Il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha condannato l’ex presidente dello IOR Angelo Caloia & Co

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Oggi, il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano è arrivato a conclusione del processo penale che, già nel 2014, con vari esposti al Promotore di giustizia vaticano, l’Istituto per le Opere di Religione (IOR) aveva chiesto di celebrare contro l’ex presidente Angelo Caloia, l’ex direttore generale Lelio Scaletti (nel frattempo deceduto) e l’ex avvocato dell’Istituto Gabriele Liuzzo. I tre erano stati accusati di peculato e riciclaggio per essersi appropriati, secondo l’accusa, tra il 2001 e il 2008, di parte dei proventi della dismissione di oltre il 70% del patrimonio immobiliare dello IOR e delle controllate italiane (oggi fuse nella SGIR S.r.l.). A questi imputati si è aggiunto, nel 2018, il figlio di Gabriele Liuzzo, Lamberto Liuzzo, avvocato a Milano, accusato di riciclaggio e autoriciclaggio anche in concorso con gli altri.

Con la sentenza che è stata pronunciata oggi, subito dopo aver ascoltato le repliche del Promotore di giustizia, degli avvocati delle parti civili (IOR e SGIR S.r.l.) e degli avvocati degli imputati, il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, presieduto da Giuseppe Pignatone e composto dai giudici Venerando Marano e Carlo Bonzano, ha scritto una pagina importante della storia giudiziaria vaticana. Si tratta di un processo senza precedenti per la Santa Sede, il primo per reati di questo tipo che si celebra, per giunta, contro i vertici di enti vaticani. È una prima assoluta, anche perché non è nato da uno scandalo maturato all’estero e importato in Vaticano, ma il frutto del funzionamento degli organi interni dello Stato: dello IOR, che ha denunciato i presunti illeciti al Promotore di giustizia, e della magistratura vaticana, che lo ha istruito e celebrato.

Ex presidente dello IOR condannato dal Tribunale vaticano. A Caloia 8 anni e 11 mesi di reclusione. Confiscati agli imputati 38 milioni di euro

Definito dopo due anni di dibattimento un processo penale senza precedenti che può dirsi storico per lo Stato della Città del Vaticano e che rappresenta appieno la volontà di Papa Francesco di giungere a sentenza in un giusto processo nel pieno rispetto del contraddittorio. Una sentenza questa che si traduce come esito del risultato del primo adeguamento dell’applicazione della nuova legislazione vaticana introdotta nel dicembre 2018 con le normativa per il contrasto al riciclaggio, alla corruzione e altri gravi reati in materia finanziaria.

Nel caso di specie all’esito delle indagini svolte da Promontory nel 2014, il Dott. Caloia, ex presidente IOR e l’Avv. Gabriele Liuzzo d’intesa con l’allora Direttore Generale Scaletti (il di lui reato estinto poiché deceduto) sono stati riconosciuti, dal Tribunale vaticano, colpevoli tra il 2002 e il 2007 di più fatti che costituiscono il reato di peculato in danno all’Istituto per le Opere di Religione (IOR) e della controllata SGIR S.r.l. In relazione alla vendita di 29 immobili appartenenti allo stesso istituto, gli imputati sono stati giudicati colpevoli di peculato, autoriciclaggio e appropriazione indebita aggravata per l’ammontare di 19 milioni di euro. Caloia e Liuzzo Gabriele sono stati condannati alla pena complessiva di anni 8 e mesi 11 di reclusione con una multa da 12.500 euro ciascuno, Liuzzo Lamberto (figlio di Gabriele) è stato condannato ad anni 5 e 2 mesi di reclusione con una multa di 8.000 euro, riconosciuto colpevole per il reato di riciclaggio. In ragione delle pene comminate, per tutti gli imputati è stata dichiarata l’interdizione dei pubblici uffici, ai quali sono state confiscate somme di denaro pari a 38 milioni di euro unitamente all’ulteriore condanna del risarcimento di 20 milioni di euro nei confronti di IOR e SGIR R.r.l. costituitisi parte civile all’interno del procedimento penale.

“La decisione, che pure cade in un clima complessivamente poco favorevole a chi si difende, non accoglie l’ipotesi massimalista dell’accusa e pronuncia assoluzione con riferimento alla maggior parte degli immobili”, hanno detto i difensori di Caloia, gli avvocati Domenico Pulitanò e Rosa Palavera, che hanno presentato istanza di appello.

Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede N. 41, 21 gennaio 2021
Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede


Con sentenza in data odierna, il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha definito il processo instaurato a carico dell’ex presidente dello IOR Prof. Angelo Caloia e dell’Avv. Gabriele Liuzzo in relazione alla vendita di 29 immobili di proprietà dell’Istituto e di una società controllata, la SGIR s.r.l.

