Riflessioni pastorali sull’amicizia dei sacerdoti
E’ indispensabile un atteggiamento dell’animo che induca a condurre una vita fatta di pietà e
di disciplina, dal momento che il ministero sacerdotale, del quale i sacerdoti sono partecipi,
richiede assolutamente una forma di vita consona con i doni ricevuti nella ordinazione
sacramentale e con le mansioni che ognuno dovrà esercitare nella vita pastorale e canonica.
Per quanto riguarda le funzioni giurisdizionali dei Vescovi e dei Sacerdoti, riporto alcuni
canoni:
“Articolo 1-Can. 1419 – §1. In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal
diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria
personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono.
§2. Se poi si tratta di diritti o di beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo,
giudica in primo grado il tribunale di appello. Can. 1420 – §1. Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a
costituire un Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario
generale a meno che l’esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca altrimenti.
§2. Il Vicario giudiziale ( cfr. i miei amici che esercitano tali funzioni, già menzionati) forma un
unico tribunale con il Vescovo, ma non può giudicare le cause che il Vescovo riserva a sé. §3. Al
Vicario giudiziale possono essere dati degli aiutanti, detti Vicari giudiziali aggiunti o Vice-
officiali.§4. Sia il Vicario giudiziale sia i Vicari giudiziali aggiunti devono essere sacerdoti, di
integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico e che non abbiano meno di trent’anni.§5.
Essi non cessano dall’incarico quando la sede si rende vacante, né possono essere rimossi
dall’Amministratore diocesano; venendo però il nuovo Vescovo devono essere riconfermati. Can.
1421 – §1. Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani che siano chierici. §2. La
Conferenza Episcopale può permettere che anche fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se
la necessità lo suggerisce, uno può essere assunto a formare un collegio.
§3. I giudici siano di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati…”
cfr. https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroVII_1419-
1427_it.html .
I presbiteri, impiegando i mezzi efficaci che la Chiesa ha raccomandato, tendano a quella santità
sempre maggiore che consentirà loro di divenire strumenti ogni giorno più validi di tutto il popolo
di Dio “. n.12. Occorre per questo che il vescovo si preoccupi grandemente che i professori, a cui
viene affidato l’incarico di istruire i sacerdoti, non siano scelti a caso. Il criterio di scelta di questi
professori deve essere la sana mentalità ecclesiastica. Il sentire con la Chiesa, che bisogna senza
posa fomentare, richiede infatti un teologo fedele alla Chiesa. In genere infatti per favorire la vita
sacerdotale e la sua forza persuasiva, bisogna realizzare una stretta connessione tra la scienza
teologica e la spiritualità propria dei sacerdoti. n.14. La responsabilità dell’organizzazione teorica e
pratica della formazione sacerdotale, spetta anzitutto all’ordinario del luogo, e questo perché i
sacerdoti partecipano in un certo modo ai compiti e alla sollecitudine dei vescovi e quotidianamente
vi si dedicano: se quindi il vescovo si preoccupa ” di incrementare l’attività pastorale in tutta la
diocesi “, è anche necessario che provveda alla permanente formazione dei sacerdoti. Questo anche
perché le necessità e possibilità della formazione sacerdotale sono così profondamente diverse
secondo la varietà dei popoli e delle regioni che una seria formazione solamente si può avere
tenendo conto delle condizioni locali. E’ evidente tuttavia che talora il problema può essere meglio
risolto in un ambito più vasto, per esempio a livello di conferenze episcopali. n.19. Il decreto
Presbyterorum ordinis esige anzitutto che ai sacerdoti, pochi anni dopo la loro ordinazione,
sia data la possibilità di frequentare ” dei corsi di perfezionamento nelle scienze teologiche e
nei metodi pastorali; questi corsi dovranno servire anche a rafforzare la vita spirituale e
consentiranno un proficuo scambio di esperienze apostoliche con i confratelli “.
Giova destinare l’inizio del corso a un ritiro spirituale, per un tempo sufficientemente lungo. n. 21.
Le riunioni di decanato, di cui nel can. 131 del Codice di Diritto Canonico, siano opportunamente
adattate alle odierne circostanze; si favoriscano gli incontri dei sacerdoti della stessa età o della
stessa regione, per sviluppare una reciproca carità, per comunicare le diverse esperienze, per
superare le divergenze dovute all’età. n. 24. Nelle singole diocesi o nelle regioni interdiocesane,
secondo le possibilità, si può creare un Istituto pastorale, sotto la guida di una commissione a ciò
nominata, con lo scopo di far progredire più facilmente la conoscenza della teologia pastorale,
attraverso brevi corsi, pubblicazioni periodiche, conferenze destinate a tutti i sacerdoti e iniziative
simili.


























