Numeri ufficiali Covid-19. Turbolenza e vaga sensazione di sospensione. Provvedimenti incostituzionali, illigittimi… e i “congiunti”. Siamo alla frutta
Dati Covid-19 comunicati dal Dipartimento della Protezione Civile alle ore 18.00 del 1̊ maggio 2020
In isolamento domiciliare: 81.796 (+88)
Ricoverati con sintomi: 17.569 (-580)
In terapia intensiva: 1.578 (-116)
Deceduti: 28.236 (+269)

Media giornaliera dei decessi: 398 (-2)
I numeri (che sono persone) dei pazienti Covid19 ricoverati e in terapia intensiva sono in costante discesa, come anche la media giornaliera dei decessi, e da 7 giorni. Speriamo in una discesa costante, ma temiamo per l’apertura delle gabbie.
Il sistema “Tutor” per verificare il “trend” dell’epidemia
Tabella con i decessi al giorno, il totale dei decessi e la media giornaliera dei decessi
[A cura dello Staff del “Blog dell’Editore”]
Numero giorno -Data – Decessi del giorno [*] (Totale decessi) – Media giornaliera dei decessi (arrotondata)
1 – 21.02 – 1 (1) – 1
2 – 22.02 – 1 (2) – 1
3 – 23.02 – 1 (3) – 1
4 – 24.02 – 3 (6) – 1
5 – 25.02 – 1 (7) – 1
6 – 26.02 – 5 (12) – 2
7 – 27.02 – ? (?) – ?
8 – 28.02 – ? (21) – 3
9 – 29.02 – 8 (29) – 3
10 – 01.03 – 5 (34) – 3
11 – 02.03 – ? (?) – ?
12 – 03.03 – ? (79) – 7
13 – 04.03 – 28 (107) – 8
14 – 05.03 – 41 (148) – 11
15 – 06.03 – 49 (197) – 13
16 – 07.03 – 36 (233) – 15
17 – 08.03 – 133 (366) – 22
18 – 09.03 – 97 (463) – 26
19 – 10.03 – 168 (631) – 33
20 – 11.03 – 196 (827) – 41
21 – 12.03 – 189 (1.016) – 48
22 – 13.03 – 250 (1.266) – 58
23 – 14.03 – 175 (1.441) – 63
24 – 15.03 – 368 (1.809) – 75
25 – 16.03 – 349 (2.158) – 86
26 – 17.03 – 345 (2.503) – 96
27 – 18.03 – 475 (2.978) – 110
28 – 19.03 – 427 (3.405) – 122
29 – 20.03 – 627 (4.032) – 139
30 – 21.03 – 793 (4.825) – 161
31 – 22.03 – 650 (5.475) – 177
32 – 23.03 – 602 (6.077) – 189
33 – 24.03 – 743 (6.820) – 207
34 – 25.03 – 683 (7.503) – 221
35 – 26.03 – 662 (8.165) – 233
36 – 27.03 – 969 (9.134) – 254
37 – 28.03 – 889 (10.023) – 271
38 – 29.03 – 756 (10.779) – 284
39 – 30.03 – 818 (11.597) – 297
40 – 31.03 – 831 (12.428) – 311
41 – 01.04 – 727 (13.155) – 321
42 – 02.04 – 800 (13.915) – 331
43 – 03.04 – 766 (14.681) – 341
44 – 04.04 – 681 (15.362) – 349
45 – 05.04 – 525 (15.887) – 353
46 – 06.04 – 636 (16.523) – 359
47 – 07.04 – 604 (17.127) – 364
48 – 08.04 – 542 (17.669) – 368
49 – 09.04 – 610 (18.279) – 373
50 – 10.04 – 570 (18.849) – 377
51 – 11.04 – 619 (19.468) – 382
52 – 12.04 – 431 (19.899) – 383
53 – 13.04 – 566 (20.465) – 386
54 – 14.04 – 602 (21.067) – 390
55 – 15.04 – 578 (21.645) – 394
56 – 16.04 – 525 (22.170) – 396
57 – 17.04 – 575 (22.745) – 399
58 – 18.04 – 482 (23.327) – 402
59 – 19.04 – 433 (23.660) – 401
60 – 20.04 – 454 (24.114) – 402
61 – 21.04 – 534 (24.648) – 404
62 – 22.04 – 437 (25.085) – 405
63 – 23.04 – 464 (25.549) – 406
64 – 24.04 – 420 (25.969) – 406
65 – 25.04 – 415 (26.384) – 405
66 – 26.04 – 260 (26.644) – 404
67 – 27.04 – 333 (26.977) – 403
68 – 28.04 – 282 (27.359) – 402
69 – 29.04 – 323 (27.682) – 401
70 – 30.04 – 285 (27.967) – 400
71 – 01.05 – 269 (28.236) – 398
[*] Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile.

