Dibattito sui presunti fenomeni ‘soprannaturali’ e di plagio: giurisprudenza e magistero della Chiesa cattolica   

Condividi su...

Ai fini di un panorama canonico-teologico complessivo ritengo utile ed opportuno illustrare sinteticamente il contenuto dei documenti magisteriali pubblicati nel mese di Maggio 2024 dalla Santa Sede e dalla Conferenza episcopale della Sicilia, sui quali la Diocesi di Mazara del Vallo il 30/5/2024 ha organizzato un meeting qui citato.

La maggior parte dei Santuari, che oggi sono luoghi privilegiati della pietà popolare del Popolo di Dio, non ha mai avuto, nel corso della devozione che lì si esprime, una dichiarazione di soprannaturalità dei fatti che hanno dato origine a quella devozione. Il sensus fidelium ha intuito che lì vi è un’azione dello Spirito Santo e non sono apparse criticità importanti che abbiano richiesto un intervento dei Pastori (Norme del Dicastero per la Dottrina della Fede per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, 17.05.2024, cfr. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpress.vatican.va%2Fcontent%2Fsalastampa%2Fit%2Fbollettino%2Fpubblico%2F2024%2F05%2F17%2F0403%2F00842.html%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3rh__Wp2innQQ9fK8bn87zvwZF1ujF7wEsvKgTFLoGH78R6N_1_ObbWVA_aem_AZLD1aoazzEaZSlgR3U3rR-mZGaxpjV48jObdH0giHKc9BIgfsUR2wThQHMxxe57h9P3rFkchIhSm0Q7iF6eDi6H&h=AT0H747rw1B0A7vTRIOoFyyPocLGnaOWFQeJI4myAdMSkDJC8XkpbOI43zd8plc6EoPc4Q4yiqvm6MuQojnIxSt3obEfOoPRofT0Bj5KpOafghViGpTZnlcpZ8JnJIo_I4aB&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT3dYUWFcZ2teV-fZ_YIHLQEKAv0q4Dc-f_LGX8bDs307uHSP0XikxR2UAQGR-mQGvr8TvxaX-AwNdOzaysBAvCVf6G3BPqmL4TC0rXHQd6Y4HdE6zZLahF7oTOZgdZ7mhYRxJNPY02aowkFs5MzdRkNLzt1JPZdwgCtE7bID7a965HZJOgtwmfAjAIOAHeL ):

Presentazione -In molti casi, la presenza del Vescovo e dei sacerdoti in certi momenti, come ad esempio nei pellegrinaggi o nella celebrazione di alcune Messe, era un modo implicito di riconoscere che non c’erano obiezioni gravi e che quell’esperienza spirituale esercitava un influsso positivo sulla vita dei fedeli.

In ogni caso, un “nulla osta” permette ai Pastori di agire senza dubbi né indugi per essere accanto al Popolo di Dio nell’accoglienza dei doni dello Spirito Santo che possono scaturire in mezzo a questi fatti. L’espressione “in mezzo a”, utilizzata nelle nuove Norme, aiuta a capire che, anche se non si emette una dichiarazione di soprannaturalità sull’evento stesso, comunque si riconoscono con chiarezza i segni di un’azione soprannaturale dello Spirito Santo nel contesto di quanto avviene.

In altri casi, insieme a questo riconoscimento, si ravvisa la necessità di certi chiarimenti o purificazioni. Può accadere, infatti, che azioni vere dello Spirito Santo in una situazione concreta, che possono essere giustamente apprezzate, appaiano mescolate ad elementi meramente umani, come desideri personali, ricordi, idee a volte ossessive, o a «qualche errore d’ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno» (II, art. 15,2°). Del resto, «non si può porre un’esperienza di visione, senza ulteriori considerazioni, di fronte al dilemma rigoroso, o di essere in tutti i punti corretta, oppure di dover essere considerata completamente un’illusione umana o diabolica».

È importante capire che le nuove Norme mettono nero su bianco un punto fermo circa la competenza di questo Dicastero. Da una parte, resta fermo che il discernimento è compito del Vescovo diocesano. Dall’altra, dovendo riconoscere che, oggi più che mai, questi fenomeni coinvolgono molte persone che appartengono ad altre Diocesi e si diffondono rapidamente in diverse regioni e Paesi, le nuove Norme stabiliscono che il Dicastero deve essere consultato e intervenire sempre per dare un’approvazione finale a quanto deciso dal Vescovo, prima che quest’ultimo faccia pubblica una determinazione su un evento di presunta origine soprannaturale. Se prima interveniva, ma si chiedeva al Vescovo di non nominarlo neppure, oggi il Dicastero manifesta pubblicamente il suo coinvolgimento e accompagna il Vescovo nella determinazione finale. Nel rendere pubblico quanto deciso si dirà, dunque, «d’intesa con il Dicastero per la Dottrina della Fede».

