Processo 60SA (Becciu+9+4) in Vaticano per la compravendita del palazzo in Sloane Avenue a Londra: gli avvocati della difesa replicano al Dott. Tornielli
Ignorando i problemi procedurali sempre più evidenti e tacendo dei quattro famigerati Rescriptum ex Audientia Ss.mi – che hanno instaurato de facto un Tribunale speciale nello Stato della Città del Vaticano per il Procedimento penale n. 45/2019 RGP a carico del Cardinale Angelo Becciu, 9 coimputati e 4 società -, il 20 dicembre 2021 scorso il Direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Dott. Andrea Tornielli (foto di copertina), ha fatto pubblicare un editoriale su Vatican News [QUI] e su L’Osservatore Romano [QUI], dal titolo Un test senza precedenti. Della serie “tout va très bien Madame la Marquise”, anche se il processo doveva iniziare a luglio e siamo ancora fermi. Sembra una velina [*] scritto dal Promotore di Giustizia aggiunto, che cerca di nascondere il vizio genetico di questo processo, parlando invece di “giusto processo”. Tutto perfettamente nello stile di questo pontificato: dire una cosa e farne un’altra; accusare gli altri dei propri vizi.
Con questo Editoriale (cioè, velina), dopo aver sostenuto che “mai la giustizia vaticana negli ultimi decenni si era confrontata con un’indagine e con un processo così complessi e con un tale numero di imputati”, il Direttore editoriale della Santa Sede ha inteso “rispondere” alle critiche secondo cui nel procedimento non sono stati tutelati i diritti della difesa: “Nelle udienze che si sono tenute fino ad oggi il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha dimostrato, e l’ha anche messa nero su bianco in una delle sue ordinanze, la volontà di assicurare il rispetto del diritto di difesa e, più in generale, del giusto processo. Un principio, quest’ultimo, recepito dal Vaticano con una legge dell’11 luglio 2013, promulgata pochi mesi dopo l’inizio dell’attuale pontificato, che si inserisce nell’ambito della legislazione vigente Oltretevere”.
Ci vuole per davvero una faccia da Santa Claus per osare a parlare di “giusto processo”, dopo tutti i fatti – taciuti nella velina – che documentano le violazioni dei principi dello stato di diritto. E ci vuole un coraggio da pasdaran per entrare a gamba tesa e lancia in resta nel processo a regime speciale, che è iniziato a casa sua e dopo cinque udienze neanche partito. Ma questo non rappresenta un problema per un ex Coordinatore di Vatican Insider, noto diffusore di veline e protagonista della narrazione cucinata Oltretevere.
Non desta meraviglia, che otto avvocati della difesa hanno prontamente replicato al Dott. Tornielli, inviando una Lettera con richiesta di rettifica al Direttore de L’Osservatore Romano, in cui scrivono che «la sintesi offerta dall’articolo appare (…) distorsiva della realtà processuale, nel tentativo di ridimensionare e quasi di “normalizzare” le plurime violazioni procedurali sulle quali il Tribunale è intervenuto, sanzionandole per assicurare il rigoroso rispetto dei diritti di difesa».
Dopo la Lettera aperta al Signor Cardinale George Pell da parte del Signor Cardinale Giovanni Angelo Becciu del 22 dicembre 2021[QUI], gli otto difensori degli imputati nel processo “Becciu+9+4” non le mandano certamente a dire al Dott. Andrea Tornielli con la loro Lettera di rettifica del 24 dicembre 2021.
[*] La velina, nel linguaggio giornalistico, è una comunicazione ufficiale o ufficiosa inviata da fonte governativa alla stampa, perché venga pubblicata o serva di orientamento nei commenti.
Il testo della Lettera di rettifica al Direttore de L’Osservatore Romano
«Ad oggi, le cronache del Processo, sintetizzate dall’articolo a firma di Andrea Tornielli (“Un test senza precedenti”, pubblicato il 20 dicembre ultimo scorso), sembrano scontare un difetto di rispondenza alla realtà processuale, che merita di essere rettificato nel rispetto della cronaca e della verità che il Suo giornale pone quale indefettibile presupposto della corretta e leale informazione.
