Al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano la sesta Udienza del processo di secondo grado sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato
[Korazym.org/Blog dell’Editore, 04.02.2026 – Ivo Pincara] – Si è svolta oggi la sesta Udienza del processo d’appello sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato della Santa Sede, in cui hanno preso la parola le parti civili, Istituto per le Opere di Religione (IOR), Segreteria di Stato (SdS) e Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede (APSA), e l’Ufficio del Promotore di giustizia, secondo quanto riferito dal pool di giornalisti ammessi in Aula.
Sempre più centrale la questione dei Rescripta e della segretezza a danno del diritto di un giusto processo degli imputati.
Conclude Salvatore Izzo sul Faro di Roma: «In un processo che ambisce a essere esemplare, non solo per l’esito ma per il metodo, il sospetto di un accanimento selettivo verso un imputato di primo piano non può essere archiviato con formule di stile. L’udienza di oggi ha dunque segnato un punto fermo nella strategia accusatoria, ma non ha dissipato le ombre che accompagnano l’intero procedimento: l’uso di strumenti normativi eccezionali, la loro applicazione retroattiva, e il ruolo di un Promotore di giustizia la cui condotta continua a sollevare interrogativi legittimi. Interrogativi che, al di là delle difese d’ufficio e delle affermazioni di principio, restano sul tavolo e peseranno inevitabilmente sulla credibilità complessiva del processo».
Va al punto centrale Mario Becciu: «La cosa più incomprensibile di questo maledetto processo è che tutto era già comprensibile sin dagli inizi, quando, in maniera tremendamente inusuale, il pontefice defunto condannava senza processo in maniera preventiva il suo più stretto collaboratore umiliandolo davanti a tutto il mondo».
All’inizio dell’Udienza, sulla scia degli interventi di ieri, il difensore di Nicola Squillace ha presentato alcune annotazioni sui Rescritti di Papa Francesco, contestando le memorie depositate a novembre 2025 dalle parti civili.
L’Avvocato Roberto Lipari, in rappresentanza dello IOR, ha affermato che le eccezioni delle difese sulla violazione dei principi del giusto processo sono “palesemente infondate”: “È stato il Santo Padre a disporre la non pubblicazione dei Rescritti, non per omissione né per dimenticanza ma per esigenze di segretezza. In assenza di una disposizione del Papa che richiedeva la pubblicazione, nessuno di coloro che agiscono per il Santo Padre avrebbe dovuto procedere alla pubblicazione perché avrebbe disatteso una indicazione del Papa e compiuto una ingerenza inammissibile”. Parlando delle chat che “dimostrerebbero asserite manovre per condizionare la libertà morale del teste Perlasca, con conseguenti falsa testimonianza e calunnia”, Lipari ha ribadito “la piena legittimità degli omissis apposti, collegati a esigenze di segretezza investigativa”. Le eccezioni delle difese, ha rimarcato ancora l’avvocato, sono quindi “strumentali”.
L’Avv. Paola Severino, già Ministro della Giustizia italiano, in rappresentanza della SdS, ha ricordato, che “il Papa è il sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri di governo che contiene i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario”. La mancata pubblicazione dei Rescitti, ha spiegato, è avvenuta riguardo alla ragion di Stato e alla giustizia sostanziale ed è stata imposta “sia per motivi di ordine pubblico ma anche a tutela di interessi di tipo privatistico”.
L’Avv, Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale italiana, in rappresentanza dell’APSA, ha affermato che i Rescritti del Papa “hanno tutelato gli interessi primari della Santa Sede” e non hanno conferito alcun “potere straordinario” al Promotore di giustizia. Quanto alle chat tra Ciferri e Chaouqui e tra Chaouqui e Diddi, erano emerse già nel novembre 2022 in fase di dibattimento e sono state giudicate dalla sentenza di primo grado “irrilevanti ai fini del processo per cui procediamo oggi”. “Oggetto del processo – ha detto l’avvocato – non sono i rapporti tra Perlasca e Becciu, ma l’illecita gestione di una parte consistente del patrimonio della Santa Sede in operazioni finanziarie ad alto rischio, con modalità in contrasto con la corretta amministrazione dei beni temporali della Chiesa secondo le leggi in vigore”.
Il Promotore di giustizia applicato Settimio Carmignani è tornato ancora sulla questione dei Rescritti papali, sottolineando che essi sono “firmati” dal Papa e che tali atti “individuano punti critici” nella legislazione “che il Papa conosceva benissimo”. “Questo processo ha avuto una certa visibilità, è stato noto nel mondo. Per cinque anni è andato avanti mentre era vivo Francesco. Se si fosse accorto che gli avevano detto una cosa per un’altra, sarebbe intervenuto”, ha detto.
Il processo prosegue domani mattina con le contro repliche degli avvocati difensori.
