Il consenso “informato” e le vaccinazioni obbligatorie/volontarie, con successivi ricatti. Gli estremi di un gravissimo abuso

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«Il modulo di “esenzione da responsabilità” di PFIZER, fulgido esempio di excusatio non petita, è una CONFESSATIO manifesta che manco PFIZER sa esattamente ciò che inietta» (Barbara Balanzoni – Twitter, 2 gennaio 2021).

Sottoponiamo all’attenzione dei nostri attenti lettori una questione su cui abbiamo focalizzato già da tempo nostra lente di ingrandimento. Dopo la formulazione di alcune osservazioni, facciamo seguire due articoli, relativi alla questione del consenso informato nel caso di vaccinazione, pubblicati in tempi non sospetti:
– Vaccini, c’è un vulnus nella legge? L’Ordine dei Medici chiarisce: “Consenso informato necessario” di Michele Bollino – Dire.it, 16 ottobre 2017
– Cosa prevede(rebbe) la legge. Il consenso (non) informato e il ruolo dei medici – Informazionelibera.org, 2 aprile 2019

Modulo di consenso per il vaccino Corminaty contro il Covid-19 preparato da Pfizer e BioNTech – 26 dicembre 2020
Sars-CoV-2. Divulgazione scientifica – Parte 12: Pfizer, contenzioso di Kano e consenso informato negato – 3 dicembre 2020

Nel caso delle vaccinazioni “obbligatorie” con consenso “informato” (come anche nel caso di vaccinazione “volontaria”, con i ricatti nel caso di rifiuto in ambedue i casi), ci sono tutti gli estremi di un gravissimo abuso. I peggiori regimi totalitari e autoritari della storia sono sempre iniziate con il “consenso” manipolato dei cittadini e con il peggiore dei paternalismi: “È per il vostro bene”. Chi firma il consenso informato che contiene delle clausole liberatorie di “esenzione di responsabilità”, prima di sottoporsi ad una vaccinazione (o a qualsiasi altro intervento medico), se dovesse subirne un danno, sono “cavoli suoi”, sarà la risposta dell’Avvocatura dello Stato.

Si sa che i vaccini possono provocare danni collaterali indesiderati. Ora, visto che dovrebbe applicarsi il principio di cautela, che come minimo ci sarebbe da interrogarsi sul rapporto costi/benefici. Ma coloro che firmano un consenso “informato”, sono veramente stati informati? Solitamente no. Il paziente, in buona fede, si fida, desideroso di essere curato, a qualsiasi costo, prestando il fianco all’abuso.

Il Codice di Norimberga stabilisce che non si deve eseguire la “sperimentazione” se a priori si è a conoscenza che possa causare danni o morte. Se con la firma del consenso “informato” esoneri i produttori di vaccini da responsabilità, li metti al riparo da eventuali risarcimenti anche pesanti. Questo stato di cose perdura da decenni e sta peggiorando di brutto con il parossismo da vaccino anti-Covid-19.

Anche se la medicina è sperimentale, la domanda è lecita: non faremo mica parte di una operazione sperimentale sanitaria di massa mai vista prima? Se le società farmaceutiche multinazionali del big pharma (produttori), il personale medico-sanitario (vaccinatori) e lo Stato (se rende la vaccinazione obbligatoria o anche se su base volontaria, sanziona il rifiuto con dei ricatti), si esonerano della responsabilità con la firma del consenso “informato”. Questo documento proviene proprio dal Codice di Norimberga, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale decise di tracciare una differenza netta tra la sperimentazione lecita e la tortura, la prima distinguendosi dalla seconda proprio grazie alla firma del “consenso informato” con cui il paziente dichiara di essere stato informato sulla natura, la durata e lo scopo della sperimentazione/trattamento clinica, nonché il metodo e i mezzi con cui sarà condotta, gli eventuali effetti sulla salute e gli eventuali effetti collaterali e pericoli minori o anche gravi, pure a lungo termine.

