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Il dott. Trombetta illustra alcuni casi riguardanti la nullità matrimoniale

Il giurista F. Trombetta, tutor del gruppo diocesano “Il buon Pastore” di Palermo, illustra i tratti comuni fra esame prematrimoniale ed indagine pregiudiziale alla causa di nullità matrimoniale: “Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di pornéia, e ne sposa un’altra, commette adulterio  (Mt 19, 9)”

L’avv. Bellafiore spiega la nullità matrimoniale nelle coppie seguite dal gruppo ‘buon Pastore’

Domenica 25 settembre nell’arcidiocesi di Palermo prende avvio il percorso pastorale/canonico per le coppie di fedeli divorziati e separati, organizzati dal gruppo diocesano ‘Il buon pastore’ (sezione dell’Ufficio Pastorale familiare, http://www.pastoralefamiliare.arcidiocesi.palermo.it/il-buon-pastore), secondo le indicazioni del capitolo 8 dell’esortazione apostolica ‘Amoris Laetitia’:

“Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia ‘immeritata, incondizionata e gratuita’. Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo! Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione si trovino”.

Partendo da questo assunto abbiamo contattato Sergio Bellafiore, avvocato civilista e patrocinatore canonico nei tribunali ecclesiastici per chiedere quali vizi di nullità ha riscontrato nei matrimoni canonici delle coppie seguite dal gruppo diocesano ‘Il buon Pastore’ di Palermo:

“Le cause di nullità matrimoniale introdotte presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo di Palermo (TEIS) hanno riguardato: l’esclusione della sacramentalità ed, in subordine, dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale (can. 1101 §2 del C.D.C.) ; l’esclusione della sola indissolubilità del vincolo; il grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n.2 C.D.C.); la mancanza di dispensa nei casi di matrimoni tra consanguinei (can. 1091 C.D.C.), caso quest’ultimo ormai molto raro a verificarsi. Questi i casi e le cause che, quale avvocato canonista con patrocinio ecclesiastico su tutto il territorio italiano, ho personalmente introdotto presso il TEIS”.

E’ stato utile per le cause l’atto istruttorio di collegamento pastorale-canonico, elaborato dal tutor prof. Francesco Trombetta, unico in giurisprudenza?

“Il Motu Proprio di papa Francesco ‘Mitis Judex Dominus Iesus’ (MIDI) prevede, all’art 3 delle regole procedurali per la trattazione, che le diocesi possano costituire strutture stabili per assicurare una consulenza previa ai fedeli. Il Gruppo Pastorale Canonico coordinato, con la guida spirituale del parroco, p. Cesare Rattoballi, dal prof. Francesco Trombetta e dalla moglie Marcella Varia, non solo fornisce alle coppie divorziate e risposate una consulenza giuridica, un percorso pastorale ed il discernimento in foro interno, ma anche un patrocinio canonistico circa la possibilità di introdurre una causa di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico competente.

In tal senso il documento ideato e redatto dal prof. Trombetta, giurista, depositato in allegato assieme al libello introduttivo della causa di nullità matrimoniale, è stato certamente utile, perché certifica il percorso pastorale posto in essere dalla coppia nell’ambito di una struttura diocesana presso la parrocchia ‘Annunciazione del Signore’ di Palermo, evidenziando, altresì, un ‘dubbio’ giuridico-canonista circa la validità del matrimonio”.

Quali sono i profili pastorali nel processo di nullità matrimoniale? 

“Come ricordato da tutti i provvedimenti e nelle norme canoniche e, da ultimo, nel MIDI, il processo canonico di nullità matrimoniale è un processo volto precipuamente alla cura delle anime dei fedeli ed a riconciliare gli stessi con la Chiesa ed i sacramenti.

Il processo stesso è uno strumento pastorale per verificare la effettiva sacramentalità delle celebrazione e – nel caso si accerti che uno degli elementi giuridici previsti dal diritto canonico per il sacramento del matrimonio non sia presente – dichiarare la nullità del matrimonio stesso per un vizio di nullità o la presenza di un impedimento non dispensato o non dispensabile. In tal modo il processo è finalizzato a riconoscere ai fedeli lo stato di libero e riaccostarli pienamente ai sacramenti, completando un iter pastorale iniziato con il riavvicinamento alla Chiesa ed alle sue strutture pastorali e di consulenza”.

 Le coppie seguite dal vostro gruppo scelgono le cause di divorzio o quelle di nullità? Quali sono le loro motivazioni?

“La celebrazione di un matrimonio cd concordatario (dai concordati lateranensi tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica, cfr. art. 82 Accordo di Villa Madama, art. 2 Legge n. 218/95 e successive modifiche ed integrazioni Sent. C.A. Perugia n. 11/2015, artt. 796, 797 CPC) comporta la celebrazione di due distinti matrimoni con un unico rito. Dopo la celebrazione, tuttavia, la disciplina giuridica dei due matrimoni celebrati diverge: il matrimonio civile e quello cattolico vengono regolati rispettivamente dal diritto civile dello stato Italiano e dal diritto canonico della Chiesa.

