Entrata in vigore la nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano per rispondere alle necessità dei nostri giorni

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[Korazym.org/Blog dell’Editore, 09.06.2023 – Vik van Brantegem] – Il 7 giugno 2023 è entrata in vigore la nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano [QUI], che sostituirà quella del 26 novembre 2000 attualmente vigente. La ratio sottesa all’emanazione della nuova Legge Fondamentale, come è indicato già nel Preambolo, risiede nell’esigenza di sistematizzare in modo organico le modifiche istituzionali già introdotte con le riforme intervenute, negli ultimi anni, in diversi ambiti – fonti del diritto, governo dello Stato e ordinamento giudiziario -, al fine di consentire una più efficace operatività nell’attuazione degli impegni internazionali assunti dalla Sede Apostolica per lo Stato della Città del Vaticano. Data l’importanza del provvedimento, abbiamo chiesto alla Prof.ssa Maria d’Arienzo, ordinaria di diritto canonico ed ecclesiastico all’Università degli Studi “Federico II” di Napoli [*], d’aiutarci a capire bene i diversi aspetti di questa riorganizzazione della cornice normativa dello Stato della Città del Vaticano.

Prof.ssa d’Arienzo, il nuovo documento è di 24 articoli, 4 in più rispetto alla normativa del 2000, quali sono le maggiori novità che saltano all’occhio?
In primo luogo, la centralità attribuita al Governatorato “nell’esercizio delle funzioni proprie dell’ordinamento statale” (art. 2), quale struttura organizzativa posta “al servizio del Successore di Pietro, a cui direttamente risponde” e che “concorre alla missione dello Stato”, come si afferma nel Preambolo. L’art. 19, comma 2 della nuova Legge Fondamentale, infatti, espressamente attribuisce al Governatorato, quale compito “proprio ed esclusivo”, quello di provvedere in numerose materie (dalla sicurezza e ordine pubblico alla protezione civile, salute, sanità e igiene pubblica, come pure ambiente ed ecologia, fino alle attività economiche, servizi postali filatelici e doganali, ed infine la tutela delle infrastrutture di connettività e di rete, e l’attività edilizia, impianti tecnici, idraulici ed elettrici), nonché alla conservazione, valorizzazione  dei Musei Vaticani e dell’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico. In tutti questi ambiti il Governatorato dovrà agire nel rispetto anche delle normative internazionali.

Quindi il Governatorato amplia le proprie competenze nell’ambito degli organi vaticani?
Sì, in effetti un’altra novità di rilievo è il ruolo di esercizio di rappresentanza dello Stato attribuito al Presidente del Governatorato. Se infatti, nell’art. 6 della nuova Legge Fondamentale si ribadisce, come in precedenza, che “nei rapporti internazionali con Stati e altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la stipula di trattati la rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano è riservata al Sommo Pontefice che la esercita mediante la Segreteria di Stato”, viene invece ora stabilito che la rappresentanza è esercitata dal Presidente del Governatorato “negli altri casi”, ossia nei rapporti con gli “organismi ed enti esteri” e per la sottoscrizione degli atti di natura internazionale finalizzati ad assicurare, con riferimento all’art. 6 del Trattato Lateranense, “gli approvvigionamenti, i collegamenti, le dotazioni e i servizi pubblici”, nonché per la partecipazione alle “Istituzioni internazionali nelle quali la S. Sede è membro in nome e per conto dello Stato”.

C’è dunque un ruolo di rappresentanza internazionale del Presidente del Governatorato?
Sì, ma non solo: il Presidente del Governatorato, in quanto Presidente anche della Pontificia Commissione per lo Stato Città del Vaticano, può ora sottoporre direttamente al Sommo Pontefice le questioni ritenute maggiormente rilevanti, mentre nella Legge Fondamentale precedente era prevista la loro eventuale sottoposizione all’esame solo della Pontificia Commissione.

