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La prof.ssa Geraldina Boni spiega l’importanza del Diritto canonico

Ad aprile, nella Sala delle Conferenze del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata si è svolta la IV edizione del Premio ‘Vox Canonica’, assegnato alla prof.ssa Geraldina Boni, docente ordinaria di Diritto Canonico ed Ecclesiastico dell’Alma Mater Studiorum di Bologna. Nell’introduzione, il prof. Giuseppe Rivetti, docente di Diritto tributario all’Università di Macerata, si è soffermato sul crescente interesse per l’indagine del fattore religioso, in grado di offrire un campo di conoscenze trasversale e plurale e di sviluppare quelle competenze che sono essenziali per il giurista contemporaneo.
Gli interventi del fondatore del periodico, Rosario Vitale, e di un membro del comitato di redazione, Andrea Miccichè, hanno presentato la storia e le iniziative di Vox Canonica; dopo questi momenti introduttivi, la cerimonia è entrata nel vivo con la lettura della laudatio, in cui sono state sintetizzate le motivazioni che hanno portato alla scelta di premiare la prof.ssa Boni, che ha ricordato i 40 anni dalla conclusione dell’Accordo di Villa Madama di modificazione del Concordato lateranense con la Chiesa cattolica e dalla stipulazione della prima intesa con la Tavola Valdese.
La professoressa ha ripercorso l’attuazione del principio di bilateralità, segnalando le criticità emergenti e i problemi aperti, e proponendo alcune opzioni per superare l’impasse legata all’inerzia del legislatore, alle incomprensioni confessionali, alle incursioni creative giurisprudenziali, dal tono non sempre rispettoso degli accordi con la Santa Sede, così da garantire l’eguale libertà religiosa sancita dall’art. 8 della Costituzione Italiana.
Perché è fondamentale lo studio del diritto canonico?
“Anzitutto nel grembo dell’ordinamento canonico si sono originati e sviluppati istituti propri del diritto pubblico e del diritto privato dei sistemi giuridici secolari sia di ‘civil law’ sia di ‘common law’, nel periodo anteriore alla loro distinzione: e la conoscenza della genesi e dell’evoluzione di tali istituti è essenziale per comprenderli, interpretarli ed applicarli adeguatamente, come è vocato a fare ogni buon giurista.
Dal punto di vista squisitamente didattico, il diritto canonico si presta inoltre proficuamente all’analisi comparativa: presenta infatti non lievi somiglianze e analogie con i diritti degli Stati (anche per la storia comune che hanno condiviso), ma, al contempo, è caratterizzato anche da marcate specificità che lo rendono assolutamente unico: a partire dalla sua strumentalità alla legge suprema della Chiesa, la salvezza delle anime. Proprio alla salvezza di ogni anima, nella sua irriducibile singolarità, le soluzioni giuridiche possono e devono essere piegate, plasmando l’estrema elasticità del diritto canonico: il quale rifiuta la rigidità del ‘dura lex sed lex’, ma aspira a norme realmente giuste per la situazione di ciascun fedele, una sfida non semplice e tuttavia assai appassionante.
Il giurista poi, in Italia, non può ignorare completamente il diritto canonico poiché ad esso il diritto nazionale rinvia sia in alcune norme unilaterali, sia, e soprattutto, nelle norme di matrice concordataria: insomma, all’interesse culturale per lo studio del diritto canonico si somma una necessità professionale per l’operatore giuridico. Queste sono alcune delle ragioni per le quali il diritto canonico è insegnato nelle Università italiane: a Bologna il corso è semi-obbligatorio, in alternativa con Diritto ecclesiastico, anche se gli studenti solitamente frequentano entrambi i corsi”.
Quale contributo ha offerto il diritto canonico al dibattito sulla democrazia?
“La Chiesa non è una democrazia né può esserlo, in aderenza al mandato fondazionale divino: il potere in essa non sgorga dal popolo, ma discende da Dio. Tuttavia, specialmente in alcune fasi storiche, ad esempio durante il travagliato periodo del cosiddetto scisma d’Occidente in cui prima due e poi addirittura tre papi si contesero la tiara, la riflessione della scienza teologica e canonistica ha arrecato notevoli apporti alle teorizzazioni che poi sarebbero state elaborate sul principio della rappresentanza, base della democrazia.
Ma il contributo del diritto canonico è stato del pari rilevante nella formazione delle regole elettorali (si pensi alla disciplina dell’elezione del papa o dei superiori degli ordini religiosi), ovvero di quelle prescrizioni che assicurano un bilanciamento tra il titolare monocratico del potere e gli organismi collegiali di ausilio, oppure ancora nella predisposizione di forme di sindacato e controllo sugli atti potestativi.