Questo momento di scissione può trovare un nuovo punto di incontro con il procedimento di delibazione (adottato dalla competente Corte d’Appello) con il quale lo Stato Italiano può accogliere la sentenza di nullità matrimoniale esitata dai tribunali ecclesiastici e riconoscere la nullità del matrimonio anche in sede civile, efficace anche per lo Stato Italiano. In tali casi la delibazione ben potrebbe sostituire il divorzio civile che non sarebbe più necessario ( fatte salve le doverose eccezioni).

Molte coppie e molti avvocati civilisti forse non conoscono tale diversa possibilità rispetto al divorzio, per cui il divorzio ( sempre preceduto da una sentenza di separazione coniugale del competente Tribunale civile) è ancora molto praticato ed il gruppo pastorale si occupa in generale di tutte le coppie con problemi familiari, comprese quelle conviventi, ma precipuamente delle coppie divorziate e risposate civilmente”.

Il prof. Trombetta spiega il valore della sentenza di nullità matrimoniale dall’Amoris Laetitia

Per la prima volta, conformemente al capitolo 8 dell’esortazione apostolica ‘Amoris Laetitia’ ed al motu proprio ‘Mitis Iudex Dominus Iesus’ di papa Francesco, un fedele assistito dal gruppo canonico-pastorale ‘Il buon Pastore’ dell’arcidiocesi di Palermo (Ufficio pastorale familiare, direttori mons. Alerio Montalbano e coniugi proff. Giovanni ed Antonella Pillitteri) con sede presso la parrocchia ‘Annunciazione del Signore’ di Palermo, creato dai coniugi Trombetta per i fedeli separati, divorziati (risposati o conviventi) nel 2013 con la guida spirituale di p. Cesare Augusto Rattoballi (è stato il confessore del giudice Paolo Borsellino), con il supporto psicoterapeutico e convegnistico  di p. Giovanni Salonia (noto in tutto il mondo cattolico, accademico, conventuale e professionale), con la collaborazione tecnologica e teologica  del dott. Diego Talluto, con il patrocinio, in particolare, dell’avvocato canonista/civilista/cassazionista Sergio Bellafiore, ha ottenuto una sentenza di nullità matrimoniale dopo 6 mesi dalla presentazione del libello, suffragata anche da un determinante ed efficace attestato giuridico-pastorale elaborato dal prof. Francesco Pietro Trombetta e sottoscritto dal team, allegato alla documentazione probatoria, adesso riconosciuto formalmente dalla giurisprudenza ecclesiastica come rilevante sul piano giuridico e pastorale ( in attesa di altre 3 sentenze in merito).

Al Tutor del Gruppo diocesano prof. Trombetta ( plurilaureato, giurista, dirigente emerito Magistr. Corte dei conti,  in possesso del Titolo di  teologia di Base, conseguito con la massima votazione presso il Centro diocesano STB San Luca Evangelista di Palermo), chiediamo di spiegarci quale valore ha questa recentissima sentenza di nullità matrimoniale:

 “Il primo  pronunciamento giurisdizionale che riconosce la rilevanza canonico-pastorale di un Atto giuridico-ecclesiastico (allegato alla documentazione probatoria) da me creato e che ho dedotto dall’interpretazione sistematica delle norme procedurali del motu proprio ‘Mitis Iudex Dominus Iesus’ e dai principi sanciti dal capitolo 8 dell’esortazione apostolica ‘Amoris Laetitia’. In questa sentenza di nullità matrimoniale per la prima volta in giurisprudenza il TEIS specifica che il dubbio sul vizio da cui potrebbe essere inficiato il matrimonio è stato ipotizzato per la prima volta dal gruppo ‘Il buon Pastore’ dell’arcidiocesi di Palermo durante il percorso di fede previsto espressamente dai citati documenti di papa Francesco (da me e mia moglie attivato presso la parrocchia ‘Annunciazione del Signore’ nel 2013, dopo le nostre risposte ufficiali al questionario ricevuto  dalla diocesi di Palermo, preparatorio del doppio Sinodo mondiale sulle famiglie 2014-2015)”.

Cosa comporta sul piano giuridico pastorale la sentenza?