Secondo l’accusa, basata principalmente sulle indagini fatte nel 2014 dal gruppo Promontory, il Caloia e il Liuzzo, d’intesa con l’allora direttore generale dello IOR Lelio Scaletti, poi deceduto, avrebbero venduto – tra il 2002 e il 2007 – gli immobili ad un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato; essi si sarebbero poi appropriati della differenza, stimata in circa 59 milioni di euro, che in parte avrebbero riciclato in Svizzera, anche con l’aiuto del figlio del Liuzzo, Lamberto Liuzzo.

L’istruttoria dibattimentale, durata circa due anni, ha consentito di chiarire, grazie al contributo di tutte le parti, nel pieno rispetto del contraddittorio, i principali aspetti della vicenda; tra l’altro, i periti hanno stimato nella misura di circa 34 milioni di euro la differenza tra quanto incassato dallo IOR e dalla SGIR ed il valore di mercato degli immobili.

All’esito, il Tribunale ha ritenuto provato che in alcuni casi gli imputati si sono effettivamente appropriati di parte del denaro pagato dai compratori, o comunque di denaro dello IOR e della SGIR, per un importo complessivo di circa 19 milioni di euro. Ha quindi dichiarato gli imputati Caloia e Liuzzo Gabriele responsabili di più fatti di peculato in danno dello I.O.R. e di altri di appropriazione indebita aggravata in danno della SGIR s.r.l., oltre che del reato di autoriciclaggio e li ha condannati alla pena complessiva di anni otto e mesi undici di reclusione ed euro 12.500,00 di multa ciascuno.

Gli imputati sono stati invece assolti dalle accuse relative alla vendita di quegli immobili per cui non è stata provata l’appropriazione -da parte loro- di denaro, anche se il prezzo di acquisto è risultato in molti casi nettamente inferiore al valore di mercato dell’epoca.

Il Tribunale ha altresì condannato Liuzzo Lamberto alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di riciclaggio.

In ragione delle pene loro comminate, gli imputati sono stati tutti dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed è stata altresì disposta a loro carico la confisca di somme complessivamente pari a circa 38 milioni di euro.

Infine, gli imputati sono stati condannati al risarcimento dei danni nei confronti dello IOR e della sua controllata SGIR, costituiti parte civile, per una somma superiore a 20 milioni di euro.

Nella stessa giornata, il Tribunale ha confermato in sede di appello l’applicazione della misura di prevenzione nei confronti di Liuzzo Gabriele, ordinando la confisca di circa 14 milioni di euro depositati presso lo IOR e già da tempo in sequestro, nonché di altri 11 milioni di euro circa, depositati presso banche svizzere.

Si tratta della prima applicazione della normativa introdotta nel dicembre 2018, nel quadro più generale dell’adeguamento della legislazione vaticana agli standard internazionali per il contrasto al riciclaggio, alla corruzione e ad altri gravi reati.

Sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano nel procedimento penale a carico del Prof. Angelo Caloia, dell’Avv. Gabriele Liuzzo e di Lamberto Liuzzo