Processo Becciu: le parti civili e i promotori di giustizia difendono i rescritti papali e il pg Diddi. Ma restano tutte le riserve sulla legittimità di un processo che in primo grado aveva assunto il profilo di una persecuzione contro il cardinale sardo
di Salvatore Izzo
Faro di Roma, 4 febbraio 2026
Sintonia tra Promotori di giustizia e parti civili
L’intervento delle parti civili, rappresentate da IOR, Segreteria di Stato e APSA, ha mostrato una piena sintonia con i Promotori di giustizia, ribadendo la correttezza dei rescritti, la legittimità della gestione dei documenti e l’insindacabilità degli atti del Papa. In particolare, i rappresentanti delle parti civili hanno sottolineato come la tutela degli interessi finanziari della Santa Sede, la segretezza degli atti e la regolarità del processo siano state garantite in tutte le fasi del procedimento.
Il processo proseguirà domani mattina con le contro repliche degli avvocati difensori, che avranno l’ultima parola sulle questioni sollevate oggi dai Promotori di giustizia e dalle parti civili.
La sesta udienza ha confermato la centralità dei rescritti papali e la difesa del capo Diddi come elementi fondamentali per la regolarità e la trasparenza del procedimento. Ma in questo modo ha anche aperto un varco alle difese in quanto se tali tesi dell’accusa sui Rescritti e i passi improvvidi di Diddi per incastrare il Cardinal Becciu si dimostreranno illegittimi, il castello processuale verrà giù come la frana di Niscemi.
Restano aperti interrogativi seri sul piano delle garanzie e dell’equità processuale
La sesta udienza del processo d’appello sul caso Becciu si è chiusa con una difesa corale e compatta dell’impianto accusatorio, dei rescritti papali e dell’operato dell’Ufficio del Promotore di Giustizia. Una compattezza che, tuttavia, proprio per la sua graniticità, lascia aperti interrogativi seri sul piano delle garanzie e dell’equità processuale.
Con tutto il rispetto dovuto alla memoria di Papa Francesco e al suo ruolo di supremo legislatore dello Stato della Città del Vaticano, resta un dato difficilmente eludibile: i Rescritti oggetto di accesa discussione hanno inciso in modo determinante sulle regole di un procedimento già in corso, producendo effetti che, nella sostanza, appaiono retroattivi. Non si tratta di mettere in discussione la potestà normativa del Pontefice, ma di interrogarsi sulla compatibilità di tali interventi con i principi fondamentali del giusto processo, specie quando le norme incidono su poteri investigativi, strumenti cautelari e limiti alla difesa a procedimento avviato.
La linea sostenuta oggi dalle parti civili e dai Promotori di giustizia aggiunti tende a neutralizzare questo nodo, riducendolo a una questione puramente formale di insindacabilità degli atti pontifici. Ma l’insindacabilità non può automaticamente tradursi in inattaccabilità sul piano delle garanzie processuali, soprattutto quando la modifica delle regole avviene in corso d’opera e riguarda direttamente la posizione degli imputati.
Ancora più problematica appare la figura del Promotore di giustizia Alessandro Diddi. La sua astensione dal giudizio d’appello, presentata oggi come gesto di opportunità e garanzia, non cancella il profilo di una condotta che, per modalità e continuità, assume tratti oggettivamente persecutori nei confronti del Cardinal Becciu. Le chat emerse e ormai ampiamente documentate – anche attraverso un corposo lavoro giornalistico pubblicato su Faro di Roma – delineano un quadro che va ben oltre la fisiologia dell’azione penale, mostrando un coinvolgimento diretto e personale del magistrato in dinamiche che minano l’apparenza di imparzialità.
La minimizzazione di tali elementi, liquidati come irrilevanti o strumentali, rischia di apparire più come una rimozione che come una risposta nel merito. In un processo che ambisce a essere esemplare, non solo per l’esito ma per il metodo, il sospetto di un accanimento selettivo verso un imputato di primo piano non può essere archiviato con formule di stile.
L’udienza di oggi ha dunque segnato un punto fermo nella strategia accusatoria, ma non ha dissipato le ombre che accompagnano l’intero procedimento: l’uso di strumenti normativi eccezionali, la loro applicazione retroattiva, e il ruolo di un Promotore di giustizia la cui condotta continua a sollevare interrogativi legittimi. Interrogativi che, al di là delle difese d’ufficio e delle affermazioni di principio, restano sul tavolo e peseranno inevitabilmente sulla credibilità complessiva del processo.
Vaticano: Giustizia o rito di sottomissione?
di Fari Pad
Facebook, 4 febbraio 2026
In aula esplode il paradosso: “Non nominate il Papa”. Ma come è possibile difendersi se il cuore del processo risiede proprio nei 4 Rescritti che hanno cambiato le regole in corso d’opera?
Siamo di fronte a una sorta di “Sindrome di Stoccolma” giudiziaria: all’imputato viene forse intimato di voler bene e sottomettersi proprio a chi — forse tratto in inganno — lo ha punito e ha rimosso le sue garanzie legali. Un cortocircuito totale tra devozione filiale e diritto alla difesa.
