Date a Cesare quello che è di Cesare ed a Dio quello che è di Dio (Mt 22,15-21):configurazione giuridico-teologica della fattispecie/pericope

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Aggiungono i commentatori che “Non hanno rispetto per nessuno, è falso tutto questo, allora

non ti attaccare a quel mondo, sembra vero, sembra rispettoso, sembra che si chinino davanti

alle necessità, ai bisogni di quelli che non possono fare quello perché la chiesa glielo ha

impedito ma di fatto non nutrono nessuno, sono fantocci se non ve ne siete accorti, sono

proprio dei fantocci . L’autorevolezza di Gesù invece è bella amici miei, perché lui non te l’ha

sbattuta in faccia come una realtà che tu non puoi, che è irriducibile ma te l’ha messa nel

cuore, non te l’ha messa davanti perché tu la segua alla cieca, non è qualcosa alla quale tu

devi obbedire ciecamente è una realtà che ti parla dentro, è il suo Spirito che ti riporta le cose

che ha insegnato e che ha conosciuto dal Padre, ti dà ciò che gli appartiene non ti dà qualcosa

che gli avanza, ti dà se stesso non ti dà il suo superfluo, allora fidati di questa logica e se non la

conosci ancora cerca di conoscerla, approfondiscila, falla abitare presso di te e non sarai mai

solo, non sarai mai abbandonato anzi, non morirai mai, questa è la nostra fede “.

Ciò che sembra interessante sottolineare, però, è, ripeto, la frase finale pronunciata da Gesù:

«Rendete dunque quello che è di Cesare, a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». Pertanto, le

monete, i soldi, il potere economico, politico e religioso sono dimensioni di Cesare, di tutti i

cesari che si sono susseguiti. Dimensioni del tutto “umane”, necessarie certamente, ma che

devono rimanere nella loro dimensione” (https://www.diritto.it/la-capacita-contributiva-nell-

ordinamento-tributario-italiano-alla-luce-della-recente-giurisprudenza-della-corte-costituzionale-

principio-solidaristico-o-teoria-del-beneficio/. “Nel nostro sistema fonte primaria del diritto tributario è, com’è noto, la Costituzione che detta i principi cui deve necessariamente attenersi il legislatore fiscale nell’emanare le norme tributarie:

la riserva di legge (art. 23);la capacità contributiva (art.53);l’universalità dell’imposta (art. 53);

l’uguaglianza dell’onere tributario (art. 3);la progressività del sistema tributario (art. 53);il

divieto di referendum abrogativo per le leggi tributarie (art. 75);il divieto di stabilire con la legge

di approvazione del bilancio nuovi tributi e nuove spese (art. 81);

il demandare agli enti territoriali una parte di autonomia finanziaria (art. 119).

Oggi spesso, per dirlo con una battuta che approvo, si è sostituito il Dio Trino, con il dio

quattrino (concetto confermato anche dal mio citato amico Padre Salvatore Lazzara cfr.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.portadiservizio.it%2F2024%2F09%2F28

%2Flinvito-di-gesu-a-non-creare-

scandalo%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAAR08NyC_OdSO5rEWrc1lppfIyyufiiI4fTl

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“Nella Liturgia odierna risuona anche l’invettiva dell’apostolo Giacomo contro i ricchi

disonesti, che ripongono la loro sicurezza nelle ricchezze accumulate a forza di soprusi cfr. Gc

5,1-6 , come cerco di dimostrare con questa analisi relativa ad una situazione giuridico-

tributaria che nella nostra epoca, in cui il citato tasso di povertà ha raggiunto livelli non più

tollerabili, potrebbe configurare, se malgestita, una fattispecie opprimente anche per il popolo

di Dio sedente nei territori dello Stato, delle Regioni e dei Comuni della Repubblica italiana,

cfr. l’ Ordinanza dell’ 11/02/2022 n. 4526 – Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 5 : I fatti di

causa possono essere riassunti nel modo seguente: il contribuente è venuto a conoscenza in modo

del tutto occasionale delle iscrizioni a ruolo, oltre che delle cartelle di pagamento, delle intimazione

di pagamento e dell’iscrizione ipotecaria in relazione all’anno di imposta 2001. Pertanto, asserendo

di non avere mai avuto conoscenza di tali atti tributari, mediante rituale notifica, ma soltanto

in via occasionale attraverso la consegna da parte dell’Amministrazione di estratti di ruolo,

cioè il documento attraverso il quale è possibile conoscere la propria situazione presunta

debitoria presso l’ente competente e avere le idee chiare sui crediti dovuti e, in particolare, sulla loro natura per esempio: imposte sui redditi, contributi Inps, bollo auto, multe ecc, sull’ente creditore, pertanto, con gravosi oneri economici ha provveduto ad impugnare il ruolo, le cartelle di pagamento, l’intimazione di pagamento dalla cui notifica il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con sentenza n.599/24/2011 ha accolto il ricorso, evidenziando l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e ravvisando la tempestività del ricorso, in quanto non era stato dimostrata la rituale notificazione delle cartelle, né il loro effettivo contenuto,

essendosi limitata a depositare le copie delle relative scritture, che però non rilevavano ai fini

della prova dell’avvenuta notifica. Inoltre, benché invitata dalla ricorrente a esibire i titoli

esecutivi legittimanti l’iscrizione ipotecaria, non vi aveva provveduto, così come non aveva

dimostrato di aver notificato/inviato per raccomandata comunicazioni dell’avvenuta iscrizione

ipotecaria).

151.11.48.50