La visita ai “congiunti” (novità introdotta dal Dpcm 26 aprile 2020) dal 4 al 17 maggio 2020
Chi sono i “congiunti” secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, Avvocato (sottolineamo: AVVOCATO) Giuseppe Conte?
In un suo consueto balconazo ha “chiarito” (rimasto chiaro solo a lui) che per “congiunti” intende “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili” (a parte che non ha indicato come si andrà a provare/verificare la “stabilità”, le fonti di diritto le conosce solo lui). Il capo dell’esecutivo (che governa tramite decreti incostituzionali e quindi illegittimi, ci offre seriamente l’interpretazione della legge (cioè i suoi decreti che lui ha stabilito che sono leggi) per mezzo di dichiarazioni televisive.
Siamo alla frutta.
Per gli effetti della legge penale, si intendono per “prossimi congiunti” gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.
Ancora sul sito istituzionale del Ministero dell’interno compare il modulo del 26 marzo 2020. Quindi, oggi 1̊ maggio alle ore 19.00 non c’è ancora il nuovo modulo dell’autocertificazione della Fase 2.
Theitaliantimes.it del 1̊ maggio scrive: “Per maggiori informazioni si attende la circolare del Viminale che dovrebbe arrivare entra oggi 1̊ maggio o al massimo entro il 3. Secondo quanto riportato in un articolo del Corriere, dopo il 4 maggio chi andrà a visitare i ‘congiunti’ non dovrà indicare le loro generalità e questo perché il governo avrebbe deciso di non far stampare un nuovo modulo di autocertificazione. Al momento, infatti, l’Esecutivo è al lavoro per eseguire eventuali correzioni o chiarimenti relativi al Dpcm che entrerà i vigore da lunedì 4 maggio. Sarà poi una apposita circolare del Ministero dell’interno a sciogliere tutti i dubbi legati agli spostamenti consentiti e alle modalità di compilazione dell’autocertificazione. La circolare dovrebbe arrivare entro il 1̊ maggio”.
E dire che questa non è una barzelletta, ma intesa come cosa seria.
Siamo in mano a dei pazzi.
La nozione “congiunti”
Un abstract di Giovanni Francesco Basini
Filodiritto.com, 26 aprile 2020
Il più recente dei D.P.C.M. dell’era covid-19 introduce la nozione di “congiunti”, senza peraltro dare alcuna indicazione per capire chi essi siano. Guardando all’ordinamento nel suo complesso, seppure tra molte incertezze, qualche spunto per risolvere la questione può essere rinvenuto. In particolare, da anni Legislatore e giuristi si misurano con la nozione di “prossimo congiunto”, che, seppure più circoscritta rispetto a quella di “congiunto”, può essere utile per capirne, almeno in parte la portata.
1. I “congiunti” nella pandemia
L’articolo 1 del D.P.C.M. 20 aprile 2020, destinato ad allentare le misure restrittive adottate nel nostro Paese allo scopo di contenere la diffusione pandemica del covid-19, prevede, tra l’altro, che siano considerati “necessari gli spostamenti per incontrare congiunti” e che siano “consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti” (i due corsivi sono aggiunti da me). In tal modo, il legislatore introduce nell’ordinamento il concetto di “congiunto”, che, a quanto mi risulta, è nuovo nell’ordinamento, poiché, in passato, sovente si è incontrata nella legge la nozione di “prossimo congiunto”, ma non quella di “congiunto” senza specificazioni.
