Rilevanza delle virtù teologali nell’ermeneutica del Magistero e della Magistratura: analisi comparativa sul piano sociologico, teologico, storico e giurisprudenziale
Considerata l’inedita nostra tematica di comparazione esegetica, sottolineo in questa quarta parte, che, diversamente dall’ermeneutica del Codice di Diritto canonico, a cui ho già fatto riferimento e che adesso approfondisco, per interpretare la S. Scrittura (cfr. la mia recensione dei libri di testo dei nostri Corsi accademici ordinari e di specializzazione di Teologia di base e di Diritto Canonico,cfr. https://gloria.tv/post/x29DBQkVEucp2HQfiHkc9omvQ ) si deve cercare quanto l’autore umano ha voluto dire, per cui la Bibbia, come ci hanno insegnato i nostri Maestri, non può essere presa alla lettera e le verità in esse contenute vanno percepite sotto l’aspetto prettamente religioso, da ciò deriva che non può sussistere l’inerranza perché Dio ha voluto rivelare la verità per la nostra salvezza (soteriologia).
A tal proposito la “Divino Afflante Spiritu” (1943) di Pio XII risolve il problema riconoscendo l’esistenza di “generi letterari” (prosa, mito, poesia, oracoli, proverbi, parabole, dispute, racconti di miracoli, precetti per la famiglia, ecc.) riferendosi alle narrazioni storiche che sembrano riportare errori,infatti non si cercheranno teorie scientifiche sull’origine dell’universo, ma la condizione umana nel rapporto con Dio. Com’è noto in ordine all’interpretazione emersero due Scuole, quella di Alessandria (basata sulla critica testuale, l’allegoria ed il senso spirituale) e quella di Antiochia (basata sul senso letterale); dal XII secolo l’esegesi si caratterizza come analisi dettagliata (la lectio magistrale tende alla quaestio ed alla disputatio, formulazione di domande ed argomentazioni in risposta).
Tuttavia il Concilio di Trento (1545-1563) riservò ad alcuni il compito della lettura, dello studio e dell’insegnamento della Scrittura per arginare le conseguenze della libera interpretazione.
La “Dei Verbum” (il 18 novembre 2025 è stato celebrato il 60° anniversario dell’uscita della Costituzione dogmatica Dei Verbum: ringrazio la Teologa Prof.ssa Sara Deodati, mia amica di facebook, per tale informazione, cfr. https://www.facebook.com/share/p/1KTtjvhwac/ ) esprime i criteri per l’ermeneutica biblica cattolica per i quali si deve badare al contenuto ed all’unità di tutta la Scrittura, tenendo in debito conto la Tradizione della Chiesa e l’analogia della fede (cioè coesione delle verità della fede tra loro e nella totalità del progetto della Rivelazione, senza contraddizioni) in riferimento al Canone delle Scritture che fornisce una visione globale dell’insieme letterario.
Il documento “L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa” puntualizza i metodi, gli approcci e le tipologie di letture contemplate in merito (metodo storico-critico; analisi retorica, narrativa, semiotica; approccio canonico, di tradizione giudaica, di effetto testuale, sociologico, antropologico, psicologico, liberazionista, femminista, fondamentalista). Pio XII scrisse che come il Verbo sostanziale di Dio si assimilò (incarnazione) agli uomini, tranne che nel peccato, così anche le parole di Dio, espresse in lingua umana, si assimilarono in tutto al linguaggio umano (A.T. e N.T.), eccetto che nell’errore. Una delle conseguenze dell’ispirazione è la verità o inerranza, essa trae la sua forza anche dal fatto che vi è un “canone” delle Scritture, cioè una norma. In ultima analisi Dio non voleva formare degli scienziati conoscitori delle sfere del cielo (Galilei), ma trasmettere la sua Parola agli uomini per la loro salvezza, per cui le discordanze, p.e. venivano spiegate con l’interpretazione allegorica, in particolar modo tenendo conto dei variegati generi letterari esistenti nelle diverse epoche storiche in cui scrissero gli agiografi.
