papa Francesco, ‘Mitis Iudex Dominus Iesus’, e raccoglie tutti i contributi che Vox Canonica (la rivista on line specializzata in diritto canonico, ha pubblicato sul tema. La collettanea, nell’intento degli Autori,  nasce dall’intento di offrire una riflessione organica e multidisciplinare sul significato, sull’impatto e sulle prospettive aperte dalla riforma voluta da papa Francesco.

Agli autori,don Emanuele Tupputi e Rosario Vitale, abbiamo chiesto di raccontare l’intento di questa collettanea: “Il volume intende festeggiare i 10 anni dalla promulgazione del MIDI e raccoglie tutti i contributi che Vox Canonica ha pubblicato in questi primi 5 anni di attività sull’argomento. È stato un lavoro poderoso e di squadra, che contribuisce a far conoscere sempre più e sempre meglio la riforma di papa Francesco. Lo stesso report sui Tribunali ecclesiastici italiani ha contribuito a dare uno spaccato e far comprendere meglio ‘a quale punto siamo’ con la riforma e cosa ancora si deve fare. Mi auguro che questo piccolo contributo, che voglio sottolinearlo, è frutto di una grande squadra che è la famiglia di Vox Canonica, possa aiutare tutti i fedeli ad accostarsi con sempre maggiore consapevolezza al sacramento del matrimonio”.

Quali sono i punti fondamentali del Motu Proprio?

“Tra i punti fondamentali del MIDI si può serenamente riconoscere che esso ha contribuito molto a rendere la giustizia e l’accertamento della verità più efficace e più vicino alla realtà dei fedeli.

Leggendo il MIDI con attenzione si evince chiaramente come il Legislatore ribadisca che deve esserci sempre sinergia tra diritto e azione pastorale nella Chiesa, cosi come l’importanza di recuperare uno stile di prossimità e di reciprocità che ponga al centro la persona e la sua salus nella condizione umana che la vede come creatura.

L’accompagnamento, l’ascolto e il discernimento sono la cifra emblematica della riforma voluta da papa Francesco ma richiede una sempre maggiore attuazione onde fugare pastoralismi sterili a discapito della verità. Un altro punto di forza del MIDI è aver avviato dei processi di conversione delle strutture giudiziarie, anche se non sono mancate e non mancano delle resistenza da superare, come, ad esempio, una maggiore attenzione ad avere più operatori del diritto che siano preparati e quindi di investire anche e soprattutto sui laici affinché possano contribuire nell’amministrazione della giustizia a vari livelli.

E’ difficile per un vescovo di una diocesi dove vi è carenza di sacerdoti, affidare il ruolo di vicario giudiziale ad esempio ad un prete e che questi possa dedicarsi esclusivamente a quello. Questo accade poiché nell’immaginario ecclesiale, certi uffici sembrano essere meno importanti di altri o si pensa che possano occupare meno tempo di altri”.

Cosa è ‘cambiato’ in questo decennio nel processo matrimoniale canonico?

“In questo decennio il processo matrimoniale canonico è stato sicuramente più valorizzato nel suo valore ecclesiale, giuridico e pastorale, ma mai a discapito della verità. Tuttavia, non sono mancate, e ancora persistono, difficoltà di natura culturale, organizzativa o formativa.

Infatti, da una piccola ricerca sui tribunali ecclesiastici in Italia a 10 anni dal MIDI e annesso report compiuto (pubblicati sul sito di Vox Canonica lo scorso 7 gennaio) si è rilevato che il processo matrimoniale canonico è cambiato a macchia di leopardo, nel senso che  da un lato si è rilevata la positività della normativa per aver apportato significativi benefici in termini di economia processuale per l’abolizione dell’obbligatorietà della doppia decisione conforme, come requisito per l’esecutività della sentenza, dall’altro lato diversi Tribunali ecclesiastici (la maggioranza) hanno cercato di accogliere la riforma favorendo un’applicazione ponderata e ragionevole tenendo in debito conto le varie conformazioni territoriali e le competenze.

Nel report, inoltre, alla positività del MIDI sono seguite alcune criticità da superare tra alcune si evidenzia una che è la scomparsa degli appelli contro sentenze affermative che induce a una legittima e saggia riflessione sul se e sul come la difesa del vincolo sia in realtà assicurata e su come la figura del Difensore del vincolo debba essere sostenuta e apprezzata nel serio svolgimento del proprio ruolo processuale in difesa del vincolo”.

Quale pastorale della vicinanza è possibile?

“La prima pastorale della vicinanza è quella di un cambio di mentalità per un autentico servizio alle famiglie che coinvolge direttamente la pastorale giudiziale. Favorire servizi ecclesiali in cui la dimensione giuridica e quella pastorale entrino veramente in dialogo, cosi come previsto, ad esempio, dall’istituto canonico dell’indagine pregiudiziale o pastorale (cfr. RP art. 1-5 del MIDI) che in molte diocesi è ancora disatteso. E questo vale sia per quelle che fanno parte di un tribunale interdiocesano sia per quelle che hanno deciso di istituite un tribunale diocesano.

In un contesto culturale ed antropologico in continua evoluzione anche per la famiglia ed in special modo per le sue fragilità urge andare più incontro ai fedeli feriti aiutandoli a ‘conoscere’ la possibilità della dichiarazione di nullità, e ove possibile invitandoli a percorrerla o in caso contrario accompagnarli pastoralmente per un maggiore integrazione nella comunità ecclesiale e far riscoprire i desiderio di famiglia. Urge una maggiore sinergia tra tribunali ecclesiastici e ambito pastorale della famiglia, della catechesi, dei giovani e della formazione del clero.

Questo al fine di saper leggere le singole situazioni dei fedeli e aprire un più articolato discernimento che favorisca una pastorale unitaria affinché le dinamiche, pastorali prima e processuali poi, corrispondano ad un impegno ecclesiale, in primis dei Vescovi, verso un attenzione concreta delle crisi matrimoniali nella via di alcune parole chiavi: prossimità, accompagnamento, discernimento ed integrazione”.