Peraltro, la nozione di “prossimo congiunto” ha una precisa definizione solo in campo penalistico, mentre diviene, pur essa, incerta e sfuggente, sebbene sovente utilizzata, in ogni altro ramo dell’ordinamento. La nozione, ora introdotta, di “congiunto” senza aggettivazione alcuna, poi, non ha definizione in nessun àmbito dell’ordinamento. Sono stupefacenti per l’ingenuità, va anche notato, i tentativi del Ministro Primus o del Sottosegretario Secundus di dare definizione a tale concetto attraverso interviste rilasciate ai mezzi d’informazione.
Di fronte a questo estrema e ridicola parodia dell’interpretazione autentica, naturalmente, il giurista non può che sorridere amaramente, per poi mettersi a ragionare tecnicamente, nel tentativo di trovare nella legge spunti utili a circoscrivere tale nuovo concetto normativo.
Capire cosa sia, in termini tecnico-giuridici, un “congiunto”, tuttavia, è opera troppo nuova, e dunque troppo complessa, per essere affrontata in questa sede. Forse non è a dirsi lo stesso, peraltro, per il tentativo, pure non semplice (soprattutto se si voglia guardare al di fuori della legge penale), di riepilogare lo stato dell’arte con riferimento alla nozione di “prossimo congiunto”. Quest’ultima operazione, del resto, non pare inutile nemmeno per la comprensione dell’articolo 1 del D.P.C.M. 20 aprile 2020, giacché, se nel più sta il meno, chi possa definirsi “prossimo congiunto” sarà anche, inevitabilmente, tra i “congiunti” indicati dal legislatore pandemico (mentre, naturalmente, può non essere vero il contrario).
2. I “prossimi congiunti”
Va notato, allora, come l’espressione “prossimi congiunti”, originariamente rinvenibile soprattutto in norme penalistiche, sia trasmigrata spesso oltre i confini della legge penale; questa sorta di mutuazione trova esempi nel linguaggio, sia del legislatore extra-penale, sia di giudici ed autori che non si dedicano al diritto penale. Iniziando dalla giurisprudenza, e, in particolare, da quella in tema di illecito civile (per limitarsi alle decisioni più recenti, si vedano, ad es.: C. 28220/2019; C. 10812/2019; 14392/2019; C. 29784/2018; C. 9196/2018; T. Cagliari, 7.11.2019; T. Padova, 17.4.2019; T. Milano, 25.3.2019), così, nelle sentenze sovente si legge di risarcimento del danno non patrimoniale, riconosciuto, iure proprio, al “prossimo congiunto”, o ai “prossimi congiunti”, della vittima. Oltre all’àmbito dell’illecito civile, la locuzione si trova utilizzata, ma quasi sempre senza definirla, inoltre, ad esempio in decisioni tributarie (es.: C. 549/2020; C. 17152/2017) e riguardanti la scelta del luogo di inumazione (es.: C. 29548/2019; T. Velletri, 1.3.2019). Per ricordare, poi, solamente alcuni casi, tra i tanti, nei quali sono fonti normative, di vario grado, a ricorrere alla locuzione appena richiamata, si possono menzionare: l’articolo 342-ter codice civile, in materia di ordini di protezione; l’articolo 79 codice procedura civile, quanto alla legittimazione a chiedere la nomina di un curatore speciale per il giudizio; l’articolo 21 della l. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), che esenta dalla “prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza” dell’esercizio della professione gli “avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge” colpiti da malattia che li abbia resi totalmente non autosufficienti; l’articolo 24, decreto legisltivo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che comprende il “prossimo congiunto” tra i legittimati a prestare il consenso al trattamento dei dati personali, per salvaguardare la vita o l’incolumità di un soggetto, impossibilitato a consentire di persona; l’articolo 6, d.P.R. 655/1964, in tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, ove si menzionano i “prossimi congiunti” tra i componenti il nucleo familiare; l’articolo 18 del “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dove, dapprima si prevede la possibilità di alcune erogazioni in favore dei “prossimi congiunti” degli assistiti, e poi si precisa che, a tali effetti, “sono prossimi congiunti il coniuge superstite ed i figli conviventi”.