Per amor di verità, è bene sottolineare come le ordinanze emesse dal Tribunale nel processo hanno bocciato alcune scelte del Promotore ritenute violative dei diritti di difesa degli imputati. Dal 27 luglio — trascorsi ormai sei mesi dall’inizio del dibattimento — gli accusati sono ancora in attesa di ricevere l’integralità degli atti di indagine, che l’Accusa avrebbe dovuto depositare all’avvio del processo, per poter consentire l’esercizio di un effettivo diritto di difesa, ad oggi non compiutamente assicurato.
Tanto ha determinato l’annullamento della citazione a giudizio per numerose accuse, rispetto alle quali il Tribunale ha sancito che non sono stati rispettati i livelli minimi di garanzia difensiva.
Non si tratta di garanzie formali, ma di rispetto del diritto di difesa che noi avvocati abbiamo posto a fondamento delle questioni sollevate, accolte dal Tribunale con le ordinanze del 27 luglio e 6 ottobre.
Anche la richiesta delle difese di disporre degli interrogatori audiovideo inizialmente non depositati, accolta dal Tribunale, è stata esaudita solo in parte, in ragione della incompletezza dei materiali depositati dall’Accusa, ai quali sono stati apposti degli omissis, emersi soltanto in corso di causa. Tale incompletezza è stata censurata dalle difese e il Tribunale dovrà pronunciarsi anche su questo.
Da ultimo, segnaliamo come le “dimensioni” dell’indagine, l’utilizzo di mezzi di prova informatici, in verità ormai ordinari nella realtà professionali, non incidono affatto sul rispetto delle garanzie difensive, la cui violazione è stata censurata infatti proprio dal Tribunale. Si è trattato di lesioni fondamentali del diritto di imputati, presunti innocenti, in nessun modo scusabili dall’ampiezza dell’investigazione né dalla vetustà del codice vigente, al cui interno sono presenti, e non certo da oggi, le garanzie fondamentali la cui violazione è stata accertata, in maniera pacifica, dal Tribunale con le richiamate ordinanze.
La sintesi offerta nell’articolo appare, quindi, distorsiva della realtà processuale, nel tentativo di ridimensionare e quasi di “normalizzare” le plurime violazioni procedurali sulle quali il Tribunale è intervenuto, sanzionandole per assicurare il rigoroso rispetto dei diritti di difesa. E se ad oggi residua soltanto un processo “mutilato” — addirittura, una regressione rispetto alla situazione di partenza — la ragione è da rinvenirsi proprio nelle bocciature comminate dal Tribunale alle violazioni dei diritti di difesa nelle quali è incorso l’Ufficio del Promotore di Giustizia, tali da pregiudicare – unitamente all’adozione di una procedura penale di eccezione solo per questo caso, sulla quale nell’articolo non si dice una parola – ogni prospettiva di celebrazione di un “giusto processo” volto al compiuto accertamento dei fatti, atteso con serenità dalle difese, a garanzia effettiva di imputati presunti innocenti».
Postscriptum
27 dicembre 2021
Un amico ha commentato oggi, 27 dicembre 2021, che pensavo che i media vaticani finora non si fossero espressi ancora sul “caso Becciu” «per l’imbarazzo provato di fronte all’evidente ingiustizia commessa nei confronti del cardinale sardo. Ora, dopo 15 mesi dal famoso 24 settembre 2020, ecco un editoriale, che però – avendo tutta l’aria d’essere calato dalla magistratura – crea ancora più imbarazzo. Quando la pezza per salvare l’apparenza è della stessa foggia del buco, è il caso di dire… In effetti quell’editoriale di Vatican News (e poi dell’OR) non è equilibrato, presenta anzi una lettura parziale e distorta di ciò che finora è avvenuto nel processo (o non è avvenuto, giacché l’accusa non ha ancora ottemperato all’ordine impartito loro dal Giudice il 27 luglio: consegnare il materiale probatorio in forma integrale, affinché il procedimento possa rispettare i diritti di tutti). Che figuraccia!» (A.P.).
