Quesito giuridico (civilistico-amministrativo-tributario-canonico) sulla compatibilità del «MOTU PROPRIO» (2023) “Il diritto nativo: il patrimonio della Sede Apostolica” con il can. 1258 CIC, l’art. 831 CC, la L. 127/97 ed il D.lgs. n. 117/2017 s.m.i.

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                                                        1-INTRODUZIONE

“Su tutti i beni  delle Associazioni religiose e degli enti ecclesiastici, delle  diocesi, delle parrocchie, dei conventi, ecc. , la Santa Sede  è la titolare esclusiva  del diritto di proprietà e di altri diritti reali, legittimata ad esercitare i diversi tipi di controllo sui medesimi essendo diventati i soggetti preposti da Febbraio 2023 semplici amministratori/gestori ???”

 Riteniamo, sommessamente, che per pervenire ad una risposta esaustiva conforme ai 2 ordinamenti giuridici (civile e canonico) sia necessaria la disamina (e la menzione) dei più importanti documenti riguardanti il Diritto canonico patrimoniale (revisionato dal Pontefice), il Diritto  italiano ( Associazioni, Persone giuridiche pubbliche e private), il sistema dei controlli ( amministrativi, contabili, fiscaliecc.), la normativa e la giurisprudenza (della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ) sulle conseguenziali procedure amministrative e sulle eventuali responsabilità (penali, erariali e civili) sancite dai Codici dello Stato italiano e dal Codice di Diritto canonico recentemente modificato in materia.                   

Sul fondamento del combinato disposto del  Can. 1258 del Codice di Diritto canonico (“Nei canoni seguenti con il nome di Chiesa s’intende non soltanto la Chiesa universale o la Sede Apostolica, ma anche qualsiasi persona giuridica pubblica nella Chiesa, a meno che non risulti diversamente dal contesto o dalla natura delle cose”) e dell’art. 831 del Codice Civile italiano (in prosieguo), riteniamo utile  illustrare prodromicamente   una sintetica disamina civilistica e tributaria dell’ Associazione, in particolare della   “ONLUS/ETS” ( forma assunta anche  da molti enti  religiosi e laici  sotto l’egida della Chiesa cattolica), elaborata dal mio ex studente, ministrante, laureato in Giurisprudenza alla LUMSA, dove si studiano anche discipline teologiche, il 7 Dicembre 2022, Dott. P. Avv. Giuseppe Di Giacinto, primo classificato a Marzo 2023 al concorso per tirocinante giudiziario per 18 mesi presso la Corte d’Appello (con la votazione di 110/110 e la lode, con una brillante tesi ad hoc sui  poteri amministrativi degli enti pubblici , con 2  menzioni accademiche, rientrante in tale problematica, “ estratto pubblicato” https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diritto.it%2Fi-ritardi-della-pubblica-amministrazione%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Vnelz671I-PlL2jJirCc-kJIlQXANvaAnT0KMIy0DABJXLHE9liN8bUY%23.Y_SLaQsaFXA.whatsapp&h=AT2lC6acUVItiX73MC74cse0mMY62z0qVbvQ3vNkBk-S1GwiwsNzD0HUCaCI84mkTf3Dyl6ASgjKJXdSs0VBtqtBMYUPRD7DNw3NcKQ1UmkNESKTjp7WpbTWA0mB5YJPOtOt&__tn__=H-R&c[0]=AT1v7t9RjXCcvdiBz2vnqe3apg4-ANqt8AbsBXbs1m4DKHoPjCQg7rHBlo13oMpKDPU5n_cWLP-cWnDkp5Kgr1jc2qJiP-RP6EuWDwFE4CL9WMfoTLBJagaxF4qlfdQ3LGYWi3ej7ZYjfMf-oNx5sZLaDkH8jCJnWNoUusn5zWa-DergEHw ”) sui cui fondamentali   principi  canonici vigenti in materia ho qui già pubblicato 2 articoli nei quali ho anticipato, in occasione della prematura morte (12 Gennaio 2023) del mio amico di sempre frate laico Biagio Conte, fondatore della prima “associazione religiosa  di fedeli laici a Palermo”, la vicenda giuridica “de qua” (https://www.korazym.org/85437/il-prof-francesco-trombetta-racconta-biagio-conte/              https://www.korazym.org/85448/il-prof-francesco-trombetta-racconta-biagio-conte-2/ :       ‘Associazioni dei fedeli’  ex Cann. 298 – 329 CIC) che adesso preliminarmente espongo come introduzione alla nostra tematica imperniata peculiarmente sull’interpretazione sistematica delle seguenti norme introdotte dal Pontefice il 20 Febbraio 2023:

 “Nessuna Istituzione o Ente può pertanto reclamare la sua privata ed esclusiva proprietà o titolarità dei beni della Santa Sede, avendo sempre agito e dovendo sempre agire in nome, per conto e per le finalità di questa nel suo complesso, intesa come persona morale unitaria, solo

rappresentandola ove richiesto e consentito negli “ordinamenti civili” (art. 831 Codice Civile italiano -Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto:

  “I beni degli  enti  ecclesiastici  sono  soggetti  alle  norme  del presente codice, in quanto non e’ diversamente disposto  dalle  leggi speciali che li riguardano. Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del  culto  cattolico, anche se appartengono a privati, non possono  essere  sottratti  alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a  che  la destinazione stessa non sia cessata in conformita’ delle leggi che li riguardano”, di tale norma, di quelle connesse e del can. 1258 CIC, nei prossimi articoli su KORAZYM effettueremo una comparazione con questo nuovo Motu Proprio %3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Fit%2Fmotu_proprio%2Fdocuments%2F20230220-il-diritto-nativo.html%3Ffbclihttps://l.facebook.com/l.php%u=https3DIwAR1BzL3HXgo4QQs5aH8LlTPAKU8871Y_-Mhy9kWzvqLWsPY5PfL5JLDuLa4&h=AT0Mv5f0b4ZzLEtXYeAK5pHUdIZLC7D08B08jB-“Il diritto nativo “, indipendente dal potere civile, della Santa Sede di acquistare beni temporali (CJC c. 1254 e 1255)….6dlUTXNnF_Lcfa-C7jWaG68TBHRdS3zrHzit8vOQwSLWN0ANaHksh6JzoMMkv1WCXMA4RHQyoogQvZ0-MyJ6VN3_iEZoJo&__tn__=H-R&c[0]=AT0m17x2k-oidqToOrJWrBUGgj4bkzpCIHPt3t-3Jb4fjuyzQM85CDtguR0od6VSXEkJlyk4yc9SqS8otcfVeY95mQAfaEKxBXD96o4y0gDKpnbZMiYMecW7C9xm3HBummFJEQT0GugsFArahkWl5F5LF3Yc1lto8gxvQAr7npeBraiTbf5).

 I beni sono affidati alle Istituzioni e agli Enti perché, quali pubblici amministratori e non proprietari, ne facciano l’uso previsto dalla normativa vigente, nel rispetto e con il limite dato dalle competenze e dalle finalità istituzionali di ciascuno, sempre per il bene comune della Chiesa (sorge la necessità istituzionale, pertanto, di constatare la sua compatibilità giuridica  con il testo “ I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA”  in riferimento anche  alle   norme sancite dal can. 1258 CIC e dalla citata normativa statuale :

 “https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Farchive%2Fcod-iuris-canonici%2Fita%2Fdocuments%2Fcic_libroV_1254-1258_it.html%3Ffbclid%3DIwAR3pjPhYuV1rp-8ZMR2rPjnFj-0rD_i6hhqulpHT7gQOgVRaPsA1MOmxFEE&h=AT0yG4VoA45sn1VoS3jsd9-xoum9315OSRWB-aU-KwpTShdBFGa2LsgsIaDLY3pythtY0Mc1mfCnUrTxdwqr0o264AyhLvonKpg3GL8VXgK9PqujdJLlr80lFFRBhA44Ekkm&__tn__=H-R&c[0]=AT14L9TYz3IljFZGMfzmQ_BvdOxuCCpE4yRpfR_IXZOdkCxGYeb3gvvbkKUEngo5k6wfDuBAb0bhPq4fhwZfhVjurnylIt6XHSA93fueUubE8kBA0QEUX-lLEC7uGXdQUo923kD1P3QvHLAhjZPa0B-8YFSNz1N1lITHmOZHuIGXgxu57ayE “).

