Il battesimo non si può ‘cancellare’

“Il can. 535 CIC impone obbligatoriamente che ogni parrocchia abbia un proprio Registro dei Battesimi. Detto Registro, che la parrocchia è tenuta a custodire (can. 535 §1 CIC), serve per l’annotazione dei sacramenti che, come quello del Battesimo, la Chiesa cattolica amministra una sola volta. Essendo il Battesimo la condizione per ricevere gli altri sacramenti, accanto all’annotazione del Battesimo viene eventualmente registrata l’amministrazione degli altri sacramenti che non è dato iterare (Cresima e Ordine sacro), e altri atti come la celebrazione del sacramento del matrimonio (che non può rinnovarsi salvo dichiarazione di nullità del vincolo), la professione perpetua in un istituto religioso che, a sua volta, vieta l’acceso al matrimonio (can. 535 §2 CIC), il cambiamento di rito (can. 535 §2 CIC) e l’adozione (can. 877 §3 CIC), la quale genera nella Chiesa un impedimento matrimoniale (can. 1094 CIC)”.
Questo è il centro della nota esplicativa del Dicastero per i Testi Legislativi riguardo al divieto di cancellazioni nel Registro parrocchiale dei battesimi, che precisa che lo scopo è quello di ‘tutelare’ un’azione storica: “Il Registro dei Battesimi, di conseguenza, rappresenta il riscontro oggettivo di azioni sacramentali, o relative ai sacramenti, compiute storicamente dalla Chiesa. Si tratta di fatti storici ecclesiali di cui occorre tener conto agli effetti del buon ordine amministrativo-pastorale, per motivi teologici, per la sicurezza giuridica, e anche per l’eventuale tutela dei diritti della persona coinvolta e di soggetti terzi”.
Per questo non è possibile né la modifica né la cancellazione: “Di conseguenza, non è consentito modificare o cancellare i dati iscritti nel Registro, salvo che per correggere eventuali errori di trascrizione. Anche se il can. 535 CIC non lo afferma esplicitamente, dall’imperativa formulazione delle norme, che prescrivono l’iscrizione e la certificazione degli atti si desume senza dubbio tale assoluto divieto”.
Il motivo della nota esplicativa è per salvaguardare l’azione ‘sacramentale’ della Chiesa: “Se la Chiesa non avesse queste norme generali sulla obbligatorietà della registrazione del Battesimo, non sarebbe possibile alla Chiesa stessa realizzare l’attività sacramentale, in quanto la ricezione ‘valida’ del Sacramenti richiede certezza sulla ricezione del Battesimo. Un ministro non può consentire la celebrazione di altri sacramenti se non è certificata la ricezione del Battesimo”.
Lo scopo è quello di garantire una ‘amministrazione’ lineare dei sacramenti: “Al Registro di Battesimo è necessario apportare, invece, per disposizione legale eventuali nuove circostanze rilevanti segnalate dal diritto canonico che, abitualmente, devono essere manifestate al titolare della parrocchia, in quanto responsabile del Registro. Tale è il caso, come già detto, dell’effettiva ricezione della cresima, dell’ordine sacro, della celebrazione del matrimonio, della professione religiosa, del cambiamento di rito, e dell’adozione. La non registrazione di questi atti impedirebbe la normale e semplice amministrazione dei sacramenti nella Chiesa, non essendo ragionevole alternativa dover indagare, volta per volta e nei singoli casi, l’effettiva previa ricezione di quegli atti sacramenti che è requisito di validità per ricevere altri sacramenti”.
Però tale registro è solo per una documentazione storica dell’evento e non per limitare la libertà di scelta successiva di ognuno: “Il Registro di Battesimo non è una lista di membri, bensì una registrazione dei battesimi che hanno avuto luogo. Avendo come sola finalità quella di attestare un ‘fatto’ storico ecclesiale, esso non intende accreditare la fede religiosa delle singole persone o il fatto che un soggetto sia membro della Chiesa. Infatti, i sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa”.
Anzi il dicastero per i testi legislativi ha precisato che occorre annotare anche il caso di dichiarato abbandono della Chiesa: “Al Registro del Battesimo dovrà essere apportato, eventualmente, l’ ‘actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica’, quando una persona indica di voler abbandonare la Chiesa Cattolica. Anche se i dati contenuti nei Registri della Chiesa non possono essere cancellati, in considerazione della finalità del proprio interesse e di quello di tutti i soggetti coinvolti, su semplice richiesta della persona coinvolta è consentito aggiungere le sue manifestazioni di volontà in tal senso nel contesto di un’udienza in contraddittorio”.
Pertanto tale registro è una ‘garanzia’: “Il Registro di battesimo permette di rilasciare certificati circa la ricezione del battesimo qualora il soggetto coinvolto intenda ricevere altri sacramenti. In tale caso, oltre a rilevare la condizione di battezzato della persona interessata, la registrazione è garanzia rispetto a terze persone nella Chiesa Cattolica, sia nel caso della celebrazione del matrimonio, sia nei confronti di coloro che hanno il compito di garantire la valida amministrazione di successivi sacramenti o l’assunzione di specifici impegni (come la professione perpetua nella vita religiosa), che hanno il Battesimo come requisito”.
Proprio per tale garanzia sono necessari testimoni: “La condizione di battezzato, infatti, è un elemento ‘oggettivo’, e non è possibile battezzare chi è già battezzato, poiché detta azione sarebbe semplicemente ‘nulla’ dal punto di vista sacramentale.
Per la registrazione degli atti occorre aver notizia certa del fatto avvenuto. Perciò, il can. 875 CIC chiede che nella celebrazione del battesimo (come peraltro in altri sacramenti non iterabili) vi sia la presenza di testimoni, così che la loro attestazione dia al Responsabile del Registro la necessaria certezza del fatto avvenuto che è tenuto a registrare. Detto testimone non può sostituirsi al Registro, perché è solo elemento di certezza per chi deve compiere la registrazione”.