Monarchia assoluta con magistratura autonoma e indipendente. Papa Francesco modifica la Giustizia dello Stato della Città del Vaticano

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Oggi, 16 febbraio 2021 è entrato in vigore la Lettera apostolica in forma di Motu proprio “di San Valentino” (segue il testo integrale), recante modifiche in materia di giustizia vaticana disposte da Papa Francesco. L’impressione che abbiamo è che l’attenzione mediatica (dei pochi che se ne sono occupati) ha avuto effetto e si capisce anche il cambio di rotta dello Stato più piccolo del mondo. Questo Stato resta una monarchia assoluta (a carattere elettivo) nel quale il Pontefice detiene i 4 poteri – legislativo, esecutivo, giudiziario e mediatico – ma nello specifico in materia di giustizia, attraverso il Motu proprio che vede la luce nei giorni di San Valentino, firmato l’8 febbraio e in vigore il 16 febbraio 2021, Papa Francesco esprime tutto il suo amore per i condannati e i detenuti modello. Costoro, da oggi in poi, nello Stato della Città del Vaticano verranno maggiormente tutelati e considerati nei loro diritti.

Papa Francesco, al passo coi tempi in materia di giustizia, dispone aggiornamenti quanto meno tempestivi rispetto alle critiche mosse da più parti in giro per il mondo. Si sa, se stimolato a dovere, Papa Francesco risponde sul punto a colpi di Motu proprio. Nella fattispecie, le modifiche vengono apportate al Codice penale dello Stato della Città del Vaticano, nel quale tornano ad avere considerazione i detenuti, cioè i condannati alla pena restrittiva che durante l’esecuzione della stessa hanno tenuto una condotta tale da far presumere un ravvedimento. Tradotto dal vaticanese, il Papa introduce la “buona condotta” nel Codice penale dello Stato della Città del Vaticano, concedendo anche “sconti di pena” ai detenuti modello. Di fatto, il Sovrano nel suo Regno equipara i diritti dei detenuti nelle sacre carceri ai detenuti dei paesi che riconoscono a livello internazionale tali diritti. Per costoro vengono previste, al fine di un più efficace reinserimento nella società, detrazione di pena da quarantacinque a centoventi giorni per ogni anno di pena scontata, fino a prevedere pene in sostituzione alla detenzione. Si tratta dei cosiddetti “lavori di pubblica utilità”, previste anche le alternative attività di volontariato di rilievo sociale, volte a promuovere la mediazione con la persona offesa.

Ci sono novità di rilievo anche per quanto riguarda il Codice di procedura penale.

Nel particolare, l’imputato posto in stato di arresto assiste all’udienza, libero nella persona, al proprio processo.

Nel caso l’imputato non volesse presenziare al proprio processo, il giudice potrebbe ordinare che si proceda come se fosse presente l’imputato, il quale, per tutti gli effetti del contraddittorio, è rappresentato dal proprio difensore. Tradotto dal vaticanese, il Papa ha introdotto il diritto dell’imputato di essere “detenuto assente giustificato” al proprio processo.

Menzione particolare per la novità che regola il “giudizio in contumacia”. Nel caso dell’imputato che non si presenti all’udienza (irreperibile, latitante. ndr), il Presidente, o il Giudice unico, possono dare lettura dell’atto di notificazione della sentenza di rinvio a giudizio, o della notificazione del decreto di citazione. Il giudice, a notificazioni eseguite legalmente, dispone che il giudizio dell’imputato che si è reso irreperibile sia trattato in contumacia cioè in assenza dell’imputato il quale sarà rappresentato dal difensore d’ufficio. Il giudizio in contumacia, in prima istanza come in appello, è trattato nelle forme ordinarie.

Nel caso di legittimo impedimento come per esempio la grave malattia, il giudice ha facoltà di “sospendere o annullare” il procedimento. In questo caso si può dire che il processo in contumacia può essere “annullato” dal giudice, ma solo in questo caso. In questo senso non è corretto dire che è “abolito il processo in contumacia”, come titola Vatican News (segue il testo integrale) nella presentazione, per il semplice fatto che non è così, cioè, un imputato può essere processato se latitante o se si rende irreperibile.

Papa Francesco in questo Motu proprio pensa anche ai magistrati ordinari, che quando a fine servizio vanno in pensione, mantengono ogni diritto, assistenza (fas. ndr), previdenza (fondo pensioni. ndr) e garanzie previste per i cittadini vaticani (mantenimento della cittadinanza vaticana oltre il termine del servizio. ndr).