Comunque, come già contemplato dalle Norme del 1978 (IV, 1 b), anche le nuove Norme prevedono che, in alcuni casi, il Dicastero possa intervenire motu proprio (II, art. 26). Infatti, dopo essere arrivati ad una determinazione chiara, le nuove Norme prevedono che «il Dicastero si riserva, in ogni caso, la possibilità di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno» (II, art. 22, § 3) e chiedono al Vescovo di «continuare a vigilare» (II, art. 24) per il bene dei fedeli.

I. ORIENTAMENTI GENERALI -6. Tuttavia, si verificano talvolta fenomeni (ad es.: asserite apparizioni, visioni, locuzioni interiori o esterne, scritti o messaggi, fenomeni legati a immagini religiose, fenomeni psicofisici e di altra natura) che sembrano oltrepassare i limiti dell’esperienza quotidiana e che si presentano come aventi presunta origine soprannaturale. Parlare in modo accurato di tali eventi può superare le capacità del linguaggio umano (cfr. 2Cor 12,2-4). Con l’avvento dei moderni mezzi di comunicazione, tali fenomeni possono attirare l’attenzione o suscitare la perplessità di numerosi credenti e la loro notizia può diffondersi assai rapidamente, per cui i Pastori della Chiesa sono chiamati ad affrontare con sollecitudine tali eventi, cioè, ad apprezzare i loro frutti, a purificarli da elementi negativi o a mettere in guardia i fedeli dai pericoli ( conforme l’intenzione di preghiera proclamata dal nostro Monsignor Salvo Priola il 3/9/2023) che ne derivano (cfr. 1Gv 4,1).

15. Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali è fatto sin dall’inizio dal Vescovo diocesano, o eventualmente da altra autorità ecclesiastica di cui ai successivi artt. 4-6, in dialogo con il Dicastero. In ogni caso, non potendo mai mancare una particolare attenzione orientata al bene comune di tutto il Popolo di Dio, «il Dicastero si riserva comunque […] la possibilità di valutare gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l’uso che ne viene fatto».[17] Non si deve ignorare che a volte il discernimento può occuparsi anche di delitti, manipolazioni delle persone, danni all’unità della Chiesa, profitti economici indebiti, gravi errori dottrinali, ecc., che potrebbero provocare scandali e minare la credibilità della Chiesa.

II. PROCEDURE DA SEGUIRE -Art. 1 – Spetta al Vescovo diocesano, in dialogo con la Conferenza episcopale nazionale, esaminare i casi di presunti fenomeni soprannaturali avvenuti nel proprio territorio e di formulare il giudizio finale su di essi, da sottoporre all’approvazione del Dicastero, compresa l’eventuale promozione di un culto o di una devozione ad essi legati.

Art. 4 – Qualora, sia in ragione del luogo di domicilio delle persone coinvolte nel presunto fenomeno, sia in ragione del luogo di diffusione delle forme di culto o comunque di devozione popolare, fosse implicata la competenza di più Vescovi diocesani, costoro, sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede, possono costituire una Commissione interdiocesana che, presieduta da uno dei Vescovi diocesani, provveda all’istruttoria a norma degli articoli seguenti. A tal fine possono servirsi anche dell’aiuto degli uffici preposti della Conferenza episcopale.

Art. 5 – Nel caso in cui i presunti fatti soprannaturali coinvolgano la competenza di Vescovi diocesani appartenenti alla stessa Provincia ecclesiastica, il Metropolita, sentita la Conferenza episcopale e il Dicastero per la Dottrina della Fede, su mandato del Dicastero, può assumere l’incarico di costituire e presiedere la Commissione di cui all’art. 4.

Art. 6 § 1 – Nei luoghi ove fosse costituita la Regione ecclesiastica di cui ai cann. 433-434 CIC, e i presunti fatti soprannaturali coinvolgessero quel territorio, il Vescovo Presidente chieda al Dicastero per la Dottrina della Fede lo speciale mandato per procedere.

§ 2 – In questo caso le procedure seguiranno, in analogia, quanto previsto nell’art. 5, osservando le indicazioni ricevute dal medesimo Dicastero.

Art. 8 § 1 – Il Vescovo diocesano[19] costituisca la Commissione d’indagine tra i cui membri vi siano almeno un teologo, un canonista e un perito scelto in base alla natura del fenomeno,[20] il cui fine non è giungere soltanto a una dichiarazione circa la veridicità dei fatti ma approfondire ogni aspetto dell’evento, così da fornire al Vescovo diocesano ogni elemento utile per una valutazione.

§ 2 – I membri della Commissione d’indagine siano di integra fama, di fede sicura, di dottrina certa, di provata prudenza e non siano coinvolti, né direttamente né indirettamente, con le persone o nei fatti oggetto di discernimento.

Art. 9 § 1Gli interrogatori siano svolti in analogia a quanto prescritto dalla normativa universale (cfr. Codici di Diritto canonico: cann. 1558-1571 CIC; cann. 1239-1252 CCEO) e siano condotti sulla base di domande formulate dal Delegato, dopo adeguato confronto con gli altri membri della Commissione.

