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Emanata nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano
Papa Leone XIV ha firmato oggi la nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che risponde alla necessità ‘di tener conto di nuove esigenze di governo e di alcune importanti modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni’.
Significativamente emanata da papa Leone XIV agli inizi del pontificato, questa Legge conferma e integra queste modifiche, che riguardano tanto la funzione legislativa che la funzione esecutiva e la funzione giudiziaria. In particolare, per quanto riguarda la funzione legislativa, viene incorporata in un unico testo legislativo la modifica già introdotta con il Motu Proprio del 19 novembre 2025, relativamente alla presidenza della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, che esercita la funzione legislativa e quella esecutiva.
In quell’occasione, il papa aveva abrogato l’articolo 8 n.1 della precedente Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che prevedeva la possibilità che solo porporati potessero svolgere l’incarico di presidente della Commissione, oggi ricoperto da una suora, Raffaella Petrini, che è anche presidente del Governatorato. L’articolo 8 della nuova Legge Fondamentale, stabilisce infatti che ‘la Pontificia Commissione è composta da Cardinali e da altri Membri, tra cui il Presidente, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio’.
Riguardo poi alla funzione esecutiva, da un lato viene confermato il compito del Governatorato, che con la propria struttura organizzativa concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del Successore di Pietro, a cui direttamente risponde; dall’altro lato, vengono precisati i compiti del presidente e del segretario generale e il relativo rapporto di collaborazione. Riguardo alla figura del segretario generale ne viene sottolineata la funzione istituzionale, indicando così che questo ruolo possa essere rivestito anche da più di una persona.
Con questa impostazione la nuova Legge fondamentale si specifica nella premessa, ‘per dare costitutiva fisionomia allo Stato della Città del Vaticano’, ai suoi poteri e all’esercizio delle funzioni che ne derivano, rimane il fondamento e riferimento di ogni altra normativa dello Stato, confermando la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano.
Sempre nella premessa della Legge, si chiarisce che viene riaffermato “il compito del Governatorato, che concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del Successore di Pietro, a cui direttamente risponde”. Come già in passato, conclude la premessa, “agli organi di governo e a quanti, con diverse funzioni di responsabilità e animati da vero spirito ecclesiale, svolgono stabilmente il loro servizio per lo Stato, è conferito l’esercizio di ogni potere conseguente sul territorio definito dal Trattato lateranense e negli immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede e sono vigenti, in forza del diritto internazionale, garanzie e immunità personali e funzionali”.


