Ribadisco comparativamente, pertanto, che in materia canonica nell’uso contemporaneo, il termine “interpretazione” può indicare tanto la semplice attribuzione di significato ad un quid purchessia, quanto la risoluzione dei relativi “dubbi”, ma in diritto canonico quest’ultimo significato prevale: ogni discussione in proposito ha sempre sullo sfondo l’idea di un caso concreto che va deciso ( cfr. il mio articolo in cui è citata la mia interpretazione dottrinale di norme canoniche sistematicamente connesse alle regole pastorali sancite dal Magistero pontificio: https://www.korazym.org/63503/il-prof-trombetta-spiega-il-valore-della-sentenza-di-nullita-matrimoniale-dallamoris-laetitia/ : Il primo pronunciamento giurisdizionale che riconosce la rilevanza canonico-pastorale di un Atto giuridico-ecclesiastico, allegato alla documentazione probatoria, da me creato e che ho dedotto dall’interpretazione sistematica delle norme procedurali del motu proprio ‘Mitis Iudex Dominus Iesus’ e dai principi sanciti dal capitolo 8 dell’esortazione apostolica ‘Amoris Laetitia’ di Papa Francesco.
In questa sentenza di nullità matrimoniale per la prima volta in giurisprudenza il TEIS specifica che il dubbio sul vizio da cui potrebbe essere inficiato il matrimonio è stato ipotizzato per la prima volta dal gruppo ‘Il buon Pastore’ dell’arcidiocesi di Palermo durante il percorso di fede previsto espressamente dai citati documenti del Pontefice, fondato ed attivato, da me e mia moglie nel 2013, cfr. https://pastoralefamiliare.chiesadipalermo.it/wordpress6/il-buon-pastore/ , dopo le nostre risposte ufficiali, per le quali fummo delegati “ad hoc”, al questionario ricevuto dalla diocesi di Palermo, preparatorio del doppio Sinodo mondiale sulle famiglie 2014-2015, seguito insieme al nostro amico laureato in Teologia Fabio Caldara ).
Ce lo conferma, ove mai occorresse, il fatto che la disciplina legale del CIC, cann. 16-19, è posta subito dopo i cann. 14 e 15, che riguardano il dubbio, l’ignoranza e l’errore sulla legge: chiarito cosa avvenga mentre si versa in stato di dubbio e quando si approdi a conclusioni sbagliate, il Codice di Diritto canonico espone i mezzi mediante cui i problemi giuridici vengono avviati ad una soluzione corretta…Altra particolarità rilevante: in diritto italiano, siamo abituati a pensare all’interpretazione soprattutto, o quasi soltanto, come attività dell’interprete privato, del giurista tecnico, e quindi la relativa disciplina, sancita dal citato art. 12 prel., verte essenzialmente circa l’attribuzione di significato ad un testo; ma in ambito canonico, al di là del ruolo molto più ampio che gioca la consuetudine, interpretatio è tuttora la soluzione di un dubbio giuridico, come, a contrario, nel brocardo “In claris non fit interpretatio”, e può essere compiuta tanto dall’autorità quanto dalla dottrina ( cioè da un giurista con un c.v. idoneo).
L’interpretazione si distingue in authentica, ossia proveniente dall’autorità (can. 16 del CIC), o dottrinale (can. 17); ma la prima si suddivide in autentica legislativa o per modum legis exhibita, che spetta al legislatore (can. 16 §§1-2), ed autentica amministrativa o giudiziale (can. 16 §3). In altre parole, i soggetti coinvolti sono: il legislatore stesso o un suo delegato; il giudice o l’autorità amministrativa chiamati a decidere nel caso particolare; la dottrina. Ma se esaminiamo il can. 19 del CIC, dedicato all’integrazione delle lacune normative, troviamo in sostanza gli stessi soggetti… ( cfr. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.filodiritto.com/fonti-suppletive-ed-interpretazione-della-legge-canonica&ved=2ahUKEwj87bTWqLeQAxVxhf0HHf0xOFoQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw3UVFrReHfq0Wom7gzfS7T8 ).


