L’abuso e la generalizzazione del consenso “informato” in ambito medico, per qualsiasi atto medico, ne ha fatto una sorta di manleva per le case farmaceutiche e le aziende ospedaliere, in modo da ridurre il numero di processi e, nel caso dei vaccini, per lavarsene le mani. Tranne poi risarcire, come fa lo Stato per centinaia di persone, solo nei casi in cui sia stato dimostrato in modo eclatante il nesso causale, a seguito di procedimenti nei tribunali, lunghi e costosi, con tutti gli ostacoli opposti ai poveri pazienti (e nel caso di bambini i genitori), attraverso il farraginoso l’iter per ottenere un indennizzo.

Per quanto riguarda il dissenso alla vaccinazione, il rifiuto da parte dell’avente diritto – persona assistita/genitore/rappresentante legale – trova fondamento nell’ordinamento italiano nel diritto alla salute/volontarietà delle cure (art. 32 Costituzione -art. 33 Legge 838/78), l’inviolabilità della persona umana come “libertà della persona di disporre del proprio corpo” (art. 13 Costituzione), all’autodeterminazione (art. 2 Costituzione), alla libertà religiosa (art. 19 Costituzione). Il diritto all’autodeterminazione è anche sancito dall’art. 35 del Codice di Deontologia Medica, 2014: “Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato”. Il diritto al consenso informato è normativamente previsto dall’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 e dall’art. 3 della Carta dei Diritto Fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 settembre 2000. Inoltre, l’art. 33 del Codice di Deontologia Medica, 2014 disciplina il consenso, le caratteristiche dell’informazione e della comunicazione da parte del medico con la persona assistita.

Nel caso del rifiuto della vaccinazione obbligatoria – ma anche nel caso fosse su base volontaria – si sono già alzate le voci, anche autorevoli, che chiedono pubblicamente di ricorre ai ricatti incostituzionali (non poter più viaggiare in aereo e treno, non poter andare in ristorante o palestra, ecc. ecc. ecc.).

Purtroppo, tutto ciò che ruota attorno alla pratica vaccinale è inammissibilmente nebuloso e questo lascia le porte spalancate ad un gravissimo abuso. Comunque, è ormai una pratica generalizzato, se consideriamo che firmiamo il consenso “informato” in automatico, senza informarci, ogni giorno, ricattati ovviamente, perché il consenso “informato” è indispensabile, se vogliamo scaricare programmi sullo smartphone e sul pc. Cliccando il nostro consenso a contratti illeggibili, nei fatti cediamo, giorno dopo giorno, sempre più potere agli multinazionali, figli del peggior totalitarismo. Firmiamo e stiamo zitti, per quieto vivere, pensando di salvaguardarci qualche momento adesso, che “del doman non v’è certezza”.

In questo verso della Canzona di Bacco, composta in occasione del carnevale del 1490, Lorenzo de’ Medici, il Magnifico, invita il lettore a godersi ciò che avviene nel presente: chi vuole essere felice, lo sia adesso perché non si può avere la certezza del futuro.

“Il mondo è un palcoscenico. Ognuno gioca il suo ruolo e ottiene la sua parte” (Joost van den Vondel, 1668). “All the world’s a stage, and all the men and women merely players – Tutto il mondo è un palcoscenico, e tutti gli uomini e le donne soltanto attori” (William Shakespeare, 1598). Con queste frasi, gli autori hanno voluto dire che la vita è una sorta di commedia in cui ognuno ha un ruolo dal momento della nascita, fino a quando il sipario cade per lui. Nel frattempo, il detto è da prendere alla lettera. Il mondo intero è ora utilizzato come un palcoscenico. Ma questo Shakespeare e Vondel non potevano ancora immaginare. Invece, il Magnifico l’ha visto lunga: tutto è ridotto ad un carnevale. Però, peccato che qui chi ci “governa” sta giocando non solo con nostre libertà, ma con le nostre vite.

Perciò, risulta illusorio sperare che verrà valorizzato il principio del consenso tout court, perché ciò sarebbe fattibile solo attraverso l’eliminazione di un apparato coercitivo, stigmatizzante, ricattatorio e sanzionatorio, attraverso l’adozione di un approccio persuasivo in un contesto collaborativo tra governo e cittadini. Ormai, il vento soffia in tutt’altra direzione.

Linee guida consenso informato nelle vaccinazioni. Allegato A alla Delibera N. 1067 della Regione Toscana del 2014: QUI.