Papa Leone XIV ha sottolineato la natura pastorale del Diritto Canonico: quali sono le prospettive?

“Le prospettive sono alquanto positive in quanto papa Leone essendo un canonista di formazione e avendo un senso altrettanto spiccato della pastorale sarà capace di far avanzare le finalità del diritto canonico per il bene delle anime. A tal riguardo lo scorso novembre ha ribadito come ‘Nella potestà giudiziaria opera un aspetto fondamentale del servizio pastorale: la diaconia della verità. Ogni fedele, ogni famiglia, ogni comunità ha bisogno di verità circa la propria situazione ecclesiale, in ordine a compiere bene il cammino di fede e di carità. In questa cornice si situa la verità sui diritti personali e comunitari: la verità giuridica dichiarata nei processi ecclesiastici è un aspetto della verità esistenziale nell’ambito della Chiesa’.

Recentemente il 26 gennaio, parlando ai prelati della Rota Romana dopo averli esortati ad essere cooperatori della verità ed operatori di pace ha ribadito l’importanza di coniugare nell’azione giuridica la verità della giustizia e la virtù della carità fugando che una malintesa compassione offuschi la verità. In questi primi discorsi del papa canonista, dunque, si evince il suo desiderio e la sua volontà di far comprendere che il diritto canonico è al servizio della Chiesa e della salus animarum. La sua missione non è un uso positivistico dei canoni per cercare soluzioni di comodo ai problemi giuridici o tentare certi ‘equilibrismi’, ma quella di applicarlo nelle situazioni concrete della pastorale coniugando misericordia e giustizia”.

Un volume sui nuovi rapporti tra Cina e Santa Sede

La libertà religiosa è una questione complessa in Cina, con lo Stato che regolamenta le attività religiose e il ruolo delle organizzazioni religiose. Alcuni studiosi hanno esplorato come le interpretazioni del Diritto Cinese, in particolare da parte del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, possano assomigliare a concetti di common law o a interpretazioni giuridiche tradizionali cinesi. La Santa Sede ha reso disponibile il Codice di Diritto Canonico in cinese sul suo sito web, dimostrando di riconoscere la necessità di comunicare con i cattolici di lingua cinese.

Dibattiti accademici esplorano l’intersezione tra Diritto Canonico e Diritto Cinese, come quello del Simposio accademico intitolato ‘Religione e Stato di Diritto: Diritto Canonico e Diritto Cinese’, organizzato congiuntamente dall’Istituto Pu Shi per le Scienze Sociali di Pechino e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, nello scorso 5 settembre 2022, rappresentando il primo scambio accademico tra le due parti sul tema del Diritto Canonico, a cui hanno partecipato 15 studiosi provenienti dall’Università di Pechino, dall’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, dall’Università di Scienze Politiche e Diritto della Cina, dall’Università di Camerino, dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dalla Pontificia Università della Santa Croce.

Quindi in questo contesto è stato pubblicato il libro ‘Canon Law & China Law’, primo volume di una collana edita in Cina, a Hong Kong, e curata dal prof. Liu Peng, direttore dell’Istituto Pu Shi per le Scienze Sociali di Pechino, e dal prof. Stefano Testa Bappenheim, docente di Diritto Ecclesiastico е Canonico alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, a  cui abbiamo chiesto di raccontare il motivo di un volume sul diritto canonico e sul diritto degli Stati:

“Ma, guardi, il diritto canonico è un po’ come il nero, va su tutto. Parlando seriamente, la Chiesa offre consistenza giuridica alla vita religiosa con il diritto canonico, con cui da venti secoli, superando le varie difficoltà spirituali e materiali, la Chiesa cattolica ha cercato di mantenere uniti i proprî fedeli, accompagnandoli con la grazia dei sacramenti sino ai confini della terra, formando i loro animi, determinandone la morale, solennizzandone i matrimoni, impiegando per il bene comune le risorse materiali. Il diritto canonico, nel corso dei secoli ed ancor oggi, si rivolge a tutti, adattando il linguaggio ad ogni situazione, con il fervore guidato dalla disciplina, attraverso la coordinazione degli scopi e l’abile variazione dei mezzi, ed appunto il Codice vigente, del 1983 con le successive modifiche, sostanzia un diritto canonico fiducioso, positivo ed energico”.

La novità è che è il primo volume di una collana edita in Cina: come è stato possibile?

“E’ stato possibile grazie al fatto che in questi ultimi 20 anni, sotto gli occhi di tutti, è avvenuto un fortissimo avvicinamento della Cina nei confronti dei vari protagonisti della scena internazionale, con l’ingresso nel WTO, i giochi olimpici… In questa prospettiva, già nel 1999, con il documento 26, il Comitato centrale del Partito comunista cinese decise di procedere verso la normalizzazione delle relazioni fra Repubblica Popolare Cinese e Santa Sede. Anche grazie alla maggiore internazionalizzazione dei rapporti, poi, è possibile che le autorità cinesi si siano rese conto che il fattore sociale e religioso non è causa di instabilità sociale, e può invece, da un lato, instillare un’etica anticorruzione, e dall’altro colmare quel vuoto spirituale che non può essere soddisfatto dal puro e semplice consumismo, a seguito forse di un certo intiepidimento del materialismo scientifico d’impronta marxista.

Il presidente Xi Jinping, inoltre, in gioventù ha vissuto per alcuni anni negli USA, quando era ancora un funzionario in carriera, avendo così modo di sperimentare dal vivo il principio del ‘wall of separation’, che c’è negli Stati Uniti, ovvero uno Stato ch’è sì autonomo e indipendente dalle confessioni religiose, ma non è aggressivo nei loro confronti, come invece abbiamo altri esempi in giro per il mondo. Può darsi che questa constatazione del fatto che Stato e confessioni religiose possano convivere pacificamente, abbia influenzato la sua formazione e le sue opinioni in questo campo”.

