Il card. Parolin traccia una linea nei concordati tra la Santa Sede e gli Stati dal XIX al XXI secolo

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Il 28 febbraio e il primo marzo si è svolto, alla Pontificia Università Gregoriana, un congresso internazionale sul tema ‘Gli accordi della Santa Sede con gli Stati (XIX-XXI secolo). Modelli e mutazioni: dallo Stato confessionale alla libertà religiosa’.Nel prolusione il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, ha sottolineato il valore degli accordi di diritto internazionale, che sono stati firmati tra la Santa Sede e gli Stati, che riguardano soprattutto la libertà religiosa:

“In ogni accordo questioni di principio si intrecciano con questioni prettamente pratiche, addirittura strumentali: eppure, tutte mirano a garantire alla Chiesa locale il migliore spazio di libertà possibile. Sul terreno dei principi, le parti possono incontrarsi nel riconoscimento della presenza e del ruolo storico della Chiesa nella conformazione della nazione, come accade ad esempio con diversi accordi siglati con paesi dell’Europa centro-orientale dopo la caduta del muro di Berlino. Ma a partire dal Concilio ecumenico Vaticano II (cioè l’ultimo quadrante dell’arco di tempo che prenderete in considerazione in questo congresso internazionale), un presupposto, direi necessario, è la libertà religiosa”.

Citando la dichiarazione conciliare ‘Dignitatis humanae’ ha ribadito che l’autonomia è conciliabile con la libertà della Chiesa: “che rimane primo e fondamentale principio dei rapporti fra la Chiesa e qualsiasi altra società… La libertà religiosa è, al contempo, fondamento e limite dei concordati. Questi, infatti, rappresentano una ‘garanzia su misura’, soprattutto della dimensione collettiva e istituzionale della libertà religiosa, senza la quale essa non può esistere nemmeno a livello individuale, come ha dimostrato l’esperienza dolorosa del cosiddetto socialismo reale, che puntava anzitutto a ostacolare la pratica comunitaria della religione”.

Ed anche all’interno della Chiesa si è evoluto il concetto di libertà: “Gli ultimi 50 anni di concordati esprimono in qualche modo un affinamento della distinzione, non tanto nella direzione della desacralizzazione o secolarizzazione della società, quanto in quella della capacità di collaborazione, senza sovrapposizione, secondo la classica visione cattolica del bene comune. La rilevanza di questo diritto umano fondamentale nell’azione diplomatica della Santa Sede viene messa in luce soprattutto nei contesti nazionali dove i cattolici rappresentano una minoranza.

A questo riguardo, vorrei accennare all’espansione del modello concordatario in Paesi a tradizione religiosa non cristiana, particolarmente musulmana: basti ricordare gli accordi con la Tunisia (1964), con il Regno del Marocco (1983-1984), con lo Stato di Israele (1993), con il Kazakhstan (1998), con l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (2000), con l’Azerbaijan (2011), con il Ciad (2013), con lo Stato di Palestina (2015)”.

Eppoi ha sottolineato che non esiste un unico modello concordatario: “Di per sé, presso la Santa Sede non esiste un modello concordatario da seguire. La prassi normale prevede che l’avvio di un negoziato nasca da una richiesta proveniente dal Paese interessato: a volte è il Governo che chiede alla Santa Sede di considerare l’opportunità di un accordo internazionale sulla Chiesa cattolica nel Paese; ma più spesso l’iniziativa parte dalla Conferenza Episcopale, che avanza la richiesta attraverso la rappresentanza pontificia.

La Segreteria di Stato, una volta accertata la disponibilità di massima delle autorità governative ad entrare in trattativa con la Santa Sede, autorizza la creazione di una delegazione ecclesiastica, presieduta dal Rappresentante pontificio e integrata da alcuni esponenti della Chiesa locale (qualche vescovo e qualche specialista del posto). Si lascia poi alla delegazione ecclesiastica il compito di individuare i temi principali da inserire nello stipulando accordo e di redigere una bozza di testo.

La Segreteria di Stato viene informata costantemente sull’andamento del negoziato con la delegazione statale: esamina le varie proposte di modifiche della bozza dell’accordo, invia opportune istruzioni e segue i lavori fino alla parafatura del testo, cui seguiranno la firma dell’accordo ed eventualmente la ratifica. Nello stendere la bozza, la delegazione ecclesiastica si ispira agli accordi già vigenti. Pertanto, non esiste un modello preconfezionato, ma il testo è ritagliato sui bisogni pastorali e sulle concrete potenzialità di servizio della Chiesa nel Paese”.

Poi ha ricordato l’apporto dato dalle conferenze episcopali locali: “Ma, accanto alla Santa Sede, appare rilevante la comparsa di altri soggetti ecclesiali come parte negli accordi di altro livello (nazionale, regionale, locale), in primis le Conferenze dei vescovi. Si tratta, ovviamente, non di accordi internazionali, che vengono stipulati fra soggetti di diritto internazionale, bensì di convenzioni di diritto privato.

In questo tipo di contratti rientrano le intese di collaborazione con enti statali o intergovernativi, che possono essere stipulate, in maniera autonoma, ma coordinata, rispetto alla Santa Sede, dalle varie Riunioni internazionali di conferenze episcopali (quelle per l’Africa Centrale, Meridionale, Occidentale, Orientale; per Africa-Madagascar; per l’Asia; per l’Oceania) o dai vari Consigli (quelli dei patriarchi cattolici d’oriente, delle Conferenze episcopali d’Europa, dell’episcopato latinoamericano, dell’episcopato d’America Centrale, degli episcopati della Comunità Europea)”.

Poi ha chiarito che gli accordi della Santa Sede con gli Stati sono necessari: “Una questione propriamente interna alla Chiesa riguarda la necessità o no di realizzare accordi con gli Stati, in una tensione più artificiale che reale tra Chiesa istituzionale e Chiesa profetica, così come si manifestò soprattutto negli Sessanta e Settanta del Novecento. In realtà, la questione riguarda piuttosto la prospettiva delle trattative.

Gli accordi siglati o da sottoscrivere possono indicare, allo stesso tempo, l’ottimismo e il pessimismo della Chiesa di fronte alle sfide storiche (si pensi al caso peculiare dell’ostpolitik). La scesa a patti, infatti, può esprimere fiducia verso gli interlocutori e ottimismo nelle trattative e negli esiti futuri, ma anche resa rispetto al presente (cioè riconoscimento dell’impossibilità di un’azione ecclesiale più incisiva e comunque autonoma) e timore verso il futuro (per la mancanza di garanzie di sopravvivenza della comunità credente)”.

Ed infine ha ricordato l’accordo sulla nomina dei vescovi tra Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese: “Infine, un caso ‘sui generis’ è l’Accordo sulla nomina dei vescovi, firmato il 22 settembre 2018 tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese: un accordo internazionale fra due Parti per le quali ancora non c’è un riconoscimento reciproco formale.

Qui mi sia permesso di ricordare quanto il compianto card. Agostino Casaroli disse a un minutante della Segreteria di Stato: ‘L’importante non è il concordato, ma la concordia’. Questa affermazione non è la negazione del valore dei concordati o accordi, ma ben al contrario significa che accordi negoziati sono necessari per favorire l’armonia e la convivenza dentro le società odierne”.

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