Vaccini, c’è un vulnus nella legge? L’Ordine dei Medici chiarisce: “Consenso informato necessario”
Secondo l’Omceo di Roma la mancata firma del consenso informato da parte dei genitori equivale alla mancata vaccinazione dei figli
di Michele Bollino
Dire.it, 16 ottobre 2017

Vaccinazioni obbligatorie e consenso informato. Esiste un nodo burocratico a cui la legge che rende obbligatorie le vaccinazioni per l’iscrizione a scuola sembra soccombere.
A denunciarlo è un medico di una Asl di Roma, che nei giorni scorsi si è trovato davanti al caso di alcuni genitori decisi a non firmare il consenso informato per i propri figli, appellandosi all’obbligatorietà della legge dello Stato: “Perché dovrei firmare se l’obbligo è legge?”, è stato il ragionamento dei genitori.
Di fronte al diniego, l’impasse dei camici bianchi: “Procedere comunque con la puntura o fermarsi per non correre alcun rischio?“, il loro interrogativo. In molti, quindi, si sono fermati chiedendo all’Ordine dei medici di fare chiarezza sul caso.
Il risultato è che ancora oggi, a scuole iniziate, alcuni bambini della Capitale vanno in aula senza essere vaccinati. Almeno fino al 10 marzo 2018, quando tutti dovranno presentare la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
A dare una risposta ai colleghi in difficoltà è stato il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Giuseppe Lavra: “Il principio del consenso informato, nel caso di minori, espresso dai genitori, è un principio cardine per l’espletamento di qualsiasi attività sanitaria“.
Un atto sanitario posto in essere in assenza di consenso, infatti, può “integrare un illecito civile, penale e deontologico”, secondo Lavra, per cui non c’è nessun dubbio: il consenso informato da parte dei genitori anche nel caso dei vaccini serve.
“L’obbligatorietà della vaccinazione- spiega ancora il presidente dell’Omceo Roma- non sembra comportare alcuna deroga al principio per cui il medico, dopo aver escluso che possano esserci circostanze ostative alla vaccinazione e dopo aver opportunamente informato il genitore, debba raccoglierne il consenso prima di procedere alla vaccinazione“.
E nel caso in cui “immotivatamente” il genitore si rifiuti di sottoporre il proprio figlio all’obbligo, la reazione dell’ordinamento non è quella di “imporre coattivamente la vaccinazione”, ma di “sanzionare il comportamento a livello amministrativo”, conclude infine Lavra.
In altri termini, secondo l’Omceo di Roma la mancata firma del consenso informato da parte dei genitori equivale alla mancata vaccinazione dei figli, e quindi comporta le sanzioni previste dalla legge entrata in vigore a luglio.

No Vax: in molte regioni medici non chiedono più consenso

“Io ho avuto conferme che in molte Regioni non chiedono più la firma del consenso proprio grazie alla circolare del ministero della Salute”. A farlo sapere Ana Diana Demian, presidente dell’associazione Lov-Liberi dall’obbligo vaccinale, interpellata dall’agenzia Dire in merito alla denuncia di un medico di una Asl di Roma, che nei giorni scorsi si è trovato davanti al caso di alcuni genitori decisi a non firmare il consenso informato per i propri figli, appellandosi all’obbligatorietà della legge dello Stato.
“Il ministero della Salute deve assolutamente ritrattare la circolare, uscita ad agosto- spiega- in cui ha annunciato che il consenso informato è un mero atto burocratico e non è necessario richiederlo nel caso delle vaccinazioni obbligatorie. Secondo il ministero il consenso informato va quindi superato, mentre secondo la normativa non proprio: quella più recente, infatti, prevede che ci debba essere il consenso informato scritto”.
I genitori che non intendono firmare il consenso informato, aggiunge ancora la presidente di Lov, lo possono fare “perché è un loro diritto e non possono essere obbligati a farlo. E i medici non possono firmarlo al posto dei genitori e allo stesso tempo non possono neanche procedere con la vaccinazione. Quindi si tratta dell’ennesima impasse giuridica nel nostro Paese”.
Secondo Demian, quindi, sarebbe il caso che i medici e i relativi ordini “iniziassero non solo a tutelare sé stessi ma anche i loro pazienti, sotto tutti i punti di vista. Dovrebbero iniziare ad applicare la direttiva di cui ha anche parlato il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Giuseppe Lavra, facendo firmare questo benedetto consenso e iniziando ad informare veramente i genitori- conclude- cosa che non si fa”.

