Tag Archives: Midi

L’avv. Bellafiore spiega la nullità matrimoniale nelle coppie seguite dal gruppo ‘buon Pastore’

Domenica 25 settembre nell’arcidiocesi di Palermo prende avvio il percorso pastorale/canonico per le coppie di fedeli divorziati e separati, organizzati dal gruppo diocesano ‘Il buon pastore’ (sezione dell’Ufficio Pastorale familiare, http://www.pastoralefamiliare.arcidiocesi.palermo.it/il-buon-pastore), secondo le indicazioni del capitolo 8 dell’esortazione apostolica ‘Amoris Laetitia’:

“Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia ‘immeritata, incondizionata e gratuita’. Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo! Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione si trovino”.

Partendo da questo assunto abbiamo contattato Sergio Bellafiore, avvocato civilista e patrocinatore canonico nei tribunali ecclesiastici per chiedere quali vizi di nullità ha riscontrato nei matrimoni canonici delle coppie seguite dal gruppo diocesano ‘Il buon Pastore’ di Palermo:

“Le cause di nullità matrimoniale introdotte presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo di Palermo (TEIS) hanno riguardato: l’esclusione della sacramentalità ed, in subordine, dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale (can. 1101 §2 del C.D.C.) ; l’esclusione della sola indissolubilità del vincolo; il grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n.2 C.D.C.); la mancanza di dispensa nei casi di matrimoni tra consanguinei (can. 1091 C.D.C.), caso quest’ultimo ormai molto raro a verificarsi. Questi i casi e le cause che, quale avvocato canonista con patrocinio ecclesiastico su tutto il territorio italiano, ho personalmente introdotto presso il TEIS”.

E’ stato utile per le cause l’atto istruttorio di collegamento pastorale-canonico, elaborato dal tutor prof. Francesco Trombetta, unico in giurisprudenza?

“Il Motu Proprio di papa Francesco ‘Mitis Judex Dominus Iesus’ (MIDI) prevede, all’art 3 delle regole procedurali per la trattazione, che le diocesi possano costituire strutture stabili per assicurare una consulenza previa ai fedeli. Il Gruppo Pastorale Canonico coordinato, con la guida spirituale del parroco, p. Cesare Rattoballi, dal prof. Francesco Trombetta e dalla moglie Marcella Varia, non solo fornisce alle coppie divorziate e risposate una consulenza giuridica, un percorso pastorale ed il discernimento in foro interno, ma anche un patrocinio canonistico circa la possibilità di introdurre una causa di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico competente.

In tal senso il documento ideato e redatto dal prof. Trombetta, giurista, depositato in allegato assieme al libello introduttivo della causa di nullità matrimoniale, è stato certamente utile, perché certifica il percorso pastorale posto in essere dalla coppia nell’ambito di una struttura diocesana presso la parrocchia ‘Annunciazione del Signore’ di Palermo, evidenziando, altresì, un ‘dubbio’ giuridico-canonista circa la validità del matrimonio”.

Quali sono i profili pastorali nel processo di nullità matrimoniale? 

“Come ricordato da tutti i provvedimenti e nelle norme canoniche e, da ultimo, nel MIDI, il processo canonico di nullità matrimoniale è un processo volto precipuamente alla cura delle anime dei fedeli ed a riconciliare gli stessi con la Chiesa ed i sacramenti.

Il processo stesso è uno strumento pastorale per verificare la effettiva sacramentalità delle celebrazione e – nel caso si accerti che uno degli elementi giuridici previsti dal diritto canonico per il sacramento del matrimonio non sia presente – dichiarare la nullità del matrimonio stesso per un vizio di nullità o la presenza di un impedimento non dispensato o non dispensabile. In tal modo il processo è finalizzato a riconoscere ai fedeli lo stato di libero e riaccostarli pienamente ai sacramenti, completando un iter pastorale iniziato con il riavvicinamento alla Chiesa ed alle sue strutture pastorali e di consulenza”.

 Le coppie seguite dal vostro gruppo scelgono le cause di divorzio o quelle di nullità? Quali sono le loro motivazioni?

“La celebrazione di un matrimonio cd concordatario (dai concordati lateranensi tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica, cfr. art. 82 Accordo di Villa Madama, art. 2 Legge n. 218/95 e successive modifiche ed integrazioni Sent. C.A. Perugia n. 11/2015, artt. 796, 797 CPC) comporta la celebrazione di due distinti matrimoni con un unico rito. Dopo la celebrazione, tuttavia, la disciplina giuridica dei due matrimoni celebrati diverge: il matrimonio civile e quello cattolico vengono regolati rispettivamente dal diritto civile dello stato Italiano e dal diritto canonico della Chiesa.

Questo momento di scissione può trovare un nuovo punto di incontro con il procedimento di delibazione (adottato dalla competente Corte d’Appello) con il quale lo Stato Italiano può accogliere la sentenza di nullità matrimoniale esitata dai tribunali ecclesiastici e riconoscere la nullità del matrimonio anche in sede civile, efficace anche per lo Stato Italiano. In tali casi la delibazione ben potrebbe sostituire il divorzio civile che non sarebbe più necessario ( fatte salve le doverose eccezioni).

Molte coppie e molti avvocati civilisti forse non conoscono tale diversa possibilità rispetto al divorzio, per cui il divorzio ( sempre preceduto da una sentenza di separazione coniugale del competente Tribunale civile) è ancora molto praticato ed il gruppo pastorale si occupa in generale di tutte le coppie con problemi familiari, comprese quelle conviventi, ma precipuamente delle coppie divorziate e risposate civilmente”.

151.11.48.50