John L. Allen Jr., il Direttore di Crux now ha pubblicato il 27 dicembre 2021 su Angelus News un articolo con le “5 migliori notizie di cronaca vaticane del 2021” (nostra traduzione italiana dall’inglese): «Ad essere onesti, il 2021 non è stato davvero un anno eccezionale per quanto riguarda le notizie dal Vaticano. Non era il 2013, con la rinuncia a sorpresa di Benedetto XVI e l’elezione del primo papa latinoamericano della storia, e nemmeno il 2016, con la valanga all’interno del cattolicesimo scatenata dall’Amoris laetitia (La gioia dell’amore) di Papa Francesco. Ormai i grandi contorni del pontificato di Papa Francesco sono chiari e non generano più lo stesso tumulto. Invece, ciò che abbiamo visto negli ultimi 12 mesi è stato più simile a una serie di vignette, ognuna affascinante a modo suo, anche se nessuna può rappresentare una svolta storica che ha segnato la generazione”. Di seguito Allen offre «un elenco altamente soggettivo delle Top 5 storie vaticane del 2021, con la piena aspettativa che il flusso di notizie fuori dalla Città Eterna continui senza sosta nel nuovo anno — ammettiamolo, dal punto di vista di un cronista, il Vaticano è il dono che continua a dare: 5. Biden e i vescovi degli Stati Uniti. 4. Il “Processo del Secolo”. 3. Messa in latino. 2. Operazione al colon. 1. Il Papa in Iraq».
Per il Top 4. Il “Processo del Secolo” Allen scrive: «Al punto A luglio, il Promotore di Giustizia vaticano, in effetti il suo procuratore capo, ha emesso un atto d’accusa tentacolare per 10 persone, tra cui, per la prima volta, un principe della Chiesa, il Cardinale italiano Angelo Becciu, insieme a una manciata di capi aziendali, accusandoli di corruzione, appropriazione indebita e altre forme di reato finanziario.
Il tribunale civile del Vaticano ha rinviato a giudizio gli imputati per le accuse, che si concentrano principalmente su un affare immobiliare fallito da 400 milioni di dollari portato avanti dalla Segreteria di Stato in riferimento all’acquisto di un ex magazzino Harrods nell’elegante quartiere londinese di Chelsea.
All’epoca, i portavoce della Santa Sede annunciarono il processo, senza precedenti sia nella portata che nell’inclusione di un cardinale, come la prova definitiva del successo delle riforme finanziarie di Papa Francesco. Entro la fine del 2021, tuttavia, cominciava a sembrare che il “processo del secolo” potesse concludersi come il “naufragio del secolo”.
L’oggetto principale della contesa è una serie di registrazioni audio e video fatte dai pubblici ministeri dei loro testimoni chiave, che prima si sono rifiutati di consegnare agli avvocati difensori come parte del discovery process [*], e poi, in risposta a ripetute ordinanze del Tribunale, presentate in modo redatto con circa due ore di materiale mancante.
Non è ancora chiaro quando, o se, il Tribunale e gli avvocati della difesa otterranno la versione non epurata, o se, ormai, il processo sia stato così fatalmente contaminato da rendere inevitabile l’equivalente di un errore giudiziario. Il Presidente del Tribunale Giuseppe Pignatone, che dovrebbe emettere una serie di sentenze a fine gennaio, in un’udienza di metà dicembre ha descritto l’attuale situazione come un “cantiere aperto”».
[*] Discovery process (processo di scoperta) è un termine mutuato dall’ordinamento processuale angloamericano, con il quale si indicano i momenti del procedimento in cui vengono scoperte le carte e pertanto tutti i soggetti processuali vengono a conoscenza di quanto è stato acquisito in termini probatori fino a quel momento. Ciò accade in primo luogo nell’udienza preliminare. Essa infatti ha lo scopo di consentire all’imputato la piena conoscenza degli atti compiuti dall’accusa, nel corso delle indagini preliminari. Quest’ultimo ha infatti l’obbligo di trasmettere alla Cancelleria del Tribunale il fascicolo contenente tutta la documentazione relativa alle indagini espletate e agli atti compiuti, in modo che le parti possano prenderne visione prima dell’udienza. A differenza di quanto avviene nel processo nordamericano, l’accusa deve depositare tutti gli atti di indagine compiuti poiché una concezione della giustizia che consente spettacolari sorprese dibattimentali in tema di prova è estranea alla cultura giuridica europea.
Il discovery process consente alla difesa di conoscere non solo gli atti dell’accusa, ma anche le sue argomentazioni accusatorie, realizzandosi così un’informazione critica del giudice e delle parti.
In secondo luogo il discovery process si verifica anche con gli atti introduttivi al dibattimento, dove è disposto che le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria una lista con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame: anche in tale caso si vuole così evitare l’introduzione direttamente al dibattimento di prove a sorpresa.