Il volume è frutto di un convegno organizzato a Camerino: cosa significa questa collaborazione tra le università italiane e quelle cinesi?

“Da un lato una delle principali qualità del professore universitario è la curiosità, che lo motiva alla ricerca, all’esplorazione, all’approfondimento, in qualunque settore dello scibile umano, perché sa di non sapere, e, d’altro canto, un’Università non è, non può essere, una monade senza porte e finestre: nello specifico, Italia e Cina sono emblema della civiltà orientale e di quella occidentale, e hanno scritto alcuni dei più importanti e significativi capitoli della storia della civiltà umana. I contatti tra le due grandi civiltà, cinese e italiana, affondano le loro radici nella storia.

Già più di duemila anni fa, infatti, la dinastia Han inviò Gan Ying in missione alla ricerca di ciò che chiamavano ‘Da Qin’ o ‘Grande Qin’, e che era l’Impero romano, mentre il sommo poeta Virgilio ed il geografo romano Pomponio Mela fanno molteplici citazioni del ‘Paese della seta’. E’ dunque naturale che questi contatti si siano oggi incanalati nella collaborazione fra Università italiane e cinesi”.

I rapporti tra la Santa Sede e la Polonia dopo la Seconda Guerra Mondiale possono essere interessanti per i rapporti con la Cina?

“Certamente, perché dimostrano la possibilità d’avviare relazioni diplomatiche fra uno Stato ufficialmente ispirato e guidato dalla dottrina marxista e la Santa Sede”.

In quale modo papa Leone XIV potrà ‘gestire’ i rapporti con Pechino?

“Guardi, dovrà semplicemente fare quello che fecero i suoi predecessori: già nel 1245 infatti, Sinibaldo Fieschi, papa Innocenzo IV, nel quadro del Concilio di Lione, aveva inviato un legato pontificio, il francescano Giovanni da Pian del Carmine, al Can dei Tartari, per favorire la conversione al cristianesimo e dissuadere dall’invadere l’Europa. Dopo la missione di Marco Polo, papa Niccolò IV, Girolamo Masci, il primo pontificio francescano, inviò il confratello Giovanni da Montecorvino, che giunse in Cina nel 1294 e tradusse il Salterio, il Nuovo Testamento e il Messale in Tartaro. Papa Clemente V ne dispose poi la consacrazione come arcivescovo di Pechino.

Secoli dopo il testimone venne raccolto dal gesuita p. Matteo Ricci, originario di Macerata, fino al blackout provocato dalla questione dei riti. All’inizio dello scorso secolo abbiamo avuto un nuovo ‘Matteo Ricci’, cioè il vescovo veneto, poi cardinale, Celso Costantini, che è davvero un nuovo apostolo della Cina. Quindi il rispetto e l’attenzione della Chiesa, della Santa Sede, verso la Cina è stata costante nel corso dei secoli”.

Quindi l’Accordo provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica popolare cinese potrà essere ratificato definitivamente con papa Leone XIV?

“L’accordo purtroppo è segreto, quindi non sappiamo esattamente cosa dica. Possiamo ipotizzare sia stata prevista una qualche forma di consultazione tra Santa Sede e Governo cinese in merito alla nomina dei Vescovi, cosa peraltro abbastanza comune sia nei secoli passati in Europa che nei concordati di inizio Novecento. Sarà infatti solo il decreto di papa san Paolo VI, ‘Christus Dominus’ del 1965, a dire al numero 20 che in avvenire non sarebbero più stati concessi alle autorità civili diritti, privilegi di elezione, nomina e presentazione dei vescovi, ed a pregare le autorità civili che ancora li avessero, per ragioni concordatarie, di rinunziarvi. Immagino che l’obiettivo della Santa Sede resti quello, con tempistiche però che non si possono prevedere”.

Quanto è importante la libertà religiosa nei rapporti della Santa Sede con gli Stati?

“E’ estremamente importante, perché, come dice il canone 1752 del Codice di diritto Canonico, ‘salus animarum suprema lex’ (la salvezza delle anime è la legge suprema) ed alla Chiesa ed alla Santa Sede interessano le anime, a prescindere dal sistema politico”.

(Tratto da Aci Stampa)

Camerino rende omaggio al cardinale Pietro Gasparri, innovatore dello Stato del Vaticano

Nello scorso dicembre al Campus Universitario dell’Università di Camerino, in provincia di Macerata, si è svolto il convegno di studi sul card. Pietro Gasparri, ‘Attualità dell’opera del Cardinale Pietro Gasparri: il Vaticano, Parigi, l’idea del Codice’, organizzato dalla Regione Marche e dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, con il patrocino del Comune di Camerino, del Comune di Ussita, dell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, di ‘ADEC-Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso e del Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo’, con interventi di mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche e vescovo di Fabriano-Matelica, e di madame Florence Mangin, ambasciatrice di Francia presso la Santa Sede.

Il programma del convegno si è articolato in tre sessioni che hanno esplorato alcuni aspetti della vita e dell’opera del card. Pietro Gasparri: dall’elaborazione del Codice di Diritto Canonico alla sua attività diplomatica tra Vaticano e Parigi. Tra i relatori alcune personalità di fama internazionale, come mons. Juan Ignacio Arrieta, segretario del Dicastero per i Testi Legislativi, il prof. Patrick Valdrini, docente all’Institut Catholique di Parigi, il card. Dominique Mamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, la prof.ssa Maria d’Arienzo, docente all’Università ‘Federico Il’ di Napoli, il prof. Ludovic Danto, preside della facoltà di diritto canonico all’Institut Catholique de Paris, il prof. Stefano Testa Bappenheim, docente all’Università di Camerino, il prof. Vincenzo Pacillo, docente all’Università di Modena e Reggio Emilia, il prof. Orazio Condorelli, docente all’Università di Catania, la prof.ssa Daniela Tarantino, docente all’Università di Genova.