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente circa il patrimonio (tematica trattata in questo studio “PATRIMONIO ENTI ECCLESIASTICI: PUBBLICAZIONE GIURIDICA DELL’ UNIV. PONT. SANTA CROCE

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwivyLeyruX9AhX9hv0HHTKYB2sQFnoECBQQAQ%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fbib26.pusc.it%252Fcan%252Fp_martinagar%252FPubblicazioni%252Fpatrimoniale.htm%26usg%3DAOvVaw3lvf51lLx6OZb8GuNgNeQH%26fbclid%3DIwAR1fh1Sky2HtxYTrybUpLqX0LbSI61XZZiYLt0qu46tFglc7QCeo-Fr-6y8&h=AT1y7lYDhGvZpcRyzO_cCtmUC9AXRZtMRsiBY6VGMfMRgTE__fUM3NV-ujhsKczH0hghJ-8wXHQjTyYLpeq5dhcPZCrKeaFYiWfsWJSleEaFu8A3LxDiTXZGUdhJLv1QZkPE&__tn__=R]-R&c[0]=AT14L9TYz3IljFZGMfzmQ_BvdOxuCCpE4yRpfR_IXZOdkCxGYeb3gvvbkKUEngo5k6wfDuBAb0bhPq4fhwZfhVjurnylIt6XHSA93fueUubE8kBA0QEUX-lLEC7uGXdQUo923kD1P3QvHLAhjZPa0B-8YFSNz1N1lITHmOZHuIGXgxu57ayE “)

