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Dibattito sui presunti fenomeni ‘soprannaturali’ e di plagio: giurisprudenza e magistero della Chiesa cattolica   

La mia disamina sarà imperniata, in linea di massima, sulla dimostrazione della legittimità in scienza e coscienza, di un’ intenzione di preghiera a Dio ed alla Madonna, fondata sul presupposto della veridicità spirituale e pastorale della proclamazione evangelica esternata in questo video (focalizzata nel paragrafo n. 6, cfr. https://www.facebook.com/madonnamilicia/posts/pfbid0bmu7JKzFVz5uv5Rr6qmr5AqzSFoV3XbYGQEcsCVyZKxBsAvRrFkBeskDzANPnNY3l?__cft__[0]=AZX4rUrmuF3ezidlh0qcZpHIziyxaYufnqWoFsguZZF7A-b571gxBbWec_3PiHUAwIl1HOJEuxKuq1PrYOAuSChvngIx_9_IcxVae-nEJ9C6xOvuDLP6IEfEoxXZKZ4k8MpBl4MPjCHJT1hkRoIBAoryv35-MYIwO9-flKy3lM2zYOoiaVxYRbGPdzOT6ROSCe1D7DxGExhgeO4jBfdfeggH&__tn__=%2CO%2CP-R ) formulata da un noto presbitero/teologo/filosofo/docente durante una celebrazione liturgica sulla base del Vangelo  ( Mt 4,1-11/ Mt 16,21-27 / Lc 4, 1-13 /Mc 1,12-13 “Gesù nel deserto, tentato da satana– «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».  ”) il 3 Settembre 2023 rivolta ai fedeli cattolici di Altavilla Milicia (PA), con la quale venivano esortati ad evitare di soggiacere alle tentazioni del maligno perpetrate tramite soggetti impuri e malvagi orientati a praticare plagi, manipolazioni e condizionamenti di carattere psico-fisico nei confronti di adulti fragili e di bambini indifesi, riducibili in stato di servitù/schiavitù, attenzionando il fatto che  questi fenomeni, presuntivamente “soprannaturali”  (su cui il Dicastero per la Dottrina della Fede- DDF- ha elaborato un Documento magisteriale il 17 Maggio 2024 e la Conferenza episcopale della Sicilia – CESI- ha predisposto le linee guida in materia il 24 Maggio 2024, atti da me enunciati nell’ultimo paragrafo, il n. 7) stavano dilagando anche nello stesso territorio della Basilica, Santuario mariano diocesano (oggetto di un importante meeting del 30 Maggio 2024  fra chierici, religiosi  e diaconi specializzati in materia, c/o la Diocesi di Mazara del Vallo, la cui comunicazione è qui allegata).

La suddetta tematica evangelica, tornò di attualità nei successivi 5 mesi, dopo una mostruosa vicenda, non connessa con l’omelia del citato sacerdote, in cui furono coinvolti soggetti non cristiani cattolici,  diffusa ed  avversata immotivatamente dai media ( video sulla c.d. “strage” di Altavilla con opinioni di  magistrati, avvocati, sacerdoti, psichiatri, criminologi, giornalisti, cfr.: https://youtu.be/5L03hrtLjM0?t=1041 ).

Pertanto,  esaminerò la fattispecie sulla base del postulato “de iure condito et de iure condendo”, come sempre, con la collaborazione di mia moglie Marcella Varia ( Cult. Di Sacra Scrittura e di Teologia biblica), sul piano giuridico-teologico, avvalendomi delle  rispettive competenze ermeneutiche del Magistero della Chiesa cattolica (Il soggetto della funzione magisteriale è il Collegio episcopale in comunione con il suo Capo, il Romano Pontefice. In tale funzione interpretativa il Magistero gode di una speciale «assistenza dello Spirito Santo», cfr. Costituz. Dogmatica DV 8 -10 che comunica ai Vescovi, con la successione episcopale, «un carisma sicuro di verità». Per questo motivo è l’unico interprete autentico della Rivelazione https://www.operavillatroili.it/ritiri-e-catechesi/il-magistero-della-chiesa-1366 ) e della Giurisprudenza (https://www.altalex.com/documents/news/2022/06/13/interpretazione-legge-lezione-sezioni-unite-su-analogia – Artt. 101 e ss. Costituz. ital. sugli organi giurisdizionali-Sentenza n. 38596 del 6.12.2021 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione  “l’attività interpretativa della legge, propria del giurista, magistrato e non, seguendo i criteri interpretativi positivizzati nel nostro ordinamento dall’art. 12 Preleggi” ).