Perciò, sono state riviste le funzioni della Segreteria di Stato?
In effetti, la nuova architettura organizzativa caratterizzata dalla centralità attribuita al Governatorato e dal ridimensionamento delle funzioni della Segreteria di Stato nella nuova Legge Fondamentale, rispetto alla situazione attuale, anche in materia di esame preliminare dei progetti di legge e di approvazione dei bilanci, appare rispondere alla ratio esplicitata nel Preambolo di garantire l’autonomia delle funzioni proprie dello Stato, come mezzo per garantire la missione universale del Sommo Pontefice.
In tale chiave di lettura, perciò, la distinzione dell’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano da quello della Curia Romana e dalle altre Istituzioni della Santa Sede ribadita all’art. 2, risulta solo apparentemente pleonastica.

Facendo un confronto con la Legge Fondamentale di Giovanni Paolo II, emerge ora il termine “funzioni” distinto da quello di “poteri”: cosa significa?
Tale chiara specificazione terminologica evidenzia e sottolinea la natura strumentale dello Stato Città del Vaticano: troviamo infatti una distinzione ben chiara tra “poteri”, legislativo, esecutivo e giudiziario, spettanti unicamente al Sommo Pontefice che, in quanto Sovrano, ha la pienezza della potestà di governo (art. 1), e le “funzioni”, legislativa, esecutiva e giudiziaria, dei diversi organi statuali vaticani che attuano i poteri del Sommo Pontefice, in conformità alle leggi ed alle altre disposizioni normative.

Sono i poteri sovrani derivanti dal munus petrinum, quelli che troviamo nel preambolo?
In realtà, il riferimento al munus petrinum nell’incipit del preambolo come fondamento della legittimità del potere supremo che il Sommo Pontefice esercita “anche” sullo Stato della Città del Vaticano, creato per garantire la libertà e l’indipendenza della missione della Sede Apostolica, può ingenerare notevoli fraintendimenti, in quanto suscettibile d’indurre a considerare la sovranità temporale derivante dall’attribuzione dell’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, come recita il can. 331 del Codice di Diritto Canonico.

Nel testo si parla di comunità dello Stato: non è un concetto nuovo?
In effetti, l’art. 5 introduce il concetto di “comunità dello Stato”, che include non solo i cittadini, ma anche i residenti e coloro che svolgono stabilmente il loro servizio, con spirito ecclesiale, per lo Stato o per la Santa Sede: questo nuovo concetto, che supera il criterio tradizionale della cittadinanza, sembra però giuridicamente ancora poco chiaro.

La nuova Legge Fondamentale prevede anche un ruolo di grande valorizzazione dei laici?
Sì, infatti vi sono rilevanti modifiche anche sulla composizione e le funzioni della Pontificia Commissione, in precedenza costituita soltanto da Cardinali nominati dal Sommo Pontefice. La possibilità della nomina di “altri membri”, prevista dall’art. 8 della nuova Legge Fondamentale, permette così la partecipazione di chierici e religiosi, ma anche di laici e laiche, di cui si intende promuovere il coinvolgimento in ruoli di governo e di responsabilità.

Questo coinvolgimento allargato dei laici sembra essere una caratteristica di questo Papato, non Le pare?
Verissimo, la nuova Lex Fundamentalis, infatti recepisce nell’ordinamento vaticano quanto già tracciato da Papa Francesco in precedenti interventi, tra cui in particolare la recente Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo del 19 marzo 2022 [QUI], il cui punto n. 10 definisce “imprescindibile” la partecipazione dei laici per la cooperazione al bene di tutta la Chiesa e per la promozione del rispetto dei valori della vita e del creato. L’apporto dei laici potrà così dispiegarsi anche nell’esercizio della funzione legislativa e nella deliberazione dei bilanci, cui è deputata la Pontificia Commissione. Come ulteriore innovazione si può indicare anche l’istituzione del Collegio dei Consiglieri dello Stato, i quali fino ad ora venivano interpellati sempre individualmente.