Quindi, essendo trascorso già quasi un secolo dalla sua morte, alcune intuizioni del Segretario di Stato, cardinale Pietro Gasparri, continuano ad essere perfettamente operative, dimostrando l’acume del porporato di Ussita: la facoltà di Diritto Canonico dell’Institut Catholique de Paris, lo Stato della Città del Vaticano, al cui disegno perimetrico egli contribuì in qualità di plenipotenziario della Santa Sede per le trattative che portarono ai Patti Lateranensi, il Codice di Diritto Canonico, o più precisamente l’idea della codificazione canonica, che trovò concretezza nel ‘Codex Iuris Canonici’ promulgato il 15 settembre 1917 da papa Benedetto XV e poi, dopo il Concilio Vaticano II, in quello promulgato il 25 gennaio 1983 da apa Giovanni Paolo II, tuttora vigente ed operativo.

Il convegno ha rappresentato un’occasione per approfondire il ruolo del card. Gasparri nella storia ecclesiastica e giuridica, ma anche per valorizzare il legame tra la sua figura e il territorio marchigiano, concludendosi con una riflessione sull’attualità della codificazione giuridica, affrontando sfide ancora oggi rilevanti per il diritto canonico.

A conclusione delle relazioni abbiamo chiesto alla prof.ssa Maria d’Arienzo, presidente di ‘ADEC-Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso’ e presidente dell’Associazione Nazionale dei Docenti di Diritto Ecclesiastico e Canonico Università Federico Il di Napoli, di spiegare le ragioni di un convegno sul card. Gasparri:

“Nel 2024, a 90 anni dalla sua scomparsa, la figura del cardinale Gasparri meritava di essere celebrata con un’iniziativa scientifica in grado di rimarcare l’incidenza della sua figura nell’evoluzione sia del diritto canonico, sia dei rapporti tra Italia e Santa Sede. L’organizzazione del Convegno dello scorso 5 dicembre, promossa dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino su impulso del prof. Stefano Testa Bappenheim, è stata sostenuta anche grazie al contributo della Regione Marche nell’ambito del programma rivolto all’approfondimento dei marchigiani illustri, tra i quali, a pieno titolo, si annovera il card. Gasparri, originario di Capovallazza di Ussita”.

Per quale motivo diede vita alla Facoltà di Diritto Canonico dell’Università Cattolica di Parigi?

“L’Institute Catholique de Paris, fondato nel 1875, istituì nel 1878 una Scuola superiore di Teologia e l’insegnamento del diritto canonico fu affidato al futuro card. Pietro Gasparri fino al 1897, anno della sua nomina a Delegato Apostolico in America Latina. Gasparri rivestì un ruolo decisivo nella creazione, nel 1895, della Facoltà di Diritto canonico e definì gli anni del periodo parigino i più belli della sua vita”.

Quanto è stato importante il Codex Iuris Canonici?

“Il card. Gasparri fu uno dei principali sostenitori del progetto della prima codificazione canonica del 1917. Per Gasparri il processo di codificazione, ispirato al modello del ‘code Napoleon’, rappresentava un’operazione di modernizzazione giuridica del diritto canonico necessaria nelle dinamiche dei rapporti tra la Chiesa e la comunità politica”. 

Per quale motivo fu un ‘grande’ canonista?

“Il contributo del card. Pietro Gasparri all’evoluzione del diritto canonico, oltre che per l’apporto decisivo offerto alla prima codificazione, emerge anche dalle numerose opere scientifiche, pubblicate soprattutto nel periodo parigino. Tra i suoi numerosi lavori possono annoverarsi il ‘Tractatus canonicus de Matrimonio’ (1892), il ‘De sacra ordinatione’ (1893-1894), il ‘De sanctissima Eucharistia’ (1897). Alcune delle sue lezioni tenute all’Institute Catholique de Paris  sono state, inoltre, raccolte nel libro postumo ‘Institutiones iuris publici’, edito nel 1992 dall’editore Giuffrè”.  

Quanto fu decisivo il suo apporto nei Patti Lateranensi?

“Gasparri fu uno dei principali protagonisti del superamento della Questione Romana e di quel graduale riavvicinamento fra Italia e Santa Sede che confluì nella stipula dei Patti lateranensi del 1929. Quale plenipotenziario della Santa Sede, ‘mise al servizio delle trattative la sua sapienza giuridica ed il suo spirito acuto e fermo’, come si legge nel Diario della Conciliazione dell’avv. Pacelli”.

Quanto è attuale il suo pensiero?

“Pietro Gasparri veniva ritenuto già ai suoi tempi uno dei prelati più innovatori e progressisti e l’attualità del suo pensiero traspare anche dalle sue opere. Nondimeno, nel ruolo di Segretario di Stato durante il pontificato di papa Benedetto XV negli anni della grande guerra, il card. Gasparri fu tra i maggiori protagonisti dell’azione umanitaria promossa dalla Santa Sede a favore dei prigionieri e delle popolazioni colpite dal conflitto. Tale impegno ha rappresentato la base su cui si sono innestati i più recenti sviluppi della sempre più incisiva azione diplomatica della Santa Sede al servizio della pace nella comunità internazionale e della tutela della dignità umana”.

(Tratto da Aci Stampa)

La prof.ssa Boni spiega l’importanza dello studio della storia del diritto canonico

Nella nuova formulazione quest’anno il Codice di Diritto Canonico ha compiuto 40 anni, ed è stato con una iniziativa di alto profilo all’Università di Bologna, presentando il manuale ‘Il diritto nella storia della Chiesa’ per aiutare a comprendere come l’idea di diritto si sia sviluppato nella storia della Chiesa, grazie alla prof.ssa Geraldina Boni, ordinario di Diritto Canonico, Diritto Ecclesiastico e Storia del Diritto presso la stessa Università, e la dott.ssa Ilaria Samoré, che collabora alla sua cattedra e alla quale si deve il lavoro di raccolta di appunti e temi delle lezioni che hanno affrontato le questioni del diritto nella Chiesa.

Dalla prof.ssa Geraldina Boni ci facciamo spiegare il motivo per cui la Chiesa si è data un diritto ‘canonico’?