Insomma le contemporanee democrazie hanno un debito nei confronti del patrimonio di pensiero maturato in seno alla Chiesa, che pure non si configura come democrazia: semmai si può in essa parlare di sinodalità, una categoria decisamente valorizzata da papa Francesco e che esprime la corresponsabilità e la partecipazione dell’intero popolo di Dio, laici e chierici, nella missione della Chiesa”.
Come garantire ad ogni confessione la libertà religiosa?
“Si usa sottolineare come il diritto di libertà religiosa sia stato, tra i diritti, il primo ad essere rivendicato nei confronti del potere politico. E comunque ancora oggi esso ricopre un’indiscussa centralità: resa purtroppo evidente anche dagli attacchi cui è tuttora esposta nel mondo. La Costituzione italiana riconosce ampiamente la libertà religiosa individuale e collettiva, nonché quella istituzionale, con norme che si contrassegnano per il loro dettato equilibrato e largamente garantista.
La loro attuazione concreta va tuttavia realizzata con efficacia e impegno nelle diverse contingenze in cui possono emergere discriminazioni e abusi: sia per quanto concerne i profili individuali della libertà di coscienza e di culto, sia anche per quanto attiene a quell’eguale libertà dinanzi alla legge di cui devono godere tutte le confessioni religiose. La laicità dello Stato italiano, d’altra parte, se impone equidistanza e imparzialità, non si traduce in indifferenza dinanzi al fattore religioso: il quale va salvaguardato e promosso in regime di pluralismo confessionale e culturale”.
A tal proposito in cosa consiste il segreto ministeriale e quando c’è l’obbligo di denuncia?
“Il segreto ministeriale è la facoltà, concessa ai ministri di culto, di non fornire informazioni a magistrati o altre autorità pubbliche per notizie apprese nell’esercizio della loro funzione ministeriale. Lo scopo è che il ministero religioso possa essere esercitato serenamente e senza interferenze, nonché soprattutto sia assicurata la riservatezza di chi si rivolge a tali soggetti confidando che il suo affidamento non verrà tradito (come per l’avvocato o per il medico).
Recentemente è stato talora affermato che, avvalendosi indebitamente di questa normativa presente in Italia e in altri Paesi, i chierici cattolici avrebbero occultato gravissimi delitti commessi su minori o adulti vulnerabili: sulla spinta di tale convinzione si è patrocinata non solo l’eliminazione del segreto ministeriale, ma anche l’imposizione ai medesimi di un obbligo di denuncia, solitamente non gravante sugli altri cittadini. Il tema è estremamente delicato e complesso, non sintetizzabile in poche battute. Tuttavia va evidenziato come sia importante non perdere mai di vista tutti i diritti delle persone implicate: per non accedere a visioni ‘giustizialiste’ che rischiano di sacrificare irreparabilmente anzitutto proprio il bene delle ‘vittime’ che si vorrebbe presidiare”.
Infine abbiamo chiesto un giudizio sul processo al card. Becciu: perché c’è stato tanto ‘rumore’?
“Si è trattato e si tratta di un processo del tutto straordinario nella minuscola e atipica realtà statuale vaticana: sia per la sua ampiezza, con gravi fattispecie di reato addebitate a ben dieci imputati; sia perché tra questi ultimi spiccava un cardinale, per la prima volta giudicato da magistrati laici. La condanna, poi, del medesimo porporato a cinque anni e sei mesi di reclusione, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed una multa, ha ancor di più colpito e sconcertato l’opinione pubblica.
Ma, senza entrare nel merito delle accuse, alcuni giuristi hanno espresso motivate perplessità su come si è svolto questo processo. Io, in particolare, ho steso un parere a favore della difesa del card. Becciu, sostenendo, con argomentazioni strettamente giuridiche, la lesione di fondamentali diritti che, radicandosi nel diritto divino ed ampiamente esplicitati dal diritto canonico, devono essere pienamente riconosciuti anche nello Stato della Città del Vaticano.
Tali violazioni non possono essere tollerate, dovendosi ad esse rimediare nell’armonizzazione tra i principi irrinunciabili su cui si regge il potere del sovrano dello Stato (tra cui quello che gli atti del Papa non possono essere impugnati) e le garanzie essenziali (specie quelle correlate al giusto processo), che, anche dinanzi alla comunità internazionale, la Santa Sede deve assicurare ad ogni persona umana”.