3. La mutevole nozione di “prossimo congiunto”
Di fronte ad una così cospicua utilizzazione, legislativa e giurisprudenziale, della locuzione “prossimi congiunti”, chiunque si immaginerebbe una precisa definizione di cosa essa significhi, e, perciò, di chi possa considerarsi congiunto prossimo. Una definizione normativa generale di “prossimi congiunti”, viceversa, è ravvisabile solo per la materia penalistica. Unicamente l’articolo 307, 4̊ co., c.p., difatti, definisce i “prossimi congiunti” (“s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”), e ciò, sì, in generale, ma soltanto “agli effetti della legge penale”.
Al di fuori della legge penale, dunque, non è affatto chiaro, o, almeno, non è definito normativamente, cosa si debba intendere allorché il legislatore ci parla di “prossimi congiunti”. In verità, alcuni spunti “definitori” sono ravvisabili, qua e là, nelle fonti normative. Talvolta, quasi sarebbe meglio, peraltro, che questi non vi fossero, poiché spesso essi creano più confusione che chiarezza.
Così è per l’articolo 21 della l. 247/2012, così detta “legge professionale forense”, che menzionando il coniuge subito dopo aver indicato i prossimi congiunti, lascia, sorprendentemente, intendere che questo non sarebbe ricompreso tra quelli. Così è per l’articolo 24, decreto legislativo 196/2003, che legittimando, appena oltre il “prossimo congiunto”, anche il “familiare”, pare presupporre una differenza, per nulla chiara, tra i due concetti (in verità, il concetto di “familiare” è ancora più indefinito di quello di “prossimo congiunto”, a meno che non si voglia riconoscere portata generale all’elencazione di “familiari” contenuta nell’articolo 25, decreto legislativo 286/1998, in tema di ricongiungimento familiare dello straniero. Ma non di questo ora mi occupo).
Così è, in un certo senso, anche per alcune circolari del Ministero dello sviluppo economico, che, disciplinando la concessione di particolari riconoscimenti, paiono suggerire che per “prossimi congiunti” debbano intendersi i figli, i nipoti e il coniuge [si veda, ad esempio, l’articolo unico della circolare 150377 del 2017: “…candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione (figli, nipoti, coniugi) possono…”]. Ove si guardi al significato che alla locuzione in esame è stato dato dalla giurisprudenza non penalistica, ancora, si nota come, nel tempo, il concetto abbia subito una netta estensione. In passato, infatti, per “prossimi congiunti” si erano intesi “soggetti uniti fra loro non solo da un vincolo meramente affettivo…ma affettivo-giuridico, che riposi cioè su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri” (così, ad es., T. Trento, 19.5.1995. Si veda, altresì, Cass. civ., 1845/1976).
Più di recente, viceversa, si è chiarito che il riferimento ai prossimi congiunti della vittima primaria dell’illecito civile, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, si possa “prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali” (Cass. Pen., 46351/2014, che fa rientrare, ai fini del risarcimento, tra i “prossimi congiunti” anche la fidanzata della vittima primaria dell’illecito. Cfr., inoltre, T. Firenze, 26.3.2015).
4. Spunti conclusivi
Ciò che emerge da questo, seppure sommario, elenco di possibili significati, insomma, è che la nozione di “prossimi congiunti” è chiara e netta con riferimento alla sola legislazione penale, mentre in tutti gli altri ambiti dell’ordinamento, tale nozione si presenta anch’essa come incerta, talvolta opaca, e certamente mutevole, sebbene paia, ormai, che vi si possano fare rientrare, oltre al coniuge e ai parenti e affini almeno fino al terzo grado, anche il fidanzato e la fidanzata, se legati da un “saldo e duraturo legame affettivo”.
Sulla nozione giuridica di “fidanzato/a”, infine, non mi spingerò, evidenziando solo che l’alternativa per cercare tale definizione potrebbe essere, ad esempio, tra il camminare sul solido, ma inattuale, terreno degli articoli 79 e seguenti codice civile (promessa di matrimonio), o l’affrontare le pericolose paludi di una modernità, fatta di sentenze che, per risarcire, piegano il mezzo al fine, e così ricomprendono tra i prossimi congiunti la fidanzata o il fidanzato.