Io, da cattolico credente, preferisco comprendere tali accadimenti nel loro complesso  anche attraverso il supporto di questa reale, stupefacente figura evocativa “esclusivamente” della Croce ( foto scattata da me) che nel periodo di Pasqua ( 21 Aprile  2016 ) mi “apparve” sull’oceano (durante il nostro primo giro del mondo), la cui visione non era recepita in alcun modo da altri, come dimostra questo  prodigioso, misterioso video, da me pubblicato nel mio gruppo giur./teol. di facebook appena rientrato nella nostra residenza https://www.facebook.com/share/v/opUyXME1oHH31HsM/  .

 Sul piano giuridico, la suddetta vicenda criminosa  è prevista oggettivamente a mio avviso, prescindendo da eventuali scriminanti, circostanze attenuanti, imputabilità..  dagli artt. 575–577- 110-117 Codice Penale (concorso di persone nella consumazione  di omicidio plurimo aggravato realizzabile con azioni/omissioni da parte anche  di soggetti dominati da manipolazioni altrui indirizzate  ad inculcare presunte forme di possessione/possessività/schiavitù/servitù, cfr. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art575.html&ved=2ahUKEwj4tqmX3oeGAxW4g_0HHdA_DTkQFnoECC4QAQ&usg=AOvVaw08-C1iUUQ2RsDLyKCemCuQ , Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 39762 del 21 settembre 2021) e dalle norme di seguito specificate, tenendo presenti le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 96/1981 con cui, tuttavia, fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 603 del Codice penale ( delitto di plagio ) in riferimento all’art. 25 della Costituzione italiana (la fattispecie deve essere determinata nei suoi elementi essenziali: solo così si consente ai singoli di conoscere quali condotte siano lecite e quali non lo siano e si evita che i giudici possano usare discrezionalità nell’applicare la legge; a livello comunitario il principio di legalità è sancito dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).

 Tale  fattispecie, come in appresso illustrato, potrebbe essere inquadrata, in base all’istruttoria del P.M., nell’ambito e/o in connessione  con gli artt. 416 (Associazione per delinquere “Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di commettere piu’ delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per cio’ solo, con la reclusione da tre a sette anni” ) 600   (maltrattamenti-in-famiglia-e-riduzione-in-schiavitu:Cass., sez. VI, sentenza 12.12.2006 – 17.01.2007, n. 1090  “  chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nella stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”) e 572 ( “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 20 anni) del Codice penale.

 Conseguentemente effettuerò un primo approfondimento

personale/professionale/dottrinale/spirituale, acquisendo anche, come è avvenuto per altri articoli qui pubblicati, rappresentazioni concrete di esperienze vissute e talune riportate nel web,  in attesa delle  prossime decisioni dei giudici di merito ( Corte d’ Assise di Palermo) secondo le risultanze finali della competente Procura della Repubblica di Termini Imerese (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.diritto.it/natura-e-competenze-della-corte-d-assise/&ved=2ahUKEwjvmpDRr9CFAxXL_rsIHTEhCgAQFnoECCIQAQ&usg=AOvVaw2gTTf5BW2VpxyYiWDs84-d ).

 Grato, emozionato  e stupito, questa “luce” qui riportata, mi ha indotto, da studioso di Diritto e di Teologia, intravedendo forse una parvenza di  “messaggio soprannaturale”, a confermare la mia fede in Dio ed al suo figlio unigenito Gesù Cristo, illuminato, in riferimento alla fattispecie “ de qua”, con scienza e coscienza, anche  dai precetti fondamentali  delle altre Religioni (le cui strutture esistenti in tutto il mondo abbiamo visitato nel 2016 e nel 2018, cfr. “Commissione Dialogo Interreligioso: Cristo e le altre religioni-Michael L. Fitzgerald:

Tradizione Ebraica/ Islamismo/ Induismo /Buddismo /Religione Tradizionale Africana