“Nell’ottica cattolica la Chiesa non si è ‘data’, non ha cioè ‘inventato’ un diritto canonico, in quanto gli elementi essenziali di giuridicità che la contrassegnano scaturiscono dalla volontà divina: la rispondenza a giustizia delle prescrizioni e degli istituti in cui essa si articola è indelebilmente impressa dal suo Fondatore e non può essere tradita. Benché la parabola storica della comunità ecclesiale sia stata costellata di frequente da fermenti di contestazione della dimensione giuridica, essi sono sempre stati intransigentemente respinti, poiché il diritto canonico si radica e trova legittimazione nello ‘ius divinum’. Il quale ultimo non può essere discrezionalmente mutato né in alcun modo scalfito dall’autorità gerarchica, neppure da quella suprema.

Può tuttavia evolvere e approfondirsi la comprensione e la penetrazione del diritto divino da parte dell’intelligenza dell’uomo di ogni tempo: determinando aggiustamenti normativi che rispecchino questa più matura consapevolezza del disegno superiore. Per questo, con tali trasformazioni, non si induce alcun relativismo, dovendosi comunque tutte le riforme giuridiche innestare saldamente nella Tradizione. Ciò è particolarmente evidente pure in tematiche delicate e continuamente dibattute nella Chiesa, anche attualmente: come la configurazione del primato del vescovo di Roma o la collegialità episcopale, ovvero quella sinodalità che tanto sta a cuore a Papa Francesco; o, ancora, come il ruolo dei chierici e dei laici, ovvero delle donne”.

Quanto è importante il diritto canonico?

Ovviamente io sono un poco “partigiana” nel rispondere alla domanda, occupandomi di tale materia da trent’anni. Ma al di là della necessità per così dire ‘ad intra’ della compagine ecclesiale di studiare il diritto canonico per le ragioni appena dette, ad extra (io del resto lo insegno in una Università statale) sono convinta che conoscerlo sia importantissimo: esso, infatti, rappresenta una chiave di lettura straordinariamente illuminante (oltre che avvincente) per investigare l’origine e lo sviluppo della civiltà occidentale.

Per più di un millennio la Chiesa romana ha dispiegato una funzione cruciale nella guida spirituale e altresì politica dell’Europa; ne discende che il diritto canonico e il graduale dipanarsi delle sue istituzioni hanno sensibilmente contribuito a delineare non solo la fisionomia degli odierni ordinamenti di ‘civil law’ e di ‘common law’, specie in riferimento a capitali principi che li attraversano e li fondano: ma hanno segnato a fondo il linguaggio, il sapere condiviso e il patrimonio intellettuale collettivo, pure le sembianze dei territori.

Esplorare la storia del diritto canonico costituisce dunque uno strumento prezioso e impareggiabile per la decodificazione del nostro passato: e, di conseguenza, per una più piena cognizione dell’identità che ad esso si ricollega. Aggiungo che alcune connotazioni intrinsecamente caratterizzanti ancor oggi lo ‘ius canonicum’, in particolare la sua plastica elasticità nel piegarsi ad ogni realtà concreta affinché in ognuna affiori e si affermi la ‘res iusta’, possono offrire ai cultori dei diritti secolari non poche suggestioni per pervenire a soluzioni più ragionevoli perché più confacenti, appunto, a giustizia.

Come si è sviluppato nei secoli il diritto canonico?

Fermi i capisaldi innervati nello ‘ius divinum’, il diritto canonico di produzione umana, pur tra crisi e regressi, non ha mai cessato di progredire e perfezionarsi, adattandosi costantemente al mutare delle diversificate e capillari domande di giustizia dei ‘christifideles’: lasciandosi interrogare e aderendo al mutare delle contingenze temporali e ambientali. Ciò del resto risponde pienamente alla fisionomia inconfondibile di una religione incarnata come quella cristiana: la Chiesa, con il suo diritto, si è fatta così ‘romana’ coi ‘romani’, ‘barbara’ coi ‘barbari’…  

La logica dell’incarnazione si proietta e si ripercuote nell’aspirazione a una perpetua inculturazione anche del diritto canonico. Esso viene sollecitato, arricchito, spronato a nuove e inedite soluzioni giuridiche dal rapporto e dal confronto con le varie culture, ‘filtrandole’ alla luce della buona novella evangelica affinché si mantenga integra la conformità al progetto divino”.

Come si inserisce il diritto canonico nell’azione missionaria della Chiesa?

“Proprio quanto appena ricordato permette di capire come l’azione missionaria della Chiesa non possa comportare l’esportazione e l’imposizione di schemi giuridici del tutto alieni a coloro cui viene proposto l’annuncio cristiano. In passato, ad esempio, con il superamento dei confini dell’Occidente al seguito delle potenze iberiche, la ‘societas Ecclesiae’ entrò in contatto con popoli estranei all’universo greco-latino nel grembo del quale il cristianesimo e il suo diritto si erano formati: e quest’ultimo fu in grado di adeguarsi e plasmarsi alla cultura dei convertiti, alimentando tra l’altro un laboratorio di soluzioni giuridiche inedite e innovative che poi in gran parte, per la loro proficuità, sono state estese all’intera cristianità.

Anche oggi la sfida missionaria, volta semmai ai Paesi di antica cristianità oramai pressoché completamente secolarizzati, richiede strumenti giuridici differenti, che sappiano rispondere alle impellenze esistenziali degli uomini e delle donne del postmoderno. Le urgenze poste quindi dalle esigenze missionarie dimostrano eloquentemente la capacità del diritto della Chiesa di elaborare istituti canonistici calati e forgiati sui bisogni via via emergenti, escogitando disposizioni sempre ispirate alla giustizia di ogni situazione”.

Quindi il diritto canonico è un esercizio di libertà della Chiesa?