“Essendo il nostro gruppo l’unico in Sicilia, per quello che mi risulta, ad avere assunto, con l’assistenza della SS. Trinità, la missione di seguire a 360 gradi talune tipologie di famiglie contemplate dai citati documenti ed avendo io e mia moglie, Marcella Varia, acquisito i titoli idonei sul piano giuridico e teologico, abbiamo cercato  di istituire il cosiddetto ‘ponte giuridico-pastorale’ durante le catechesi mensili da noi organizzate ‘ad hoc’, di cui siamo stati anche relatori, delegando anche altri docenti (compresi i direttori diocesani dell’Ufficio Pastorale familiare, coniugi proff. Antonella e Giovanni Pillitteri, il cui direttore chierico è Mons. Alerio Montalbano, vicario episcopale), teologi (del Centro accademico diocesano STB San Luca Evangelista di Palermo), canonisti (compresi giudici ecclesiastici) e psicoterapeuti (il più importante incontro in materia è stato quello svolto il 17/2/2019 insieme al nostro membro prof. p. Giovanni Salonia, noto in tutto il mondo cattolico, accademico e professionale) chierici e laici (il nostro membro accolito episcopale Diego Talluto) a redigere ed illustrare relazioni in merito; questo mese con questa sentenza  la nostra speranza è diventata una realtà che può essere emulata in tutto il mondo cattolico”. (cfr. http://www.pastoralefamiliare.arcidiocesi.palermo.it/il-buon-pastore/ ).

Perché un percorso di fede per divorziati risposati?

“Forse non tutti sanno che nel 325 il Concilio di Nicea prevedeva questo  percorso di fede per coloro che avevano tale status ( cfr. canone 8- i catari ), canone mai abrogato dai successivi concili (per ultimo il Concilio Vaticano II del 1965), che esso è anche contemplato dall’esortazione apostolica del 1981 ‘Familiaris Consortio’, confermato, ripeto, dal motu proprio ‘Mitis Iudex Dominus Iesus’ (8/12/2015) e da ‘Amoris Laetitia’ (19/3/2016). Pertanto, come evidenzia papa Francesco, possono esistere delle circostanze attenuanti e scriminanti, previste anche dal vigente Codice di Diritto canonico, dal Catechismo della Chiesa Cattolica e dal motu proprio ‘De concordia inter Codices’, in presenza delle quali la responsabilità morale dei fedeli divorziati risposati può essere attenuata o addirittura eliminata e vivere, seguendo il percorso di fede formativo ed effettuando con il sacerdote il discernimento in foro interno (il  nostro assistente spirituale è il parroco don Cesare Augusto Rattoballi della menzionata parrocchia, già confessore unico del giudice Paolo Borsellino) in grazia di Dio, con eventuale ricezione eucaristica ed attivando la causa di nullità in presenza di un “vizio” sancito dal CIC (cioè se deduco il dubbio del  “fumus boni iuris” della  sussistenza dei presupposti giuridici in merito tramite i loro interventi dopo le nostre catechesi, di cui successivamente riferisco al nostro membro avv. canonista/civilista Sergio Bellafiore per eventuale predisposizione del libello da presentare al competente Tribunale ecclesiastico)”. Orientamento acclarato da “ Le valutazioni  del Cardinale G. Ravasi: https://www.famigliacristiana.it/Il termine greco “pornéia “( Vangelo secondo Matteo 19,9),  anche se non era in uso allora questa fattispecie giuridica, si riferisce ad una dichiarazione di nullità del matrimonio…..”

Perché è sorto il gruppo pastorale ‘Il buon Pastore’?

“Dopo aver partecipato per molti anni insieme a mia moglie al Cammino neocatecumenale ed a quello carismatico del Rinnovamento nello Spirito abbiamo seguito quello predisposto ad hoc dal gruppo diocesano ‘Pozzo di Sicàr’ di cui diventammo parte attiva e fattiva, determinante per  comprendere che per conoscere meglio il nostro creatore avevamo la necessità di frequentare un corso istituzionale di Teologia che ci consentisse di declinarla e coniugarla meglio con il Diritto al fine di costituire ‘cum grano salis’, in scienza e coscienza, un nostro gruppo (finora abbiamo accompagnato 25 coppie, di cui abbiamo documentato anche il direttore nazionale della Pastorale familiare della CEI Padre fr. Marco Vianelli, giudice ecclesiastico, ricevendo via mail  il Suo plauso) che approfondisse concretamente (caso per caso) le fragilità familiari valorizzate dal Pontefice in “Amoris Laetitia” (2021-2022 celebrazione 5 anni) e nel “MIDI”.

Quale discernimento contemplato dal cap. 8 di ‘Amoris Laetitia” è stato attuato dal 2013?

“La ratio è costituita da un sincero esame di coscienza personale, di coppia e con il nostro Sacerdote Don Cesare, fondato sui propri comportamenti prima, durante e dopo le nozze in chiesa e le successive in municipio con altro soggetto; a volte  scoprono, riflettendo in merito  anche durante le nostre catechesi, che la persona con cui ritrovano la fede in Dio è quella con la quale seguono il nostro percorso, tuttavia è anche capitato in tale contesto che  qualche coppia convivente interrompe il rapporto e ritorna dal coniuge sposato in chiesa…”.

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