 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.vatican.va/jubilee_2000/magazine/documents/ju_mag_01031997_p-29_it.html&ved=2ahUKEwiN77q7-a-GAxU5S_EDHfydAa8QFnoECDcQAQ&usg=AOvVaw0RABjbE7SAU_TB4v1rmfJG “)

 ed analiticamente dagli insegnamenti  del Cattolicesimo, relativi in particolare alle virtù ed ai doni della terza Persona della SS. Trinità, lo  Spirito Santo ( evidenziati anche nel mio precedente articolo del 10/4/2024 qui pubblicato, grazie al v. Direttore di Korazim.org Dr. Simone Baroncia, giornalista vaticanista ( cfr. https://www.korazym.org/100674/dichiarazione-fiducia-supplicans-meditazioni-giuridico-teologiche-sullo-stupore-suscitato-in-tutto-il-mondo-8/  

“ Lo Spirito è presente nella vita dei Battezzati, a pieno titolo figli di Dio, la sua legge che dà vita in Cristo ci ha liberato dalla legge del peccato -RM 8,2- questo ruolo il Paraclito, cioè il  soccorritore, lo svolge accrescendo la fede del credente e guidandolo nella lettura delle Scritture per fargli scoprire la funzione di Gesù …) che, spero, guidino i presbiteri e dovrebbero guidare per la loro salvezza taluni fedeli dominati da singolari esseri …..impuri”).

Prestiamo allora la nostra attenzione, come evidenzia questa nota studiosa Prof.ssa Luisella Scrosati , alle tipologie della legge: la legge eterna, la legge divina, la legge umana, la legge naturale, cercando di comprendere che cos’è la legge; in particolare, la legge come principio delle azioni umane: principio, occorre precisare, esterno delle azioni umane, dove “esterno” non significa “estraneo”, altrimenti non sarebbe un principio delle azioni umane, ma sarebbe tutt’altro. È un principio esterno, ma è un principio costitutivo delle azioni umane ( seguite, per meglio individuare la natura del “ bene e del male” la mia disamina in quest’ottica).

Vi sono altri due principi, questa volta interni, dell’azione umana, cioè le virtù (Gv 6,44-51 – Giovedì della III settimana di Pasqua -18 aprile 2024 –  “La forza di cui abbiamo bisogno per vivere autenticamente la vita cristiana è una forza che viene dall’alto e che prende il nome di virtù teologale. Nello specifico questa forza è tripartitica: la fede, la speranza e la carità, cfr.https://www.famigliacristiana.it/blogpost/don-epicoco-commento-vangelo-18-aprile-2024.aspx ) e la Grazia. Dunque, vedete che ogni atto umano ha questi tre principi che lo costituiscono: uno esterno e due interni. La legge, nelle sue differenziazioni che abbiamo visto; le virtù, la grazia ( cfr. https://lanuovabq.it/it/introduzione-alle-virtu-il-testo-del-video ).

Pertanto, come ci hanno insegnato i docenti dei nostri corsi accademici di Teologia e di Diritto canonico (materia della Facoltà di Giurisprudenza, unitamente al Diritto ecclesiastico), frequentati dal 2011 al 2019 presso il Centro accademico diocesano S. Luca Evangelista di Palermo ( Direttore Mons. Salvo Priola il quale mi  ha espresso in anteprima  il suo plauso per questo articolo “Hai fatto un buon lavoro carissimo Francesco. Grazie di vero cuore. Un abbraccio benedicente” ), possiamo evidenziare che per Pelagio Dio non è l’autore del male (p. 108 vol. 2° anno  del libro di Testo: Cristo Rivelatore del Padre: 1° Volume; Risorti con Cristo: 2° Volume; Nell’attesa del suo ritorno: 3° Volume, da me già recensiti (cfr. la mia pubblicazione in  https://gloria.tv/post/x29DBQkVEucp2HQfiHkc9omvQ ) e l’uomo è libero, mediante la legge prima e l’esempio di Gesù Cristo l’uomo è aiutato a fare la volontà di Dio, questo si chiama  “grazia”, cioè il fatto che Dio incoraggia ed educa l’uomo a fare la sua volontà; essa sarebbe anche la stessa intelligenza e la stessa libertà umana, aventi la capacità di orientarsi verso Dio. La grazia che viene da Cristo è qualcosa di esteriore, un aiuto, essa eleva l’uomo che acquisisce un di più rispetto ai pagani ed agli atei, perché compiono il bene con più facilità, intesa come dono di Dio dato all’uomo stesso all’atto della creazione e permane nonostante il peccato di Adamo, soggiogato dalle tentazioni del diavolo.