Se la verità è la meta, nessuna firma o Rescripta può essere sottratta al confronto. Senza trasparenza, la giustizia vaticana rischia di perdere la credibilità che il nuovo pontificato di Leone XIV cerca faticosamente di ricostruire.
Perché non c’è misericordia senza giustizia, e non c’è giustizia se le carte non sono sul tavolo per tutti.
I Rescripta di Papa Francesco sottratti alla conoscenza degli imputati, quel potere incondizionato di modificare la legge
di Luigi Panella
Il Riformista, 19 maggio 2025
Lo svolgimento del procedimento penale è stato contrassegnato da quattro Rescripta ex Audientia Sanctissimi, concessi da Papa Francesco in via riservata al Promotore di Giustizia in un arco temporale compreso tra luglio 2019 e febbraio 2020 e resi noti alla difesa soltanto con il deposito degli atti in seguito alla richiesta di citazione a giudizio del 29 giugno 2021. Tali Rescripta, non pubblicati negli Acta Apostolicae Sedis e inizialmente sottratti alla conoscenza degli imputati, hanno stabilito una procedura penale di eccezione solo per questa causa in deroga alle previsioni del codice di procedura penale vaticano. Le richieste del Promotore di Giustizia per l’ottenimento di tali Rescripta non risultano in atti. Nel dibattimento, il Promotore ha dichiarato che si sarebbe trattato di richieste rivolte oralmente al Papa, che per i giudici e le difese non è stato quindi possibile conoscere.
Il primo Rescriptum del 2 luglio 2019 ha ampliato notevolmente le attribuzioni del Promotore di Giustizia, stabilendo che egli possa procedere “nelle forme del rito sommario sino alla conclusione delle indagini stesse. Con facoltà di adottare direttamente, ove necessario, in deroga alle vigenti disposizioni, qualunque tipo di provvedimento anche di natura cautelare”. Sulla base di tale Rescriptum, il 5 giugno 2020 il Promotore di Giustizia ha emesso in modo del tutto inaspettato e imprevedibile un mandato di cattura nei confronti di un imputato presentatosi per un interrogatorio, il quale, una volta in vinculis, ha reso dichiarazioni (dichiarate non utilizzabili erga alios dal Tribunale, non essendosi tale imputato sottoposto all’interrogatorio nel dibattimento) e ha consegnato il proprio telefono cellulare e altri documenti, utilizzati dal Tribunale per condannare il medesimo e altri imputati. Il secondo Rescriptum risale al 5 luglio 2019 e ha conferito al Promotore di Giustizia penetranti poteri istruttori non contemplati nel codice di procedura penale, tra cui quello di disporre intercettazioni di ogni tipo di comunicazione. Il terzo Rescriptum è del 9 ottobre 2019 ed esclude che al Promotore di Giustizia sia opponibile alcun vincolo di segretezza da qualsivoglia autorità in relazione ai documenti da lui sequestrati nel corso delle indagini. Il quarto Rescriptum è del 13 febbraio 2020 e con esso si prorogano le intercettazioni telefoniche già consentite con il Rescriptum del 5 luglio 2019.
A fronte delle reiterate eccezioni delle difese, il Tribunale vaticano ha sostenuto che attraverso i Rescripta la “Suprema Autorità, detentrice (anche) del potere legislativo, ha disposto direttamente la disciplina normativa da applicare” in questo particolare procedimento penale e che tali “leggi emanate dal titolare del potere legislativo nello Stato” sarebbero insindacabili da chiunque in forza del principio canonistico “Prima Sedes a nemine iudicatur”. Come evidenziato anche dalla dottrina, è stata recepita e teorizzata dal Tribunale una concezione assolutista del potere sovrano che non trova più alcun riscontro negli ordinamenti giuridici moderni e contemporanei rispettosi dei diritti umani. Tale concezione annulla ogni divisione o separazione dei poteri e priva i giudici di ogni indipendenza rispetto al soggetto sovrano, la cui volontà, comunque manifestata, è legge.
È stato pertanto riconosciuto alla “Suprema Autorità” il potere incondizionato di modificare ad libitum, in segreto e con riferimento alla singola causa, la disciplina legislativa a scapito dei diritti degli imputati, annullando le garanzie stabilite dalla legge persino in materia di tutela della libertà personale e della libertà di comunicazione, con sottrazione del processo all’applicazione delle norme del codice di procedura penale vaticano, in cui l’art. 350 bis prevede che “ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgersi secondo le norme del presente codice”. Ciò risulta in grave contrasto con i più elementari princìpi dello stato di diritto e del giusto processo, parte integrante dello ius divinum secondo il Magistero dei Sommi Pontefici. L’anacronistica concezione fatta propria dal Tribunale, che immagina lo Stato della Città del Vaticano come uno stato assoluto stile Ancien Régime, risulta infatti ormai incompatibile con l’evoluzione dello stesso ordinamento giuridico vaticano derivante dal Magistero dei Sommi Pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, oltre che con gli impegni internazionali assunti.



