“Anzitutto il diritto salvaguarda la libertà: una Chiesa senza diritto sarebbe, come molti hanno osservato, una Chiesa dell’arbitrio e della prevaricazione. Il diritto canonico può essere inoltre considerato un esercizio di libertà nella Chiesa perché ha congegnato e sperimenta criteri di flessibilità che permettono di modellarlo caso per caso, nonostante la rigidità e l’immutabilità che contraddistinguono lo ‘ius divinum’, e pertanto rimanendo sempre entro quella cornice che neppure il papa può varcare o forzare. Ciò è veicolato ed espresso attraverso quell’aequitas canonica che, rinvenendo i suoi primi barlumi nei precorritori dell’età aurea del diritto canonico medievale, si esercita creativamente consentendo di attenuare la durezza del rigor iuris con la dolcezza della misericordia.

Un esercizio di libertà, infine, che è garantito non soltanto all’autorità ecclesiastica, ma che spetta a tutti fedeli: tra essi, in forza della rigenerazione battesimale, vige una vera uguaglianza nella dignità e nell’agire, come recita il can. 208 del Codex Iuris Canonici vigente, cooperando a pieno titolo all’edificazione del Corpo di Cristo”.

Nel prossimo anno si celebrano 1700 anni del Concilio di Nicea, che fu presieduto dall’imperatore Costantino: ciò provocò problemi nella Chiesa e come si risolsero?

Non solo Nicea, ma tutti i primi otto concili ecumenici del primo millennio, come noto, si riuniscono sotto l’egida dell’imperatore, il quale, specie dal momento in cui il cristianesimo viene elevato a ‘religione di Stato’, si fa ‘custos et vindex’ (protettore e garante) di quest’ultima. La figura di Costantino, ricca di chiaroscuri e di ambigue sfaccettature, sin da subito fa sorgere il problema di una difesa della Chiesa da parte del potere politico che rischia di divenire un controllo opprimente e asfissiante. La presenza di Costantino a Nicea quale ‘vescovo di foro esterno’ (stando alla testimonianza di Eusebio) è un sintomo, cioè, di quella pericolosa pretesa di commistione tra autorità secolare e autorità spirituale che a lungo perdurerà nei secoli e che cagionerà non pochi conflitti e danni funesti.

Il principio dualista cristiano del ‘date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio’, seppur teoricamente di una chiarezza cristallina, ha faticato e stenta ancor oggi a realizzarsi nell’esperienza pratica: con invasioni ed esorbitanze, invero da una parte e dall’altra, continue e difficilmente contenibili, ma che vanno tuttavia tenacemente contrastate. Anche proprio rivendicando e facendo valere quella libertà dei figli di Dio che il diritto canonico tutela e promuove per ammonire le autorità civili e quelle ecclesiastiche al rispetto della libertà religiosa, da una parte, e dell’autonomia dell’ordine temporale, dall’altra”.

La prof.ssa Geraldina Boni spiega l’importanza del Diritto canonico

Ad aprile, nella Sala delle Conferenze del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata si è svolta la IV edizione del Premio ‘Vox Canonica’, assegnato alla prof.ssa Geraldina Boni, docente ordinaria di Diritto Canonico ed Ecclesiastico dell’Alma Mater Studiorum di Bologna. Nell’introduzione, il prof. Giuseppe Rivetti, docente di Diritto tributario all’Università di Macerata, si è soffermato sul crescente interesse per l’indagine del fattore religioso, in grado di offrire un campo di conoscenze trasversale e plurale e di sviluppare quelle competenze che sono essenziali per il giurista contemporaneo.

Gli interventi del fondatore del periodico, Rosario Vitale, e di un membro del comitato di redazione, Andrea Miccichè, hanno presentato la storia e le iniziative di Vox Canonica; dopo questi momenti introduttivi, la cerimonia è entrata nel vivo con la lettura della laudatio, in cui sono state sintetizzate le motivazioni che hanno portato alla scelta di premiare la prof.ssa Boni, che ha ricordato i 40 anni dalla conclusione dell’Accordo di Villa Madama di modificazione del Concordato lateranense con la Chiesa cattolica e dalla stipulazione della prima intesa con la Tavola Valdese.

La professoressa ha ripercorso l’attuazione del principio di bilateralità, segnalando le criticità emergenti e i problemi aperti, e proponendo alcune opzioni per superare l’impasse legata all’inerzia del legislatore, alle incomprensioni confessionali, alle incursioni creative giurisprudenziali, dal tono non sempre rispettoso degli accordi con la Santa Sede, così da garantire l’eguale libertà religiosa sancita dall’art. 8 della Costituzione Italiana.

Perché è fondamentale lo studio del diritto canonico?

“Anzitutto nel grembo dell’ordinamento canonico si sono originati e sviluppati istituti propri del diritto pubblico e del diritto privato dei sistemi giuridici secolari sia di ‘civil law’ sia di ‘common law’, nel periodo anteriore alla loro distinzione: e la conoscenza della genesi e dell’evoluzione di tali istituti è essenziale per comprenderli, interpretarli ed applicarli adeguatamente, come è vocato a fare ogni buon giurista.

Dal punto di vista squisitamente didattico, il diritto canonico si presta inoltre proficuamente all’analisi comparativa: presenta infatti non lievi somiglianze e analogie con i diritti degli Stati (anche per la storia comune che hanno condiviso), ma, al contempo, è caratterizzato anche da marcate specificità che lo rendono assolutamente unico: a partire dalla sua strumentalità alla legge suprema della Chiesa, la salvezza delle anime. Proprio alla salvezza di ogni anima, nella sua irriducibile singolarità, le soluzioni giuridiche possono e devono essere piegate, plasmando l’estrema elasticità del diritto canonico: il quale rifiuta la rigidità del ‘dura lex sed lex’, ma aspira a norme realmente giuste per la situazione di ciascun fedele, una sfida non semplice e tuttavia assai appassionante.