Questa configurazione non accoglie la prospettiva di San Paolo riguardante la “compenetrazione dello Spirito nell’uomo che lo trasforma radicalmente”, inoltre sembra che l’uomo possa realizzarsi “al di là” di Cristo, pone l’alternativa o Dio o l’uomo in quanto se c’è la grazia di Dio non c’è più la libertà dell’uomo. Tuttavia tale eresia fu utile  a chiarire il concetto di “grazia e peccato”. Sant’Agostino elaborò la teologia sulla grazia nel relativo trattato che concepisce strettamente connessa a Cristo “Christus totus” che comprende l’ecclesiologia e l’antropologia, cioè la Chiesa- corpo di Cristo- è data dall’unione di tutti i battezzati, in questa unione con Cristo nella Chiesa che si realizza la salvezza dell’uomo in quanto la chiesa non è una realtà sociale, ma una “realtà mistica” nella quale, attraverso i sacramenti agisce lo Spirito che conforma i credenti in “Cristo capo” (a cui fa riferimento anche la catechista della Basilica Rosanna G. che mi ha fornito un gradito contributo in merito e dalla quale ho ricevuto previamente un sms “Io ti ringrazio perché hai arricchito il mio parere con tutte quelle integrazioni, dovute alle tue profonde conoscenze e al tuo bagaglio culturale e spero che possa essere d’aiuto al nostro caro padre Salvo”).

 Pertanto l’uomo, creato con il libero arbitrio, è capace non solo di conoscere ma anche di fare sia il male che il bene, anche insegnare a fare il male ( attenzione..), è una colpa uguale a quella di fare il male, Dio non ha insegnato il male, ma ha lasciato la possibilità e la responsabilità all’uomo di conoscerlo.

A tal proposito, in prima battuta, ai fini della presunta configurazione della fattispecie giuridica in oggetto, è rilevante comprendere la motivazione della Corte Costituzionale in cui si legge  “Il primo codice penale italiano unitario pubblicato il 22 novembre 1888, in vigore il 30 giugno 1889, nel libro II, titolo II, “dei delitti contro la libertà”, capo III sotto il titolo “dei delitti contro la libertà individuale” disponeva all’art. 145:

 “Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni”. La fattispecie prevista “riduzione in schiavitù o in altra situazione analoga” era denominata nelle rubriche ufficiali del progetto e figurava in varie edizioni del codice come “plagio”.

La citata  sentenza sottolinea, fra l’altro, che tra il colpevole e la vittima si stabilisce, in sostanza, un rapporto tale che il primo (possiamo ipotizzare  che possa identificarsi con qualsiasi “essere” ?) acquista sulla seconda completa padronanza e dominio, annientandone la libertà nel suo contenuto integrale, impadronendosi completamente della sua personalità”.

 In questo delitto il consenso della vittima non può escludere il reato, condizione analoga alla schiavitù deve interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile per prassi, tradizione e circostanze ambientali ipotizzare anche una conculcazione dell’interno volere, costringendo una persona al proprio esclusivo servizio.

Quasi tutti gli autori nei primi anni di vita del codice indicano, sulle orme del Carrara, quale elemento distintivo, soprattutto rispetto al sequestro di persona, lo scopo di porre la vittima al servizio del plagiante e di ricavare dall’attività di tale servizio un lucro o comunque un profitto.  Per la prima volta nel 1961 la Corte di cassazione in una sentenza, con la quale accoglieva un ricorso per mancanza di motivazione sull’affermazione della responsabilità dell’imputato, dichiarava esplicitamente la natura psichica di questo reato e dei suoi elementi costitutivi.