Cosa prevede(rebbe) la legge
Il consenso (non) informato e il ruolo dei medici
Informazionelibera.org, 2 aprile 2019

Nella giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, risulta difficile non intraprendere un percorso di approfondimento, quando la scienza mondiale risulta ancora divisa circa la correlazione tra le vaccinazioni e quello che si definisce nello specifico disturbo dello spettro autistico, caratterizzato da deficit sociali ed emotivi, stereotipie e possibili disabilità intellettive.
L’esame non vuole essere di natura medica, ma piuttosto normativo. Il Dr. Paul Thomas, noto pediatra americano, ha preso in disamina le recenti scoperte inerenti vaccini e autismo. Lui è il fondatore della associazione Physicians for Informed Consent (Medici per il consenso informato), e tra i vari temi trattati anche l’uso propagandistico delle cosiddette epidemie di morbillo per forzare l’introduzione dell’obbligo vaccinale.
Il Consenso informato è la sintesi di tre diritti fondamentali della persona sanciti dalla nostra Costituzione: l’autodeterminazione prevista dall’articolo 2, l’inviolabilità della persona umana come “libertà della persona di disporre del proprio corpo” prevista dall’articolo 13 e il diritto alla salute previsto dall’articolo 32. Il diritto al consenso informato è normativamente previsto dall’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 4 Aprile 1997 e dall’art. 3 della Carta dei Diritto Fondamentali dell’U.E., proclamata a Nizza il 7 Settembre 2000.
Nel nostro ordinamento l’art. 33 del Codice di Deontologia Medica disciplina il consenso, le caratteristiche dell’informazione e della comunicazione da parte del medico con la persona assistita.
Affinché il consenso sia valido, deve soddisfare determinati requisiti ed essere:
– INFORMATO, ovvero l’informazione deve essere personalizzata, comprensibile, veritiera, obiettiva ed esaustiva.
– CONSAPEVOLE, deve essere espresso da un soggetto consapevole della propria decisione e dunque capace di intendere e di volere.
– PERSONALE.
– MANIFESTO, ovvero la manifestazione della volontà deve essere rilasciata in modo esplicito ed inequivocabile, in forma scritta, anche a fini probatori.
– SPECIFICO, riferito allo specifico trattamento sanitario proposto.
– PREVENTIVO ED ATTUALE.
– REVOCABILE, anche immediatamente prima dell’intervento sanitario stesso.
A specificare in modo ancor più dettagliato il requisito dell’informazione che viene trasmessa dal medico al paziente, ha provveduto la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2177/2016, ha stabilito che il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibili.
Pertanto, il medico vaccinatore non solo dovrebbe fornire tutte le informazioni utili e necessarie affinché venga prestato dall’utente del servizio sanitario un consenso consapevole, ma dovrebbe anche accertarsi che questi abbia ben compreso le informazioni trasmesse.
Il suddetto consenso sarà, pertanto, fornito legittimamente solo quando il medico garantisca una adeguata e completa informazione.
Ricordiamo che esiste un’obbligazione in capo al sanitario di informare adeguatamente il destinatario di un trattamento sanitario.
Tuttavia, spesso la comunicazione medico – utente risulta essere approssimativa, laddove, invece, non sia del tutto mancante, nonostante la condotta omissiva del sanitario configuri un illecito civile, penale e deontologico (art. 35 CDM).
Nel 2017 con la Legge 219/2017, c.d. Legge Gelli (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), si è anche finalmente provveduto a disciplinare normativamente ed esaustivamente il contenuto del consenso informato e il suo iter acquisitivo.