Nemmeno voglio ipotizzare, infine, un diritto da medio-evo prossimo venturo, in cui l’interpretazione della legge possa seriamente venirci da rappresentanti dell’esecutivo per mezzo di dichiarazioni televisive.
Solo il M5S applaude convinto Conte. Senza buvette le trattative si fanno sotto le mascherine
La giornata del premier tra Camera e Senato, citando Platone e Aristotele. L’ira dei leghisti (che hanno pure passato la notte in Senato). E il Pd chiede un cambio di passo
di Fabrizio Roncone
Corriere.it, 30 aprile 2020
Sono le 9,45 e Giuseppe Conte sta per arrivare. Montecitorio, Transatlantico: è cambiato tutto pure qui. Le vecchie tecniche non servono più: avvicinarti, ascoltare, blandire; e poi prenderne uno sottobraccio, portartelo alla buvette, il caffè era una ciofeca ma quello, intanto, confidava segreti, tradiva, Giuda si sarebbe scandalizzato. E ora, invece: ogni deputato con la mascherina, e certi pure con i guanti. Solo un banchetto con acqua minerale e bicchieri di carta. Dispenser di disinfettanti. Nuovi megaschermi. Dove, intanto, è comparso il presidente Roberto Fico che cerca di placare alcuni parlamentari leghisti. Urlano che non è giusto: loro a volto coperto, e Conte no. In realtà sono nervosi per altro. In molti hanno trascorso la notte nell’emiciclo. Ma poi sono venuti a sapere che al Senato, nell’altra occupazione, Matteo Salvini s’è tolto la sua lugubre mascherina nera (scelta curiosa: perché proprio nera?) e se ne è andato a dormire. «È facile protestare con il sonno degli altri». Colore. Qui, per capirci sul serio qualcosa, bisogna cambiare schema. Imparare velocemente a interpretare occhiate, mezze frasi ovattate, spedire Whatshapp. Dio benedica l’inventore dei Whatsapp. «Lascia stare l’informativa del premier. Il tema è un altro». Fonte grillina. Giuda ci nasci.
Molto più di una suggestione: qualcosa sta succedendo intorno, e dentro, al governo. Nel migliore dei casi a Conte — che ha cominciato la sua relazione: meno piglio del solito, lieve raucedine — si chiede un cambio di passo. La miccia l’ha accesa il Pd (con Luigi Zanda a Palazzo Madama, e poi, dietro, altri: da Andrea Orlando ad Andrea Romano, ad Antonello Giacomelli). Questo, in superficie. E sotto? Ecco Giorgio Mulè, il responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, uno potente, e sempre informatissimo. «Sotto, come dice lei, la situazione è piuttosto chiara». Prosegua. «Ci fosse una sola possibilità, Forza Italia andrebbe a sedersi domani al tavolo d’un governo di unità nazionale. E le dico di più: verrebbe subito pure Salvini, non fosse altro che per uscire dall’angolo buio in cui è andato a cacciarsi. Purtroppo, dico purtroppo pensando al Paese, abbiamo una grossa pietra d’ostacolo». Il Movimento 5 Stelle. «Esatto. Un po’ perché, geneticamente, sono incapaci di essere flessibili. Un po’ perché faticano proprio a capire cosa gli accade intorno. Non vedono la devastante crisi economica, non li preoccupa la prospettiva di povertà per milioni di italiani. Li sente questi applausi?». Sono i grillini che applaudono il discorso di Conte.