Questa riorganizzazione generale del Vaticano tocca anche il settore economico-finanziario?
Senza dubbio, ed anzi ancora più incisive sono le innovazioni apportate in materia finanziaria, dirette a garantire l’adeguamento dell’ordinamento vaticano agli impegni assunti sul piano internazionale. Tale azione di adeguamento è stata avviata sin a partire dall’emanazione della Legge del 1° ottobre 2008, n. LXXI sulle fonti del diritto [QUI], grazie alla quale è stata favorita l’assimilazione del diritto vaticano alle norme e alle prassi condivise dalla comunità internazionale, nei limiti della loro compatibilità con l’ordinamento canonico, prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo dell’ordinamento vaticano. Ai sensi dell’art. 13 della nuova Legge Fondamentale, oltre alla formazione di un bilancio annuale preventivo e consuntivo redatto in conformità alle regole di contabilità, la Pontificia Commissione è chiamata a deliberare un piano finanziario triennale, elemento che costituisce una assoluta novità rispetto al passato e che effettivamente avvicina l’ordinamento vaticano agli altri ordinamenti statuali. Sia i bilanci che il piano finanziario triennale sono redatti con chiarezza, trasparenza e correttezza nel rispetto del principio dell’equilibrio tra le entrate e le uscite, come stabilito dall’art. 13, comma 2 con una formulazione che ricalca quasi pedissequamente il vigente art. 81 della Costituzione italiana (“Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”). Il rispetto dei principi è ulteriormente assicurato dall’art. 14 della Legge Fondamentale attraverso la previsione di un sistema di controllo e verifica contabile affidato ad un apposito Collegio, composto da tre membri nominati per un triennio dalla Pontificia Commissione. L’assetto delineato dalla nuova Legge Fondamentale permette così di garantire la presenza dello Stato della Città del Vaticano nello scenario economico globale coerentemente agli elevati standards di tutela concordati a livello europeo e internazionale.

Ci sono state varie innovazioni anche in tema di funzione giudiziaria, in particolare riguardo all’ambito penale?
Ulteriori innovazioni sono previste in tema di giustizia penale vaticana, già interessata da recenti interventi di riforma. In particolare, la nuova Legge Fondamentale stabilisce all’art. 21, comma 3, che “nelle cause penali il giudice commina la pena in funzione della riabilitazione del colpevole, del suo reinserimento e del ripristino dell’ordine giuridico violato”. Va preliminarmente segnalato, sul punto, che la scelta di anteporre la riabilitazione del reo e il suo reinserimento al ripristino dell’ordine giuridico violato si differenzia da quanto recentemente stabilito nella riforma del Libro VI del Codex iuris canonici del 2021 [QUI], in cui le funzioni della pena canonica sono individuate dal can. 1341 C.I.C. rispettivamente nel ristabilimento della giustizia, nell’emendamento del reo e nella riparazione dello scandalo. Del resto, come auspicato da Papa Francesco in diversi interventi – in particolare nel Discorso ai partecipanti al XX congresso mondiale dell’Associazione internazionale di diritto penale del 15 novembre 2019 [QUI] -, l’applicazione della legge penale deve tendere, negli ordinamenti statuali, verso modelli di “giustizia penale restaurativa […] in vista del bene effettivo delle persone interessate”, tra cui vi rientra, oltre alla vittima, anche il colpevole. In tal senso, la priorità riconosciuta dalla nuova Legge Fondamentale alla riabilitazione del colpevole e al suo reinserimento costituisce l’ulteriore riprova della specificità dell’ordinamento vaticano rispetto agli altri ordinamenti statuali, in ragione del suo carattere strumentale alla missione del Sommo Pontefice.

[*] La Prof.ssa Maria d’Arienzo è Professore Ordinario di Diritto Ecclesiastico, Diritto Canonico e Diritti Confessionali (IUS 11) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli; direttrice della rivista “Diritto e religioni”; componente della Commissione in materia di libertà religiosa e di rapporti con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; autrice di circa 200 pubblicazioni.

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