Il consenso informato e la pratica vaccinale

Ora dovrebbe risultare lapalissiano che le vaccinazioni, siano esse obbligatorie per legge o semplicemente raccomandate, essendo classificate quali trattamenti sanitari, come ogni attività diagnostica o terapeutica non derogano certo alla legge.
Infatti anche nel “Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale 2017-19 – Lombardia” si chiarisce che “l’introduzione dell’obbligatorietà delle vaccinazioni con legge 119/17 non comporta alcuna deroga al principio medico per cui, dopo avere escluso che possano esserci circostanze ostative alla vaccinazione e dopo aver opportunamente informato il genitore, deve raccogliere il consenso prima di procedere alla vaccinazione”.
L’assunto dovrebbe costituire il cardine sul quale impostare il rapporto medico vaccinatore – paziente; tuttavia, nell’agosto del 2017, in una circolare emanata dal Ministero della Salute si precisava che il consenso informato è limitato alle sole vaccinazioni raccomandate mentre, per le vaccinazioni obbligatorie è sufficiente consegnare all’utente del servizio sanitario esclusivamente un modulo informativo.
Purtroppo, questa circolare ha avallato comportamenti illegittimi nelle varie sedi delle anagrafi vaccinali consentendo che, correttamente, alcuni genitori prestassero per iscritto un vero e appropriato consenso informato, mentre altri ricevessero solo i moduli informativi, di fatto violando la normativa sul consenso informato e il diritto di uguaglianza (art. 3 Cost.).
È stato necessario un intervento del Presidente dell’OMCeO Giuseppe Lavra il 10 ottobre 2017 per fugare ogni dubbio e per ribadire che il consenso informato rilasciato dai genitori è da considerarsi indispensabile per procedere alla vaccinazione, qualunque essa sia, obbligatoria o raccomandata.
L’unica deroga ammessa in ambito medico all’acquisizione del consenso informato è il trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico, ed è, infatti, l’unico caso di trattamento sanitario coercitivo (L. 833/1978).
E, ancora più recentemente, il TAR di Brescia, nell’ordinanza del 5 aprile 2018 ha ribadito che “l’atto terapeutico della vaccinazione obbligatoria deve essere preceduto dalla raccolta del consenso informato da parte del sanitario”.

L’informativa mancante

Tuttavia, ciò che ruota attorno alla pratica vaccinale è inammissibilmente nebuloso.
In base alla L. 238/1997 ogni centro vaccinale deve esporre l’informativa in merito all’indennizzo riconosciuto ex L. 210/92 in caso di lesioni o infermità causate dalle vaccinazioni, ma questo non accade.
L’invito alle vaccinazioni dovrebbe essere computato in modo chiaro e preciso, ma nella maggior parte dei casi è persino assente la precisazione dei vaccini da inoculare.
Il medico deve attivarsi affinché l’utente dei servizi ASST riceva tutte le informazioni inerenti la pratica vaccinale, quindi sia quelle inerenti la bontà delle vaccinazioni, sia quelle riguardanti le possibili reazioni e/o eventi avversi che, benché ci si dimentichi troppo spesso di ammetterlo, esistono!!!
Secondo il rapporto AIFA 2017 sulla sorveglianza postmarketing dei vaccini, le segnalazioni di reazioni avverse sono state 6.696.
Tuttavia, i medici spesso soprassiedono sulle spiegazioni relative agli eventi e reazioni avverse, su come affrontarle e successivamente segnalarle, nonché sull’esistenza della L. 210/92.
E volontariamente tralasciamo, perché questa non è la sede opportuna, quanto sia farraginoso l’iter per ottenere un indennizzo.
Sebbene l’art. 1, 8° co. della Legge Gelli ribadisca che la relazione tra medico e paziente si basi sulla fiducia, è inevitabile che, alla luce della disamina appena affrontata, i genitori, che si approcciano all’iter vaccinale così impostato, nutrano perplessità e dubbi lontani dall’essere facilmente vanificati e vanificabili.
A parere di chi scrive, l’esitazione vaccinale può essere affrontata solo attraverso un riassetto organizzativo dei centri vaccinali che debbono adottare un modus operandi univoco.
Inoltre, è quantomeno necessario valorizzare il principio del consenso, ma ciò è fattibile solo attraverso l’eliminazione di un apparato coercitivo, stigmatizzante e sanzionatorio, attraverso l’adozione di un approccio persuasivo in un contesto collaborativo con i genitori.