Solo il M5S applaude convinto Conte. Senza buvette le trattative si fan… «Perché lui rappresenta la loro Dea Bendata: è il personaggio fortunato che consente a uno come Di Maio, per capirci, di essere ministro degli Esteri». Il presidente Conte sta citando Platone e Aristotele, richiama la differenza tra opinioni e tesi scientifiche. Dice che «è da valutare la riapertura di nidi, scuole materne e centri estivi». Spiega che i suoi decreti sono tutti dentro il perimetro della Costituzione. Parla e il colpo d’occhio sull’emiciclo è surreale. È un po’ tutta la giornata a essere così. Pure in cortile: un tipo basso, piedi piatti e aria terrorizzata, racconta di aver stretto più volte la mano a Diego Binelli, il deputato di Trento risultato positivo. Barbara Saltamartini viene avanti con circospezione, come calpestando un tappeto di coronavirus. Ettore Rosato — uno che cinque anni fa era il capogruppo del Pd e ora si ritrova a fare il coordinatore nazionale di Italia viva, che nei sondaggi galleggia intorno al 2% — grida: «Ma così gli abbiamo fatto un piacere!». A Conte? Si volta Fabio Rampelli, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, storico consigliere di Giorgia Meloni. «Per adesso, siamo alle prove tecniche». Di cosa? «Di quello a cui tutti pensano: un governo di unità nazionale. C’è turbolenza evidente. E questa vaga sensazione di sospensione, tra un decreto di Conte e l’altro, potrebbe fare da detonatore a una fase nuova». Voi stareste dentro? «Noi, a una roba simile, avevamo pensato già all’inizio dell’emergenza. Ma Conte, purtroppo, non ci ascoltò». Conte adesso sta andando al Senato, dove ripeterà lo stesso identico discorso già pronunciato a Montecitorio. Matteo Renzi ha spedito in giro un po’ di Whatsapp per avvertire i cronisti che darà un ultimatum al premier. «Stavolta, non scappa». Lo aspetta con le mani in tasca, perfettamente abbronzato. «Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini, signor presidente, per darli a lei». Poi, come un medium: «Se i morti di Bergamo e Brescia potessero parlare, direbbero di riaprire». Francesco Bonifazi, il tesoriere di Renzi, anche lui molto abbronzato, china la testa.
Se quanto precede fa ridere, quello che segue ancora di più
Il Presidente Conte, in visita ufficiale in Germania, viene invitato per un te dal Cancelliere Angela Merkel.
Durante l”incontro le chiede quale è la sua strategia di leadership e lei risponde che consiste nel circondarsi di persone intelligenti.
A questo punto Conte le chiede come fa a giudicare se siano intelligenti.
“Lo capisco facendogli la domanda giusta”, risponde la Merkel. “Mi permetta di dimostrarglielo”.
La Merkel allora telefona al ministro delle finanze Schauble e dice: “Signor Ministro, la prego di rispondere alla seguente domanda: sua madre ha un bambino, e suo padre ha un bambino, e questo bambino non è ne suo fratello ne sua sorella. Chi e?”.
Schauble risponde: “Ovviamente sono io!”
“Corretto! Grazie, e a risentirci.”, dice la Merkel.
La Merkel attacca la cornetta e dice: “Ha capito Herr Conte?”.
“Sicuro. Grazie mille. Farò senz”altro anch”io cosi!”.
Al rientro a Roma decide di mettere alla prova uno dei suoi ministri. Fa quindi venire a palazzo Chigi Di Maio, e gli dice: “Ascolta, Gigì, mi chiedevo se potessi rispondere a una domanda”.
“Certamente, signor Presidente, cosa vuole sapere?”.
“Ehm, tua madre ha un bambino, e tuo padre ha un bambino, e questo bambino non è ne tuo fratello ne tua sorella. Chi è?”.
Di Maio ci pensa un po”, poi imbarazzato dice: “Posso pensarci meglio e rispondere poi correttamente?”.
Conte acconsente e Di Maio se ne va.
Appena uscito da palazzo Chigi, Di Maio prova a chiedere a Zingaretti, poi organizza subito una riunione con altri colleghi di partito, i quali si lambiccano il cervello per diverse ore, ma nessuno riesce a trovare la risposta giusta.
A un certo punto Di Maio decide di chiamare Zaia e gli spiega la situazione. “Adesso ascolta la domanda: tua madre ha un bambino, e tuo padre ha un bambino, e questo bambino non è ne tuo fratello ne tua sorella. Chi è?”.
Zaia risponde subito: “Ostrega son mi!
Estremamente sollevato, Di Maio corre a Palazzo Chigi e dice a Conte: “Presidente, so la risposta alla sua domanda! So chi è il bambino! È Zaia”.
E Conte risponde, disgustato: “Cretino, è Schauble!”.



























