Decreto legge sicurezza Conte II-M5S/PD. Stop alle multe salate ai trafficanti di esseri umani e più accoglienza agli immigrati clandestini

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Via libera definitivo al Senato al nuovo Decreto legge sicurezza che modifica i precedenti provvedimenti introdotti dal Governo Conte I in tema di immigrazione e introduce il daspo per i violenti della movida. Misure anche contro i dispositivi di comunicazione in carcere.

Il Decreto legge sicurezza ha ottenuto il via libera al Senato. Con 153 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti. Il provvedimento viene convertito in Legge. Il centrodestra non ha partecipato al voto. Ieri, 18 dicembre 2020 protesta dei senatori della Lega durante la discussione generale sulla fiducia al decreto sicurezza, nell’aula del Senato. È scoppiata la bagarre tra centrodestra e maggioranza di Governo con striscioni anti M5S srotolati dai leghisti, cori di “Onestà, onestà!” e “Buffoni”. Aggressioni agli avversari politici. Il Questore Antonio De Poli, spintonato mentre cercava di mediare, ha riportato la lussazione di una spalla. Altri presenti sono tornati a casa con contusioni o lievi ferite.

Il nuovo Decreto legge sicurezza modifica i Decreti Salvini in tema di immigrazione e introduce il cosiddetto “Daspo urbano” (una misura amministrativa introdotta con il Decreto Minniti del 2017 e modificata con i Decreti sicurezza del 2018 e del 2020, che deve il suo nome a una misura affine, cioè il Daspo vero e proprio – acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive – introdotta alcuni anni fa al fine di contrastare il fenomeno della violenza negli stadi) per i violenti della movida, misure fortemente osteggiate dal centrodestra, in particolar modo dalla Lega. Tra le novità: niente più multe milionarie alle ONG, viene ampliato il sistema di accoglienza, con l’introduzione del regime di protezione speciale e viene eliminato il tetto massimo di ingressi per motivi di lavoro, legato al decreto flussi.

Nel dettaglio per quanto riguarda le ONG, il Decreto cancella le multe salate alle navi che violano il divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane e viene eliminata la confisca ed eventuale distruzione dell’imbarcazione. Il divieto di navigazione non opera nel caso in cui si svolgano attività di soccorso, immediatamente comunicate alle autorità italiane e dello Stato di bandiera.

L’inosservanza del divieto o del limite di navigazione comporta, con il nuovo Decre(o, una sanzione da 10 mila a 50 mila euro. Il Decreto sicurezza precedente, del Governo Conte I, prevedeva che in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applicasse al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150.000 a 1.000.000 euro, con estensione della responsabilità solidale all’armatore della nave.

Il Decreto interviene inoltre sulle previsioni del Testo unico immigrazione sui flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all’Unione europea per motivi di lavoro, subordinato o autonomo. Le nuove norme dispongono che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il presidente del Consiglio possa provvedere in via transitoria con proprio decreto. Sono quindi soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato.
Una delle novità introdotte dal Decreto migranti riguarda il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno. Con le nuove norme viene meno l’ambito di discrezionalità nella valutazione dei “seri motivi” attribuita al Questore. Viene fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

È prevista inoltre la conversione in permesso per motivi di lavoro, dei permessi di soggiorno per protezione speciale; per calamità; per residenza elettiva; per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide; per attività sportiva; per lavoro di tipo artistico; per motivi religiosi; per assistenza minori; per cure mediche dovute a gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie.

Il Decreto legge riduce anche i poteri del Ministro dell’Interno. Viene eliminata l’attribuzione in capo al Ministro della competenza a limitare o vietare l’ingresso, il transito, la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle Leggi sull’immigrazione. La disposizione prevedeva che il titolare del Viminale potesse limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

L’orientamento sessuale e l’identità di genere rientrano tra i motivi per cui non può essere disposta l’espulsione. La nuova norma estende quindi l’ambito di applicazione del divieto di respingimento e di espulsione verso Paesi nei quali lo straniero corra un rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Passa da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale per coloro cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale, ma in condizioni che vietano l’espulsione del richiedente, come il rischio di persecuzione o di tortura. Riguardo alle norme sul sistema di accoglienza, arriva il Sistema di accoglienza e integrazione-Sai. In primo luogo viene ampliata la platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni del sistema di accoglienza, che ricomprende anche i richiedenti la protezione internazionale e protezione speciale

In secondo luogo, i servizi prestati nell’ambito dei progetti degli enti locali finalizzati all’accoglienza vengono divisi in due tipologie: servizi di primo livello, tra cui assistenza sanitaria, mediazione linguistico-culturale, corsi di lingua italiana; e servizi di secondo livello, finalizzati all’integrazione come l’orientamento al lavoro e la formazione professionale. Esaurito il periodo di accoglienza i soggetti vengono avviati a ulteriori percorsi di integrazione.

Viene fissato in ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei, il termine massimo per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione. Il richiedente protezione internazionale, a cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, viene iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, con il rilascio di una carta d’identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

Il Decreto contiene anche norme a contrasto dell’introduzione e utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere. Viene introdotto l’articolo 391-ter nel codice penale che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. Specifiche aggravanti sono previste quando il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato.

Per contrastare la movida violenta e lo spaccio sono stati introdotti il divieto di accesso a bar, pub e locali pubblici per chi vende droga e l’inasprimento del carcere, anche nei confronti di chi ha preso parte a una rissa. Il decreto inasprisce il cosiddetto “Daspo urbano”. In caso di violazione del divieto, è prevista la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Quanto alla movida violenta, si inaspriscono le pene per i soggetti coinvolti in risse, prevedendo che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, anche la sola partecipazione alla rissa viene punita con la reclusione da tre mesi a sei anni e viene aumentata la multa prevista per chi partecipa alla rissa da 309 a 2.000 euro. Stretta anche sul web: scatta l’oscuramento, già previsto per il contrasto alla pedopornografia online, per quei siti che vengono utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.

Fonte: SkyTg24, 19 dicembre 2020.

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