 Il plagio, affermava il Supremo Collegio, “consiste appunto nella instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo al soggetto attivo, in modo che il primo viene sottoposto al potere del secondo con completa o quasi integrale soppressione della libertà del proprio determinismo” I concetti espressi nella sentenza del 1961 sono stati applicati nell’unica pronunzia di condanna per il reato di plagio della Corte di Assise di Roma 14 luglio 1968, confermata dalla Corte di Assise in appello con sentenza 28 novembre 1969 e dalla Corte di cassazione con sentenza 30 settembre 1971.

È espressamente affermato che per la consumazione del plagio “non è richiesta una padronanza fisica sulla persona, ma un dominio psichico, al quale può eventualmente accompagnarsi, ma non necessariamente, una signoria in senso materiale e corporale; per effetto di questo dominio psichico dell’agente lo status libertatis della vittima, inteso come stato di diritto, rimane inalterato, ma è la sua libertà individuale quale entità concreta di fatto che viene soppressa“. Si ribadisce ancora questa concezione, aggiungendo che per effettuare questo reato, non occorre che il colpevole si impadronisca materialmente del soggetto passivo e ripetendo quanto affermato nella precedente sentenza del 1961, che, a differenza del sequestro di persona, le condizioni materiali della vittima non hanno altro valore che quello di mero riscontro indiziario, contando invece le condizioni psichiche (cfr.https://gloria.tv/post/JMF7Ai1bJfY21JYFn331ZQGAz “ Francesco Trombetta-anno accademico 1985-1986 :Riflessioni giuridiche, antropologiche, morali e teologiche sugli illeciti penali, civili ed erariali. Gli illeciti messi a confronto con questioni morali e teologiche, con il peccato ed il reato, la capacità in ambito penale e civile rapportata alle responsabilità ed all’ imputabilità, le procedure per l’accertamento del quoziente intellettivo ai fini della verifica della sanità mentale in riferimento alle diverse turbe psichiche. Libro di testo della cattedra di Antropologia criminale, titolare Prof. G. Ingrassia c/o la Facoltà di Giurisprudenza dal 1985).

 Si precisa inoltre che “sul piano penale, il delitto di plagio si concretizza nella cosciente e volontaria instaurazione, con qualunque mezzo attuata, di un assoluto dominio psichico e eventualmente fisico, su di una persona, nella negazione della sua personalità per effetto della soppressione della libertà nelle essenziali sue manifestazioni“. 

Nella sentenza si descrive l’azione psichica del plagiante, affermando che: “L’art. 603 c.p. tutela la libertà nella sua stessa originaria essenza, nei fattori dinamici, nel potere di influsso, nella facoltà di critica e di scelta, di ricerca e di decisione, di coscienza e di volontà ( termini usati anche dalla Teologia). Tali facoltà, che ineriscono all’attività psichica, possono venire lese non solo mediante mezzi fisici che determinino conseguenze organiche, ma anche mediante mezzi psichici che inducano situazioni particolari ed eccezionali, analoghe in certo modo alle neurosi e dipendenti da meccanismi meramente psichici, provocati da un’azione psichica esterna“.

 Nella sentenza di appello si precisa ancora che “il delitto di plagio si realizza anche quando l’agente aggredisce la sfera psichica di altra persona in modo da annullare la di lei personalità, sostituendovi la propria, sottraendole ideali, propositi, e imponendole i propri, disgregando ogni consapevolezza della propria individualità, facendone un cieco seguace (forse di un essere non umano?) del proprio volere, delle proprie idee, un automa privo di ogni facoltà di critica, soggiogato dalla più forte volontà di chi lo guida in un mondo non suo ( forse quello delle “tenebre”?), in cui le idee sono accettate come l’unica possibilità di espandere la propria personalità“. 