Il giurista poi, in Italia, non può ignorare completamente il diritto canonico poiché ad esso il diritto nazionale rinvia sia in alcune norme unilaterali, sia, e soprattutto, nelle norme di matrice concordataria: insomma, all’interesse culturale per lo studio del diritto canonico si somma una necessità professionale per l’operatore giuridico. Queste sono alcune delle ragioni per le quali il diritto canonico è insegnato nelle Università italiane: a Bologna il corso è semi-obbligatorio, in alternativa con Diritto ecclesiastico, anche se gli studenti solitamente frequentano entrambi i corsi”.

Quale contributo ha offerto il diritto canonico al dibattito sulla democrazia?

“La Chiesa non è una democrazia né può esserlo, in aderenza al mandato fondazionale divino: il potere in essa non sgorga dal popolo, ma discende da Dio. Tuttavia, specialmente in alcune fasi storiche, ad esempio durante il travagliato periodo del cosiddetto scisma d’Occidente in cui prima due e poi addirittura tre papi si contesero la tiara, la riflessione della scienza teologica e canonistica ha arrecato notevoli apporti alle teorizzazioni che poi sarebbero state elaborate sul principio della rappresentanza, base della democrazia.

Ma il contributo del diritto canonico è stato del pari rilevante nella formazione delle regole elettorali (si pensi alla disciplina dell’elezione del papa o dei superiori degli ordini religiosi), ovvero di quelle prescrizioni che assicurano un bilanciamento tra il titolare monocratico del potere e gli organismi collegiali di ausilio, oppure ancora nella predisposizione di forme di sindacato e controllo sugli atti potestativi.

Insomma le contemporanee democrazie hanno un debito nei confronti del patrimonio di pensiero maturato in seno alla Chiesa, che pure non si configura come democrazia: semmai si può in essa parlare di sinodalità, una categoria decisamente valorizzata da papa Francesco e che esprime la corresponsabilità e la partecipazione dell’intero popolo di Dio, laici e chierici, nella missione della Chiesa”.

Come garantire ad ogni confessione la libertà religiosa?

“Si usa sottolineare come il diritto di libertà religiosa sia stato, tra i diritti, il primo ad essere rivendicato nei confronti del potere politico. E comunque ancora oggi esso ricopre un’indiscussa centralità: resa purtroppo evidente anche dagli attacchi cui è tuttora esposta nel mondo. La Costituzione italiana riconosce ampiamente la libertà religiosa individuale e collettiva, nonché quella istituzionale, con norme che si contrassegnano per il loro dettato equilibrato e largamente garantista.

La loro attuazione concreta va tuttavia realizzata con efficacia e impegno nelle diverse contingenze in cui possono emergere discriminazioni e abusi: sia per quanto concerne i profili individuali della libertà di coscienza e di culto, sia anche per quanto attiene a quell’eguale libertà dinanzi alla legge di cui devono godere tutte le confessioni religiose. La laicità dello Stato italiano, d’altra parte, se impone equidistanza e imparzialità, non si traduce in indifferenza dinanzi al fattore religioso: il quale va salvaguardato e promosso in regime di pluralismo confessionale e culturale”.

A tal proposito in cosa consiste il segreto ministeriale e quando c’è l’obbligo di denuncia?

“Il segreto ministeriale è la facoltà, concessa ai ministri di culto, di non fornire informazioni a magistrati o altre autorità pubbliche per notizie apprese nell’esercizio della loro funzione ministeriale. Lo scopo è che il ministero religioso possa essere esercitato serenamente e senza interferenze, nonché soprattutto sia assicurata la riservatezza di chi si rivolge a tali soggetti confidando che il suo affidamento non verrà tradito (come per l’avvocato o per il medico).

Recentemente è stato talora affermato che, avvalendosi indebitamente di questa normativa presente in Italia e in altri Paesi, i chierici cattolici avrebbero occultato gravissimi delitti commessi su minori o adulti vulnerabili: sulla spinta di tale convinzione si è patrocinata non solo l’eliminazione del segreto ministeriale, ma anche l’imposizione ai medesimi di un obbligo di denuncia, solitamente non gravante sugli altri cittadini. Il tema è estremamente delicato e complesso, non sintetizzabile in poche battute. Tuttavia va evidenziato come sia importante non perdere mai di vista tutti i diritti delle persone implicate: per non accedere a visioni ‘giustizialiste’ che rischiano di sacrificare irreparabilmente anzitutto proprio il bene delle ‘vittime’ che si vorrebbe presidiare”.

Infine abbiamo chiesto un giudizio sul processo al card. Becciu: perché c’è stato tanto ‘rumore’?

“Si è trattato e si tratta di un processo del tutto straordinario nella minuscola e atipica realtà statuale vaticana: sia per la sua ampiezza, con gravi fattispecie di reato addebitate a ben dieci imputati; sia perché tra questi ultimi spiccava un cardinale, per la prima volta giudicato da magistrati laici. La condanna, poi, del medesimo porporato a cinque anni e sei mesi di reclusione, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed una multa, ha ancor di più colpito e sconcertato l’opinione pubblica.

Ma, senza entrare nel merito delle accuse, alcuni giuristi hanno espresso motivate perplessità su come si è svolto questo processo. Io, in particolare, ho steso un parere a favore della difesa del card. Becciu, sostenendo, con argomentazioni strettamente giuridiche, la lesione di fondamentali diritti che, radicandosi nel diritto divino ed ampiamente esplicitati dal diritto canonico, devono essere pienamente riconosciuti anche nello Stato della Città del Vaticano.

Tali violazioni non possono essere tollerate, dovendosi ad esse rimediare nell’armonizzazione tra i principi irrinunciabili su cui si regge il potere del sovrano dello Stato (tra cui quello che gli atti del Papa non possono essere impugnati) e le garanzie essenziali (specie quelle correlate al giusto processo), che, anche dinanzi alla comunità internazionale, la Santa Sede deve assicurare ad ogni persona umana”.