In nome di Sua Santità
Papa Francesco
Il Tribunale
composto dai signori Magistrati:
dott. Giuseppe Pignatone, Presidente
prof. avv. Venerando Marano, Giudice
prof. avv. Carlo Bonzano, Giudice
– visto l’art. 422 c.p.p.,
dichiara
1. Liuzzo Gabriele colpevole del reato di peculato ascrittogli nella prima parte del capo A) dell’imputazione per la somma complessiva di euro 1.260.349,00 relativamente alla vendita degli immobili siti in Roma, via Boezio n. 21, via Petrella n. 4, viale Buozzi n. 49, viale Buozzi n. 47 e via Emanuele Filiberto n. 219, nonché per la somma di euro 1.000.000,00 proveniente dal legato Storch;
2. Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele colpevoli del reato di peculato loro ascritto alla lettera c) del capo A) dell’imputazione, limitatamente alla somma complessiva di euro 4.500.000,00, somma percepita a titolo di commissioni per la vendita dell’immobile sito in Roma, viale Regina Margherita-via Arno;
3. Liuzzo Gabriele colpevole del reato di peculato a lui ascritto alla lettera c) del capo A) dell’imputazione per l’ulteriore somma di euro 280.917,00, somma percepita a titolo di commissioni per la vendita degli immobili siti in Roma, via Pineta Sacchetti n. 229 e via Portuense n. 193 e in Genova, piazza della Vittoria n. 8;
4. Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele colpevoli del reato di appropriazione indebita aggravata, così riqualificato il reato di peculato loro ascritto alla prima parte del capo A) dell’imputazione, della somma complessiva non inferiore ad euro 12.304.000,00 relativamente alla vendita degli immobili siti in Milano, corso di Porta Nuova n. 3 e in Roma, viale Regina Margherita-via Arno e via della Pineta Sacchetti n. 229;
5. Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele colpevoli del reato di autoriciclaggio loro ascritto al capo B) dell’imputazione, escluso il concorso di persone nel reato, rispettivamente per le somme di oltre euro 2.200.000,00 e di oltre euro 13.000.000,00 e comunque non inferiori alle somme sequestrate presso I.O.R.;
6. Liuzzo Lamberto colpevole del reato di riciclaggio ascrittogli, limitatamente alle condotte descritte sub i) e iii);
e, pertanto,
condanna
– Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele ciascuno alla pena complessiva di anni otto e mesi undici di reclusione ed euro 12.500,00 di multa, così determinata: anni sei di reclusione ed euro diecimila di multa per il più grave reato di riciclaggio; anni cinque e mesi dieci di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per le condotte di peculato e di appropriazione indebita aggravata, da ritenersi in continuazione tra loro, ai sensi dell’art. 79 c.p., pena ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 68 c.p. ;
– Liuzzo Lamberto alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;
dichiara
per l’effetto gli imputati tutti interdetti in perpetuo dai pubblici uffici;
– visto l’art. 36 c.p.
dispone
la confisca delle somme in sequestro, fino alla concorrenza di euro 16.804.000,00 in solido tra gli imputati Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele e fino alla concorrenza della ulteriore somma di euro 1.541.266,00 per il solo Liuzzo Gabriele;
– visto l’art. 421-bis, comma 5 c.p.,
dispone
la confisca delle somme già fatte oggetto di sequestro presso I.O.R., per un importo pari a quello giacente alla data del sequestro medesimo sui rapporti rispettivamente intestati a ciascuno degli imputati Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele;
la confisca di euro 4.300.000,00 a carico di Liuzzo Lamberto;
– visti gli artt. 612 c.p.p. e 421-bis c.p.,
dispone
che, restando la esecutività della confisca sospesa fino alla irrevocabilità della sentenza di condanna, sia mantenuto il sequestro in atto su tutte le somme di cui è stata disposta la confisca;
– visti gli artt. 39 c.p. e 429 c.p.p.
condanna
gli imputati, in solido tra loro, al rifacimento delle spese processuali;
– visto l’art. 421 c.p.p.,
assolve
Caloia Angelo per insufficienza di prove dal reato di peculato ascrittogli nella prima parte del capo A) dell’imputazione relativamente alla vendita degli immobili siti in Roma, via Boezio n. 21, via Petrella n. 4, viale Buozzi n. 49, viale Buozzi n. 47, via Emanuele Filiberto n. 219 e via Pineta Sacchetti n. 229, nonché per la somma di euro 1.000.000 proveniente dal legato Storch;
Caloia Angelo per insufficienza di prove dal reato di peculato a lui ascritto alla lettera c) del capo A) dell’imputazione per la somma di euro 280.917,00, somma percepita da Liuzzo Gabriele a titolo di commissioni relativamente alla vendita degli immobili siti in Roma, via Pineta Sacchetti e via Portuense e in Genova, piazza della Vittoria;
Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele perché il fatto non sussiste dal reato di peculato loro ascritto nella prima parte del capo A) dell’imputazione, relativamente alla vendita degli immobili siti in Roma, via stazione San Pietro n. 40, via Ara di Conso n. 9, via della Traspontina n. 21 e via del Porto Fluviale nn. 9/11, nonché dei terreni agricoli siti in Roma ed Ardea;
Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele per insufficienza di prove dal reato di peculato loro ascritto nella prima parte del capo A) dell’imputazione, relativamente alla vendita degli immobili siti in Roma, viale Giulio Cesare nn. 40-42, via della Balduina n. 181, viale Medaglie d’Oro n. 285, via dei Valeri n. 1, via Luigi Robecchi Brichetti n. 5, via Micheli n. 78, via Massaciuccoli n. 46, via dei Massimi n. 91, via Tirso n. 49, via Casetta Mattei n. 439 (limitatamente agli immobili venduti a Cesarini Giuseppina e Frau Efisio e per quello venduto a Papa Papini Alberto) e dell’immobile sito in Frascati, via Macchia dello Sterparo;
Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele perché il fatto non sussiste dal reato di appropriazione indebita aggravata, così riqualificato il reato di peculato di cui alla prima parte del capo A) dell’imputazione, relativamente alla vendita degli immobili siti in Frascati, via Vigne del Seminario, in Fara Sabina, via 4 novembre n. 2 e in Roma, via Casetta Mattei n. 439 (limitatamente per quest’ultimo agli immobili venduti a Sganga Stefano e Ramundo Rosa, nonché a Ramundo Maurizio e D’Urso Antonella), perché il fatto non sussiste;
Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele per insufficienza di prove dal reato di appropriazione indebita aggravata, così riqualificato il reato di peculato di cui alla prima parte del capo A) dell’imputazione, relativamente alla vendita degli immobili siti in Roma, via Portuense n. 193, via Aurelia n. 232 e in Genova, Piazza della Vittoria n. 8;
Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele perché il fatto non sussiste dal reato di peculato loro ascritto al capo A) dell’imputazione, limitatamente alla condotta di cui alla lettera b);
Liuzzo Lamberto per insufficienza di prove dal reato di riciclaggio a lui ascritto, limitatamente alla condotta descritta sub ii);
– visto l’art. 430 c.p.p.
condanna
gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, che liquida definitivamente nei termini appresso specificati:
euro 4.500.000,00 a carico di Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele, in solido tra loro, in favore della parte civile I.O.R., con rivalutazione nella misura del tasso di rendimento medio dei B.T.P. italiani con scadenza trentennale dalla data di consumazione dei reati ad oggi;
euro 12.304.000,00 a carico di Caloia Angelo e Liuzzo Gabriele, in solido tra loro, in favore della parte civile SGIR s.r.l., con rivalutazione nella misura del tasso di rendimento medio dei B.T.P. italiani con scadenza trentennale dalla data di consumazione dei reati ad oggi;
euro 1.541.266,00 ulteriori a carico del solo Liuzzo Gabriele in favore della parte civile I.O.R., con rivalutazione nella misura del tasso di rendimento medio dei B.T.P. italiani con scadenza trentennale dalla data di consumazione dei reati ad oggi;
euro 2.500.000,00, a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, in favore della parte civile I.O.R. a titolo di danno morale liquidato in via equitativa;
euro 500.000,00, a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, in favore della parte civile SGIR s.r.l. a titolo di danno morale liquidato in via equitativa;
euro 2.950.000,00, a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, in favore della parte civile I.O.R. a titolo di danno reputazionale liquidato in via equitativa;
euro 50.000,00, a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, in favore della parte civile SGIR s.r.l. a titolo di danno reputazionale liquidato in via equitativa;
– visto l’art. 430, ultimo comma c.p.p.
condanna
gli imputati, in solido tra loro, al pagamento dei compensi e degli onorari sostenuti dalle parti civili costituite per la assistenza, rappresentanza e difesa nel presente giudizio, che si liquidano nella misura omnicomprensiva di euro trentamila per ciascuna parte civile.
Città del Vaticano, 21 gennaio 2021
Giuseppe Pignatone, Presidente
Venerando Marano, Giudice,
Carlo Bonzano, Giudice.
Raffaele Ottaviano, Cancelliere.
È copia conforme all’originale.
Città del Vaticano

Sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano a carico dell’Avv. Gabriele Liuzzo

In nome di Sua SantitàPapa FrancescoIl Tribunalecomposto dai signori Magistrati:dott. Giuseppe Pignatone, Presidenteprof. avv. Venerando Marano, Giudiceprof. avv. Carlo Bonzano, Giudicedecidendo sull’appello proposto avverso la sentenza applicativa della misura di prevenzione patrimoniale emessa dal Giudice Unico in data 9 luglio 2020, come successivamente modificata con decreto di correzione di errore materiale depositato il 22 luglio 2020;- visto l’art. 8 del Decreto del Presidente del Governatorato n. CCLXXVII del 10 dicembre 2018,confermala sentenza impugnata e, per l’effetto,disponela confisca, con conseguente acquisizione al patrimonio della Santa Sede, fino alla misura del saldo, delle somme giacenti sui rapporti intestati a Liuzzo Gabriele presso lo I.O.R., nonché sulle relazioni bancarie n. 0206/130380, n. 0206/139163 e n. 0206/445290, tutte in essere presso UBS Switzerland AG, ed altresì di qualunque altro rapporto o relazione bancaria nello Stato o all’estero;la confisca, con conseguente acquisizione al patrimonio della Santa Sede, di beni mobili o immobili intestati al predetto Liuzzo Gabriele fino alla concorrenza dell’ulteriore somma di euro 3.375.000,00;- visto l’art. 8, comma 3 del Decreto del Presidente del Governatorato n. CCLXXVII del 10 dicembre 2018 e gli artt. 39 c.p. e 429 c.p.p.condannaaltresì l’appellante al rifacimento delle spese processuali.Città del Vaticano, 21 gennaio 2021Giuseppe Pignatone, PresidenteVenerando Marano, Giudice,Carlo Bonzano, Giudice.Raffaele Ottaviano, Cancelliere.È copia conforme all’originale.Città del Vaticano

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