L’effetto dell’attività psichica del plagiante dovrebbe essere non già quello di ridurre un individuo in stato d’incapacità d’intendere o di volere (art. 85 Codice penale “1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. 2. E’ imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere. “), bensì quello di ridurre la vittima da persona capace a persona in totale stato di soggezione.   L’accertamento  dell’attività psichica se possa essere qualificata come persuasione o suggestione (od ossessione ??) con gli eventuali effetti giuridici a questa connessi, nel caso del plagio non potrà che essere del tutto incerto e affidato all’arbitrio del giudice. Infatti in applicazione dell’art. 603 qualunque normale rapporto sia amoroso, sia di professione religiosa, sia di partecipazione a movimenti ideologici, sia di altra natura (ipotesi trascendente?), se sorretto da un’aderenza “cieca e totale” di un soggetto ad un altro soggetto e sia considerato socialmente deviante, potrebbe essere perseguito penalmente come plagio. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità né è possibile ricorrere ad accertamenti di cui all’art. 314 c.p.p., non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche (potrebbero sussistere provenienze soprannaturali?  Cfr. https://www.puntofamiglia.net/puntofamiglia/2024/02/20/quelle-sette-falsamente-cristiane-che-conducono-alla-morte-la-storia-di-alice-e-pietro/  “Precisiamo subito che di esorcistico quegli assurdi e crudeli atti omicidi non avevano proprio nulla: il ministero dell’esorcismo è stato lasciato da Cristo ai suoi apostoli per portare pace nelle vite delle persone, non certo per massacrarle! A parlare, una coppia che era finita dentro ad una setta che si presentava come cristiana, ma che, di fatto, conduceva molto lontano dal Dio di Gesù. “). Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri   capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona

 (cfr. la  citata sentenza Corte Costit. n. 96/1981).

Nuove norme dei possibili casi soprannaturali

Sono state aggiornate le norme per il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali: è quanto stabilisce il nuovo documento del Dicastero per la Dottrina della Fede, pubblicato venerdì 17 maggio ed entrato in vigore domenica 19, festa di Pentecoste. Il testo è preceduto da una articolata presentazione del cardinale prefetto Victor Manuel Fernández, a cui segue l’introduzione, con l’individuazione di sei diverse possibili conclusioni.

Il prefetto del dicastero, card. Victor Manuel Fernández, nella presentazione ha spiegato che presunti fenomeni soprannaturali come le apparizioni mariane tante volte “hanno provocato una grande ricchezza di frutti spirituali, di crescita nella fede, di devozione e di fraternità e servizio, e in alcuni casi hanno dato origine a diversi santuari sparsi in tutto il mondo che oggi sono parte del cuore della pietà popolare di molti popoli”.

Nel documento il cardinale ha sottolineato il concetto di ‘soprannaturalità’, richiamando le spiegazioni di papa Benedetto XVI: “Tra queste possibili conclusioni non si include di norma una dichiarazione circa la soprannaturalità del fenomeno oggetto di discernimento, cioè la possibilità di affermare con certezza morale che esso proviene da una decisione di Dio che l’ha voluto in modo diretto. Invece, la concessione di un ‘Nihil obstat’ indica semplicemente, come già spiegava papa Benedetto XVI, che riguardo a quel fenomeno i fedeli ‘sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione’…

Si deve notare, inoltre, che arrivare ad una dichiarazione di ‘soprannaturalità’, per sua natura, non solo richiede un tempo adeguato di analisi, ma può dare adito alla possibilità di emettere oggi un giudizio di “soprannaturalità” e anni dopo un giudizio di ‘non soprannaturalità’. Così come, di fatto, è accaduto”.

Il documento delinea così le competenza del Dicastero: “E’ importante capire che le nuove Norme mettono nero su bianco un punto fermo circa la competenza di questo Dicastero. Da una parte, resta fermo che il discernimento è compito del Vescovo diocesano.

Dall’altra, dovendo riconoscere che, oggi più che mai, questi fenomeni coinvolgono molte persone che appartengono ad altre Diocesi e si diffondono rapidamente in diverse regioni e Paesi, le nuove Norme stabiliscono che il Dicastero deve essere consultato e intervenire sempre per dare un’approvazione finale a quanto deciso dal Vescovo, prima che quest’ultimo faccia pubblica una determinazione su un evento di presunta origine soprannaturale”.

Secondo le nuove norme la Chiesa potrà discernere: “… se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un’azione divina; se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano; e sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell’autorità ecclesiastica competente”.

Comunque è compito del vescovo discernere i casi dei fenomeni soprannaturali: “Spetta al Vescovo diocesano, in dialogo con la Conferenza episcopale nazionale, esaminare i casi di presunti fenomeni soprannaturali avvenuti nel proprio territorio e di formulare il giudizio finale su di essi, da sottoporre all’approvazione del Dicastero, compresa l’eventuale promozione di un culto o di una devozione ad essi legati.