Alla prof.ssa Boni il premio ‘Vox Canonica’

La prof.ssa Geraldina Boni, Ordinario di Diritto Canonico, di Diritto Ecclesiastico e di Storia del Diritto Canonico dell’Università di Bologna, è stata insignita del premio ‘Vox Canonica’ 2024, assegnato dalla rivista online specializzata nelle scienze canonistiche. La consegna avverrà giovedì 4 aprile alle ore 15.00 all’Università degli Studi di Macerata.

La prof.ssa Geraldina Boni, presidente della Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, ha al suo attivo più di 200 pubblicazioni, tra monografie, articoli scientifici, saggi e contributi vari. L’ultima a distanza di tempo è il manuale di storia del diritto dal titolo: Il diritto nella storia della Chiesa, edito da Morcelliana.

“Sono molto onorata e davvero commossa per l’assegnazione del premio Vox Canonica 2024, un premio ancora giovane ma già assai autorevole e prestigioso”, ha commentato la prof.ssa Boni che durante la cerimonia di consegna terrà una lectio magistralis sulle prospettive di riforma delle fonti del diritto ecclesiastico.

Oltre alla premiata interverranno il prof. Paolo Picozza già professore di diritto ecclesiastico dell’Università degli Studi di Macerata, il professor Stefano Pollastrelli, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università, la professoressa Elena Cedrola, Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto, il professor Giuseppe Rivetti, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Sociali Unimc, e Rosario Vitale, Canonista e fondatore di Vox Canonica.

Appena proclamato il premio la prof.ssa Boni è stata intervistata da Maria Cives per il sito della rivista online: “Ovviamente ne sono stata davvero felice. Si tratta di un premio istituito pochi anni or sono ma già molto conosciuto e prestigioso: per questo reputo un onore esserne stata insignita. Lo considero un riconoscimento per la passione con la quale mi dedico al diritto canonico, prediligendolo nelle ricerche e nella produzione scientifica”.

Quindi ha raccontato il suo ‘amore’ per il diritto canonico: “Mi sono laureata in diritto ecclesiastico avendo come relatore il prof. Giuseppe Dalla Torre, negli anni in cui insegnava a Bologna. In verità, la mia vocazione era quella di diventare giudice. Tuttavia, devo ammettere che gli aspetti canonistici inevitabilmente implicati nello sviluppo dei temi affrontati nella tesi attrassero fortemente il mio interesse.

Appena laureata, poi, il prof. Dalla Torre mi coinvolse subito nelle attività della cattedra, quali soprattutto l’organizzazione di seminari di approfondimento per gli studenti: scoprii così un universo giuridico la cui ricchezza e straordinarietà non avevo ancora compreso appieno. Insomma, abbandonata l’aspirazione alla magistratura, mi sono impegnata totalmente nello studio del diritto canonico: e il mio impegno è stato premiato da una carriera universitaria, nella sede bolognese, rapida e soddisfacente”.

Ed infine un consiglio per chi ha desiderio di studiare questa materia: “Sinceramente gli direi che verrà a contatto con un diritto estremamente affascinante, analogo sotto vari punti di vista a quelli secolari coi quali ha intrattenuto nei secoli strettissimi rapporti, ma contrassegnato da una specificità indelebile, un’unicità incancellabile. Tale studio sarà per lui non solo avvincente e ricco di spunti di riflessione, ma lo aprirà, proprio attraverso la comparazione con i diritti secolari, ad una comprensione più piena e matura di questi.

Lo renderà un vero interprete del diritto: pertanto, anche nelle Università statali, lo studio del diritto canonico non ricopre una mera valenza culturale, ma completa in maniera incisiva la preparazione del giurista…. Insomma, sono numerose le ragioni che devono incoraggiare all’approccio e alla coltivazione del diritto della Chiesa: il quale, sono decisamente persuasa, può soprattutto agevolare il giurista nell’acquisizione di un’accentuata sensibilità verso la ricerca di soluzioni razionali e autenticamente giuste”.

(Foto: Corriere Cesenate)

Papa Francesco: il diritto canonico è missione

Sabato scorso papa Francesco ha incontrato i partecipanti al corso di formazione per gli Operatori del Diritto dal titolo ‘Il Ministerium Iustitiae nell’agire sinodale della Chiesa’, promosso dal Tribunale della Rota Romana nella scorsa settimana, sottolineando che il diritto è collegato all’evangelizzazione:

Papa Francesco al tribunale civile vaticano: la giustizia deve essere giusta e misericordiosa

Sabato scorso papa Francesco Papa ha aperto l’anno giudiziario del tribunale civile dello Stato della Città del Vaticano, ricordando che sinodalità significa ascolto e misericordia, che consentono di arrivare all’equità nell’amministrazione della giustizia:

Il papa riforma il Libro VI del Codice di Diritto Canonico

“E il Pastore è chiamato a esercitare il suo compito ‘col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà’, giacché la carità e la misericordia richiedono che un Padre si impegni anche a raddrizzare ciò che talvolta diventa storto. Procedendo nel suo pellegrinaggio terreno, sin dai tempi apostolici, la Chiesa si è data regole di condotta che nel corso dei secoli hanno composto un coeso corpo di norme vincolanti, che rendono unito il Popolo di Dio e della cui osservanza sono responsabili i Vescovi. Tali norme riflettono la fede che noi tutti professiamo, dalla quale traggono la loro forza obbligante, e su di essa fondate, manifestano la materna misericordia della Chiesa, che sa di aver sempre come fine la salvezza delle anime”.

Papa Francesco ai magistrati vaticani chiede vigilanza e preghiera

Il processo a Gesù “rappresenta la negazione più completa di quel che l’odierna civiltà giuridica indica come il giusto processo e le sue irrinunciabili esigenze, cui ogni persona ha diritto per la salvaguardia dei beni supremi della persona: onore, libertà e la vita”: lo ha affermato il segretario di stato vaticano, card. Pietro Parolin, nell’omelia della messa celebrata sabato scorso, nella cappella Paolina del Palazzo apostolico, per  l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale vaticano, alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri italiano, Mario Draghi, ed di quello della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio, e del ministro della Giustizia, Marta Cartabia.

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