§ 2 – La deposizione giurata delle persone coinvolte negli asseriti fatti soprannaturali sia resa alla presenza dell’intera Commissione o almeno di alcuni suoi membri. Quando i fatti del caso si basano su una testimonianza oculare, occorre esaminare i testimoni quanto prima possibile per beneficiare della vicinanza temporale all’evento.

§ 3 – I confessori delle persone coinvolte, che affermano di essere state protagoniste di fatti di origine soprannaturale, non possono testimoniare su tutta la materia che hanno conosciuto attraverso la confessione sacramentale.[21]

Art. 11§ 4 –  Qualora i presunti fatti straordinari fossero all’origine di problemi di ordine pubblico, il Vescovo diocesano collabori con l’autorità civile competente.

Art. 14 – Tra i criteri positivi non si tralasci di giudicare …..Art. 15 – Tra i criteri negativi si verifichino accuratamente..

Art. 19 – Terminata l’indagine, si trasmettano al Dicastero per la Dottrina della Fede tutti gli atti relativi al caso esaminato per l’approvazione finale.

Art. 21 § 1 – Ricevuta la risposta del Dicastero, salvo diversa indicazione da parte dello stesso, il Vescovo diocesano, d’intesa con il Dicastero, renderà noto al Popolo di Dio con chiarezza il giudizio sui fatti in questione.

§ 2 – Il Vescovo diocesano avrà cura di informare la Conferenza episcopale nazionale della determinazione approvata dal Dicastero.

Art. 23 § 3 – Sull’eventuale protrarsi di divulgazioni di scritti o messaggi, i legittimi Pastori vigilino a norma del can. 823 CIC (cfr. cann. 652 § 2; 654 CCEO), riprovando gli abusi e quanto arreca danno alla retta fede e ai buoni costumi o comunque sia pericoloso per il bene delle anime. A tal fine si può ricorrere all’imposizione di mezzi ordinari, tra cui i precetti penali (cfr. can. 1319 CIC; can. 1406 CCEO).

 Art. 26 – Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha la facoltà di intervenire motu proprio, in qualunque momento e stato del discernimento relativo ai presunti fenomeni soprannaturali.

Aggiungo che La  ConferenzaEpiscopale Siciliana ( DECRETO circa gli esorcismi e le preghiere di guarigione e di liberazione -Palermo, 14 maggio 2024) ha evidenziato in particolare  (“https://www.diocesimazara.eu/wp-content/uploads/CESi-Decreto-esorcismi.pdf):

 “L’influsso del demonio è bloccato coltivando una sana vita spirituale, con l’assidua frequenza ai sacramenti, la preghiera fervorosa e incessante, l’ascolto docile della Parola di Dio. In alcuni casi particolari la Chiesa è chiamata a liberare gli oppressi mediante le preghiere di liberazione e anche la pratica dell’esorcismo. Bisogna attentamente discernere se si tratti di una reale presenza diabolica oppure di un disturbo fisico o di una malattia psichica. In questi ultimi casi la preghiera di esorcismo è da evitare perché arrecherebbe ulteriori danni alla salute dei fedeli. A tal fine è sempre bene ricercare la collaborazione di medici e specialisti capaci di affiancare il sacerdote in un sano ed equilibrato discernimento. «Molto diverso è il caso di malattie, soprattutto psichiche, la cui cura rientra nel campo della scienza medica. È importante, quindi, accertarsi, prima di celebrare l’esorcismo, che si tratti di una presenza del maligno e non di una malattia» (CCC 1673)…..”

Infine la Diocesi di Mazara del Vallo ha sottolineato il 24 Maggio 2024  :

“Da un’analisi della Conferenza episcopale siciliana è stato evidenziato il continuo aumento di fedeli che si recano da sacerdoti, e a volte anche da laici, per chiedere di essere liberati da presunte possessioni e/o infestazioni diaboliche causate, a loro dire, da malefici e fatture. A questa crescente richiesta tentano di rispondere dei sacerdoti, animati da slancio pastorale nel recare conforto e aiuto alle persone bisognose. Essi le accolgono, ascoltano e benedicono. Alcuni sacerdoti, tuttavia, non agiscono in maniera uniforme e coordinata, intervenendo in vari modi con la celebrazione di sante messe, recitando preghiere di liberazione e di guarigione e, in qualche caso, praticando preghiere di esorcismo. Talvolta le preghiere di liberazione sono recitate nelle chiese davanti all’Eucarestia solennemente esposta, in adunanze pubbliche, con il rischio di alta spettacolarizzazione e con il pericolo di grave disorientamento dei presenti….”

In attesa delle vostre opinioni, positive e negative, sperando di essere stato utile e chiaro, auguro pace, salute e serenità a tutti i fedeli  cattolici cristiani, laici e chierici, nonchè ai non credenti.

151.11.48.50