Dopo aver indagato sugli eventi in questione, spetta al Vescovo diocesano trasmettere i risultati dell’indagine (svolta secondo le norme di seguito riportate) con il proprio voto al Dicastero per la Dottrina della Fede e di intervenire secondo le indicazioni fornite dal Dicastero. Spetta al Dicastero, in ogni caso, valutare il modo di procedere del Vescovo diocesano e approvare o meno la determinazione da attribuire al caso specifico da lui proposta.

Il Vescovo diocesano si asterrà da ogni dichiarazione pubblica relativa all’autenticità o soprannaturalità di tali fenomeni e da ogni coinvolgimento con essi; non deve però cessare di vigilare per intervenire, se necessario, con celerità e prudenza seguendo le procedure indicate dalle seguenti norme”.

E’ anche compito del vescovo contenere le manifestazioni che possano alimentare la sensazionalità: “Qualora, in collegamento con il presunto evento soprannaturale, dovessero nascere forme di devozione anche senza un vero e proprio culto, il Vescovo diocesano ha il grave dovere di avviare quanto prima un’accurata indagine canonica al fine di salvaguardare la fede e prevenire abusi.

Il Vescovo diocesano abbia particolare cura nel contenere, anche con i mezzi a propria disposizione, manifestazioni religiose confuse, o la divulgazione di eventuali materiali attinenti al presunto fenomeno soprannaturale (ad es.: lacrimazioni di immagini sacre, sudorazioni, sanguinamenti, mutazione di ostie consacrate, ecc.), al fine di non alimentare un clima sensazionalistico

Qualora, sia in ragione del luogo di domicilio delle persone coinvolte nel presunto fenomeno, sia in ragione del luogo di diffusione delle forme di culto o comunque di devozione popolare, fosse implicata la competenza di più Vescovi diocesani, costoro, sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede, possono costituire una Commissione interdiocesana che, presieduta da uno dei Vescovi diocesani, provveda all’istruttoria a norma degli articoli seguenti. A tal fine possono servirsi anche dell’aiuto degli uffici preposti della Conferenza episcopale”.

Segue l’elenco dei sei possibili voti finali al termine del discernimento: “Nihil Obstat: non viene espressa certezza sull’autenticità soprannaturale, ma si riconoscono segni di un’azione dello Spirito. Si incoraggia il vescovo a valutare il valore pastorale e a promuovere la diffusione del fenomeno, compresi i pellegrinaggi.

Prae oculis habeatur: si riconoscono segni positivi, ma ci sono anche elementi di confusione o rischi che richiedono discernimento e dialogo con i destinatari. Potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale se ci sono scritti o messaggi associati al fenomeno.

Curatur: sono presenti elementi critici, ma c’è una diffusione ampia del fenomeno con frutti spirituali verificabili. Si sconsiglia un divieto che potrebbe turbare i fedeli, ma si invita il vescovo a non incoraggiare il fenomeno.

Sub mandato: le criticità non sono legate al fenomeno stesso, ma all’uso improprio fatto da persone o gruppi. La Santa Sede affida al vescovo o a un delegato la guida pastorale del luogo.

Prohibetur et obstruatur: Nonostante alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi sono gravi. Il Dicastero chiede al vescovo di dichiarare pubblicamente che l’adesione non è consentita e di spiegare le ragioni della decisione.

Declaratio de non supernaturalitate: il vescovo è autorizzato a dichiarare che il fenomeno non è soprannaturale basandosi su prove concrete, come la confessione di un presunto veggente o testimonianze credibili di falsificazione del fenomeno”.

Nasce l’Osservatorio per analizzare e interpretare le apparizioni mariane

“Nella Vergine Maria, la naturale intuizione femminile viene esaltata dalla sua singolarissima unione con Dio nella preghiera. Per questo, leggendo il Vangelo, notiamo che ella sembra qualche volta scomparire, per poi riaffiorare nei momenti cruciali: Maria è aperta alla voce di Dio che guida il suo cuore, che guida i suoi passi là dove c’è bisogno della sua presenza. Presenza silenziosa di madre e di discepola”.