Rilevanza delle virtù teologali nell’ermeneutica del Magistero e della Magistratura: analisi comparativa sul piano sociologico, teologico, storico e giurisprudenziale

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Dopo la disamina dei criteri esegetici previsti dal Diritto canonico, evidenzio che nei Sistemi giuridici statuali, in relazione ai soggetti che la compiono, l’interpretazione (cioè l’attività volta a capire se un determinato fatto concreto, di natura penale, civile, erariale, amministrativa e tributaria rientri in una determinata fattispecie astratta sancita dall’ordinamento giuridico, è  per definizione logico-sistematica e teleologica-assiologica, cioè finalizzata all’attuazione dei valori costituzionali, comprensivi, anche dei valori coerenti  con il testo storico da cui ha avuto legislativamente origine la norma, non contrastanti con gli ordinamenti ai quali la Costituzione stessa si riferisce ) può essere:

 a) giudiziale, se compiuta dal giudice nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale. Tale interpretazione vincola solo le parti del giudizio; b) dottrinale, se compiuta, senza alcuna forza vincolante, dagli studiosi delle materie giuridiche; c) autentica, se è compiuta dal legislatore, che emana talvolta alcune norme per chiarire il significato di disposizioni preesistenti. Tale interpretazione ha efficacia erga omnes.

In relazione ai risultati, l’interpretazione può essere: dichiarativa, se i risultati dell’interpretazione grammaticale coincidono con quelli dell’interpretazione logica (lex tam dixit, quam voluit); estensiva, se l’ambito di applicazione della norma è più ampio di quanto si ricava dalla sua formulazione letterale (lex minus dixit quam voluit); restrittiva, nel caso contrario (lex plus dixit quam voluit). Si noti, infine, che l’interpretazione estensiva non va confusa con l’analogia: con la prima, infatti, si rimane sempre nell’ambito della norma, pur se dilatata fino al limite della sua massima espansione.

Quindi, in ordine alla necessità dello svolgere dell’attività interpretativa delle norme (vedi sopra “non dimenticare le esigenze della carità e della misericordia nell’applicare la legge”, parallelamente all’esegesi delle pericopi della Sacra Scrittura), propria del giurista (magistrato e non), occorre seguire i citati criteri interpretativi positivizzati nel nostro ordinamento dall’art. 12 delle Preleggi, sancite prodromicamente dal Codice civile.

Pertanto, con particolare riferimento all’ ermeneutica magistratuale, esaminiamo alcune considerazioni preliminari in ordine all’ attività interpretativa; esse possono così schematizzarsi:

  • quando una norma, o un sistema di norme, si prestino a diverse interpretazioni, tutte plausibili, dovere primario dell’interprete, e specie del giudice, è di perseguire l’interpretazione più corretta e non una qualsiasi di quelle che il testo consente”;
  • “il giudice non crea il diritto, ma opera secondo i criteri ermeneutici noti e dentro i limiti del diritto positivo”,sul punto si richiama Cass. 2 ottobre 2018, n. 23950;
  • le scelte di politica del diritto, difatti, “sono riservate al legislatore”: al giudice, invece, “compete solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell’enunciato, sul punto si richiama anche  Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597.

Pertanto, possiamo confermare che la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura “dichiarativa”, in quanto “riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l’esistenza e l’effettiva portata”; va quindi sul punto affermata l’“esclusione formale di un’efficacia direttamente creativa” della funzione giurisdizionale” (così Cass., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 2061).

Da tali ultime considerazioni, si ritiene in via incidentale che può anche desumersi come in tema di c.d.giustizia predittiva, (prevedere l’esito di una sentenza a fini, ad esempio, di valutare la percorribilità di una soluzione stragiudiziale di una lite, di identificare la più opportuna strategia processuale, di accertare la responsabilità professionale dell’avvocato, di valutare l’opportunità di proporre appello, etc.) appaia rischioso – oltre che non in linea con l’assetto del nostro ordinamento giuridico – affidarsi a sistemi di tipo induttivo, basati, in estrema sintesi, sul precedente giurisprudenziale ( sistema adottato in “common law” sulla cui tematica comparativa ho imperniato la mia prima tesi di Laurea in Giurisprudenza nel 1974), dovendosi invece preferire il modello deduttivo coerente, appunto, sul dettato normativo dell’art. 12 preleggi cit., di cui di recente è stata anche proposta – con successo – una modellizzazione matematica basata, tra l’atro, sulla considerazione che la detta norma può essere letta come una sequenza algoritmica, come conferma  L. Viola in “Interpretazione delle legge con modelli matematici, Diritto Avanzato, Milano, 2021”, nell’ottica di fornire al giurista uno strumento di ausilio pratico nella concreta attività interpretativa che, da un lato, persegue l’esigenza del massimo rigore nell’attività interpretativa, cioè certezza del diritto, e, dall’altro, ne valorizza intuizione giuridica e specifiche capacità e competenze professionali: evoluzione del diritto.

Ad ogni modo, alla luce dei detti passaggi preliminari, viene confermata la centralità del dato letterale nell’ambito dell’attività interpretativa, ribadendo che “l’attività interpretativa giudiziale è segnata, anzitutto, dal limite di tolleranza ed elasticità dell’enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili, e non oltre, muove necessariamente la dinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa”, sul punto si richiama Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144, nonché Cass. 22 giugno 2018, n. 16957, Cass. 31 ottobre 2018, n. 27755 e Cass. 28 gennaio 2021, n. 2061.

L’interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, per esempio, diretta a determinarne l’esatta portata precettiva, rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice civile (Cassaz. 29062/2025).

In tale attività esegetica i detti criteri ermeneutici vanno applicati nell’ordine in cui sono elencati nella norma in questione, con la primaria importanza, come visto, del criterio letterale; qualora, invece, la controversia non può essere decisa tramite una specifica disposizione di legge il giudice ricorre all’analogia legis; se, ciò nonostante, permane il dubbio interpretativo, troverà applicazione l’analogia iuris. I Giudici, a questo punto, individuano le condizioni affinché si possa ricorrere al procedimento per analogia (vedi parallelamente l’analogia della fede, sopra evidenziata).

 È al riguardo necessaria:

i. la presenza di una lacuna normativa (ovvero “che manchi una norma di legge atta a regolare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere”);
ii. “che sia possibile ritrovare una o più norme positive (c.d. analogia legis) o uno o più principi giuridici (c.d. analogia iuris)” che possano integrare la lacuna normativa, con riferimento al caso concreto, sulla base di un “rapporto di somiglianza” tra alcuni, vicenda regolata e vicenda non regolata……. ( cfr.     https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.altalex.com/documents/news/2022/06/13/interpretazione-legge-lezione-sezioni-unite-su-analogia&ved=2ahUKEwj-482WxrKQAxVZhv0HHQEzHUEQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw3K2VAf6Yn_6YecC2MSt6K-).

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