Menzione speciale per il ruolo del magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni. Papa Francesco in un passaggio storico, dispone che il promotore di giustizia esercita il suo ufficio in autonomia e indipendenza, nei tre gradi di giudizio, nelle sue funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge (come rappresentate della pubblica accusa. ndr).

Con un Motu proprio Papa Francesco aggiorna il settore della giustizia penale adeguandole alle “mutate sensibilità dei tempi”. Abolito il processo in contumacia. L’ufficio del promotore di giustizia sosterrà l’accusa nei tre gradi di giudizio
Vatican News, 16 febbraio 2021


Sconti di pena, possibilità di concordare un programma di lavori di pubblica utilità e attività di volontariato, sospensione del dibattimento nel caso di legittimo impedimento da parte dell’imputato: il sistema della giustizia penale dello Stato della Città del Vaticano si aggiorna e rimodula le sue norme per rispondere alle esigenze dei tempi e di una pena che punti al recupero della persona condannata. È quanto prevede il Motu proprio di Papa Francesco pubblicato oggi, “recante modifiche in materia di giustizia” nella legislazione dello Stato della Città del Vaticano.

“Esigenze emerse, ancor recentemente, nel settore della giustizia penale – scrive Francesco – con le conseguenti ripercussioni sull’attività di quanti, a vario titolo, vi sono interessati, richiedono una costante attenzione a rimodulare la vigente normativa sostanziale e processuale che, per taluni aspetti, risente di criteri ispiratori e soluzioni funzionali ormai superati”.  Per queste ragioni, “proseguendo nel processo di continuo aggiornamento dettato dalle mutate sensibilità dei tempi”, il Pontefice pubblica tre nuovi articoli di legge.

Il primo articolo apporta modifiche al codice penale e stabilisce uno sconto di pena da 45 a 120 giorni per ogni anno di pena restrittiva già scontata al condannato che durante l’esecuzione della pena “abbia tenuto una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento ed abbia proficuamente partecipato al programma di trattamento e reinserimento”. Nel momento in cui la pena diventa esecutiva, il condannato elabora d’intesa col giudice “un programma di trattamento e reinserimento contenente l’indicazione degli impegni specifici che assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni”. Il condannato può proporre “lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di attività di volontariato di rilievo sociale nonché condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa”. La precedente legislazione non prevedeva nulla di tutto questo.

Il secondo articolo modifica il codice di procedura penale in senso garantista e abolisce il cosiddetto “processo in contumacia” che era ancora presente nel codice vaticano: nel caso l’imputato non si fosse presentato, il giudizio avveniva sulla base della documentazione raccolta senza l’ammissione dei testimoni della difesa. Ora invece se l’imputato rifiuta di assistere all’udienza senza che sia dimostrato un legittimo impedimento, si procede con il normale processo considerandolo rappresentato dal suo difensore. Se invece l’imputato non si presenta all’udienza e sia dimostrata l’impossibilità di comparire “per legittimo e grave impedimento, ovvero se per infermità di mente sia nell’impossibilità di provvedere alla propria difesa”, il tribunale o il giudice unico è tenuto a sospendere il dibattimento.

Il terzo articolo apporta modifiche e integrazioni alla legge CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano. Stabilisce che i magistrati ordinari al momento della cessazione mantengano “ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti” per i cittadini vaticani. Infine una modifica importante riguarda il secondo e terzo grado di giudizio. Si stabilisce infatti che “l’ufficio del promotore di giustizia esercita in autonomia e indipendenza, nei tre gradi di giudizio, le funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge”. Fino ad oggi era previsto che in caso di ricorso in appello e poi in cassazione, la pubblica accusa fosse rappresentata da un magistrato diverso rispetto a quello che l’ha condotta nel primo processo, con un incarico ad hoc per i processi di secondo e terzo grado. Ora invece, con due diversi articoli, si stabilisce che anche nei giudizi di appello e di cassazione, come già avviene per il primo grado, le funzioni di pubblico ministero siano svolte da un magistrato dell’ufficio del promotore di giustizia, designato dal promotore stesso. Diverso rimarrà ovviamente il collegio chiamato a giudicare. Una normativa che tende a velocizzare i procedimenti, dato che d’ora in avanti sarà lo stesso ufficio che ha sostenuto la pubblica accusa in primo grado a sostenerla anche negli eventuali altri gradi di giudizio.

Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede N. 100, 16 febbraio 2021
LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO» DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO RECANTE MODIFICHE IN MATERIA DI GIUSTIZIA


Esigenze emerse, ancor recentemente, nel settore della giustizia penale, con le conseguenti ripercussioni sull’attività di quanti, a vario titolo, vi sono interessati, richiedono una costante attenzione a rimodulare la vigente normativa sostanziale e processuale che, per taluni aspetti, risente di criteri ispiratori e soluzioni funzionali ormai superati.

Per tali ragioni, proseguendo nel processo di continuo aggiornamento dettato dalle mutate sensibilità dei tempi, dispongo le seguenti

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO

Articolo 1
(Modifiche al codice penale)
1. Nel codice penale dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – Al condannato ad una pena restrittiva della libertà personale, il quale durante l’esecuzione della pena abbia tenuto una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento ed abbia proficuamente partecipato al programma di trattamento e reinserimento, è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione da quarantacinque a centoventi giorni per ogni anno di pena scontata.
All’inizio dell’esecuzione il condannato elabora, d’intesa con il giudice dell’esecuzione, un programma di trattamento e reinserimento contenente l’indicazione degli impegni specifici che assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Il condannato, a tal fine, può proporre lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di attività di volontariato di rilievo sociale nonché condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.
La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.».

Articolo 2
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Nel codice di procedura penale l’art 376 è sostituito dal seguente:
«Art. 376. – L’imputato in stato di arresto assiste all’udienza libero nella persona, con le cautele necessarie per impedirne la fuga.
Se in qualsiasi momento rifiuti di assistervi, senza che concorra alcuna delle circostanze prevedute nell’articolo 379-bis, il giudice ordina che si proceda come se fosse presente l’imputato, il quale, per tutti gli effetti del contraddittorio, è rappresentato dal difensore.».
2. Nel codice di procedura penale dopo l’articolo 379 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Art. 379-bis. – Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenti all’udienza, e sia dimostrato che si trova nell’impossibilità di comparire per legittimo e grave impedimento, ovvero se per infermità di mente sia nell’impossibilità di provvedere alla propria difesa, il tribunale, o il giudice unico, anche d’ufficio, sospende o rimanda il dibattimento secondo le circostanze; prescrive, quando occorra, che il provvedimento sia notificato all’imputato; può autorizzare altresì il danneggiato che ne faccia istanza, a promuovere o proseguire l’azione per i danni avanti il giudice civile indipen­dentemente dal procedimento penale, e non ostante che sia vi stata costituzione di parte civile. L’istanza può essere proposta dal pubblico ministero nel caso preveduto nell’art. 64. Se il dibattimento sia tenuto successivamente, la parte civile può valersi della facoltà disposta nell’articolo 10.
Art. 379-ter. – Fuori dei casi indicati nell’articolo precedente e di quello preveduto nel capoverso del­l’art. 376, se l’imputato non si presenti all’udienza, il presidente, o il giudice unico, ordina al cancelliere di dare lettura dell’atto di notificazione della sentenza di rinvio, se ne sia il caso, e dell’atto di notificazione del decreto di citazione.
Il giudice, dopo ciò, sentiti il pubblico ministero e i difensori, quando risulti che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che il giudizio sia trattato in contumacia, altrimenti ordina la rinnovazione degli atti dei quali sia accertata la nullità.
Art. 379-quater. – Il giudizio in contumacia, in prima istanza come in appello, è trattato con le forme ordinarie.».
3. Nel codice di procedura penale sono abrogati gli articoli 282, 472, 473, 474, 475, 476, 497, 498 e 499.

Articolo 3
(Modifiche ed integrazioni alla legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano)
1. Nella legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, all’articolo 10, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 5:
«5. Al momento della cessazione i magistrati ordinari mantengono ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti per i cittadini.».
2. Nella legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, il primo comma dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«1. L’ufficio del promotore di giustizia esercita in autonomia e indipendenza, nei tre gradi di giudizio, le funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge.».
3. Nella legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«1. Nei giudizi di appello le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un magistrato dell’ufficio del promotore di giustizia, designato ai sensi dell’articolo 13, comma 1.».
4. Nella legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«1. Nei giudizi di cassazione le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un magistrato dell’ufficio del promotore di giustizia, designato ai sensi dell’articolo 13, comma 1.».
5. Alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per effetto delle disposizioni che precedono, i magistrati già nominati ai sensi dei previgenti articoli 15 e 20 della legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, sono integrati nell’organico dell’ufficio del promotore di giustizia.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione sul bollettino della Sala Stampa ed entri in vigore il 16 febbraio 2021.

Dal Vaticano, 8 febbraio 2021, ottavo di Pontificato.

FRANCESCO

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