* * *

Postscriptum

Qui va ricordata la questione – di cui abbiamo già trattato in passato – delle persone anziani in cura per altre patologie anche gravi, ma poi morti e classificati “Covid-19”, perché gli ospedali ricevono finanziamenti per i degenti e i morti da Covid-19. La domanda che va posta è: da dove provengono questi soldi? Di quali somme si tratta? E quel che è peggio, queste persone sono morti soli peggio dei cani, senza potere salutare la famiglia. Per non parlare del divieto di autopsie che perdura a tutt’oggi, per via della proroga all’infinito dell’emergenza sanitaria, e del divieto di funerali. Situazioni da indagare per crimini contro l’umanità e di cui il #brancodibalordi che ci “governa” dovrà rispondere un giorno.

Inoltre, di due cose l’una: o il Sars-CoV-2 è veramente pericoloso o non è così pericoloso.

Se è veramente pericoloso, il governo avrebbe dovuto chiudere ermeticamente porti e frontiere; non avrebbe dovuto lasciare buchi nei centri di accoglienza; non avrebbe dovuto permettere la disperdere dei migranti clandestini in tutto il Paese.

Invece, il #brancodibalordi che ci “governa” è complice, visto che persegue i cittadini regolari e non quelli clandestini, confina i cittadini “poveri” in casa per le feste e non impedisce le feste megagalattiche dei “ricconi”, richiedi i risultati dei test sierologici ai turisti, non facendoli arrivare, ma permette che arrivano i migranti clandestini.

Oppure non è così pericoloso, e allora coloro che ci “governano” dovrebbe smetterla di perseguitarci con le multe per le mascherine e il divieto di assembramento e i confinamenti perenne. Oppure se è veramente pericoloso, dovrebbe effettuare veramente controlli serrati e imporre conseguenze penale per Legge e non solo amministrative con dei Dpcm a catena, giocando con i colori sulla carta geografica.

Perché di due cose l’una: o il governo è colpevole di procurato contagio, oppure lo è di manipolazione di massa e di fake news.

Abbiamo ricordato le due questioni qui, perché un discorso analogo si dovrà fare per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, già fallimentare dal principio, con la disastrosa gestione dell’onnipresente e onnipotente Arcuri, di cui già abbiamo trattato in altra occasione. E non sarà l’ultima volta.

I termini della costituzionalità di un eventuale obbligo di vaccinazione sono stati definiti in modo molto chiaro e sintetico dal medico torinese Ottavio Davini: «(…) io penso che per la popolazione generale l’obbligo per ora non sia da prendere in considerazione, perché è molto meglio che i cittadini capiscano da soli l’utilità di vaccinarsi. Ma anche ergersi a costituzionalisti senza capire quello che si legge no, vi prego. L’articolo 32 dice che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.” Quindi è sufficiente una legge, come per altre vaccinazioni – in tutto il mondo – o come con i TSO (che qui non cito a caso). Perché (sempre la costituzione) sancisce che la tutela della salute è “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Quindi, se fosse interesse della collettività vaccinare l’intera popolazione, si potrebbe fare. Che è quello che ha riaffermato proprio la Corte costituzionale (sentenza 307/1990): “La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (…)».

Ecco, per rendere obbligatoria la vaccinazione, occorre una legge, approvata dal Parlamento, non può essere fatto con un decreto stilato da Conte II con poteri straordinari, prorogati all”infinito, escludendo il parlamento. Sempre, “se fosse interesse della collettività vaccinare l’intera popolazione” e non gli interessi del big pharma e di chi ci fa la festa sopra.
E in ogni caso, il consenso informato – obbligatorio sempre – non può essere una liberatoria per esentare da responsabilità le società farmaceutiche (che hanno prodotto i vaccini) o lo Stato (che rende obbligatoria la vaccinazione) nel caso di eventuali danni collaterali, anche a lungo termine.

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Cattivo Governo, 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena. L’anno passato, “un pessimo anno, è tempo di riflessioni e tra le tante dovrebbe trovare spazio la governance, che è qualcosa di più di governo, e che per l’appunto tiene conto della complessità – e quindi dell’incertezza – scientifica, sociale e politica di tutto quello che riguarda la gestione della pandemia” (Scienzainrete.it).
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