 e gli investimenti degli Enti che fanno riferimento alla Santa Sede ( https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Froman_curia%2Finstitutions_connected%2Findex_it.htm%3Ffbclid%3DIwAR3lAIB0UMrTx6UdE6bN8uoTzrdJBeuC3eOvztf0Wn0m2_qULwFRjUoCrzU&h=AT3AgFJLIrnqjoOQRjgROqrolrYNKvaKDYvlvxoD6yCKOLavnStOf8N3rzMF-l4Do5bN6v0WHi5szT6gDoRHkrWZP-c_B3AJIbsK4WpP3Tjs-rTNwu1PXECg6bnZ0pImG0F0&__tn__=H-R&c[0]=AT1fpSFX3xcvpi3-JLG-U9MKFQVp7N2L9WjJ0yA_fKPpwBoIHcdzD40MaJIQJW5vgvKXMMh40XGXjZ4K5MvDxb1J5gisuMunYGA1JuQIQtLKkJFZCX7cwzYsItHa1b7ry9HsfXBIvrrrYCLxvKSJpwRdj5J-Gro0atfvPtCNQWVzBWlZ6BYz ) inclusi nella lista di cui allo Statuto del Consiglio per l’Economia. Una volta che sono stati loro affidati, gli enti (approfondiremo l’uniformità della disciplina canonica con la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, del  Consiglio di Stato e della Corte dei conti della Repubblica italiana sugli enti ecclesiastici :”https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD5_mxveX9AhVriv0HHVL2APMQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournals.uniurb.it%2Findex.php%2Fstudi-A%2Farticle%2Fdownload%2F1132%2F1031%2F4368&usg=AOvVaw1bWu1UqGbCQWSa-Lh4LmGA”) li amministrano con la prudenza che la gestione della cosa comune richiede e secondo le regole e le competenze che la Santa Sede si è data, di recente, con la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium    (cercheremo di individuare la coerenza giuridica con  le nuove  specifiche attribuzioni in merito: ”%2Fpraedicate-evangelium.html%3Ffbclid(%3DIwAR1_nVjvRHygymE0k-SCw3i_SiK6TAQHez_2wszXbDisQJ0dzQrAvuZWIYU&h=AT2h4t9oTf_sG2jt00sEV9CzJIforAYJMUAw148Tea02Q7Cy739Ril8uIF3OBHaBpKUtf_l5nc2m3PL9hD51rLDGfymYUFroid0qtfqZPWL1D8_gtQaPbga9g_oK3ebKIMGu&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT0WmpHf8Qw-AEGPjzW-4Fllh1ZMLSnocyPGvRftH5VDQKfWTB-S5a87qzGUf09qcA7Nz8bocBdC-MAJzDDOxu3eIQ21fOSFdYNCYogZ-rCxKYjL7pbxoRAdjMAOe3H9QBcXfW8my2_BQQD2Bmp1irlvq_aYV5NJt8axR8UGxFlhNVM6pKw3https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatoreromano.va%2Fit%2Fnews%2F2022-03%2Fquo-074 “) e, ancor prima, con il lungo cammino delle riforme economiche e amministrative (riguardanti anche il contenuto degli STATUTI DEI NUOVI ORGANISMI ECONOMICI costituenti organi di controllo, simili alla Corte dei conti, “https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Fit%2Fmotu_proprio%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20150222_statuti-segreteria-per-economia.html%3Ffbclid%3DIwAR2BSki_553Cfy83_X-4-j34qS8fHuEOUZ1VVWIZ1aEajYGl1SfgalGguM4&h=AT2dv2OwYitMd7y0adYnxZTVswZqfau9LcrvpTStUEWdUYSeuPdKQEeV84ABqpRd_PBSzcOs2OG7IAqMCzLisP3ci3m2vb1MbaNi-x_zgI6yiQQ0yM2MV5fqQxVRYAuKmp3I&__tn__=H-R&c[0]=AT00jwCs6pC3-39T4aNs_6hUnCWlXsB9pT1_8-5ZqUzJSXUZgX6zh69RDiRSncWqjPX1x1Z1HIl3jPf4GorFMB3fzJHZ3m5qYwKvmvRlHVbyJ9jb2ya1gWCry1xJTyR2mw_1xEnk3WL4KJCgYCiFB8OAR6fP6RarTB4vBpawfGRk-1HoltTQ”).

 Le associazioni non riconosciute: un esempio di istituzioni della solidarietà: le “ONLUS/ETS”

(a cura del Dott. P. Avv. Giuseppe Di Giacinto, ministrante, Tirocinante Giudiziario presso la  Corte d’ Appello)

Le associazioni non riconosciute (contemplate dal Codice canonico ex can. 1254 ss. e dal Codice civile ex art. 33 e ss.) rappresentano un lungimirante esempio di estrinsecazione del principio di solidarietà sancito all’interno dell’art. 2 della Costituzione dello Stato italiano. Parte della dottrina giuridica, infatti, si è spinta ad affermare che le associazioni non riconosciute rappresentano il prototipo di istituzione della solidarietà, con conseguente rilevanza giuridica e sociale (cfr. G.VECCHIO, Le istituzioni della solidarietà. Il sistema delle associazioni nel codice civile e nella legislazione speciale, Napoli, 1998, p. 18).

La disciplina normativa delle associazioni trova il suo fondamento costituzionale non solo nell’art. 2, ma anche nell’ art. 18, in particolare l ’art. 2 della Costituzione, come accennato, prevede il c.d. principio di solidarietà: la disposizione in commento, facendo riferimento alle formazioni sociali, le configura quali luoghi di espressione della personalità del singolo (cfr. G. VECCHIO, Le istituzioni della solidarietà, cit., pp. 20 – 21).

L’art. 18 della Costituzione, poi, in maniera esplicita e precisa, dispone che «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

L’espressa previsione, all’interno della Carta costituzionale di una disposizione che si rivolge a chiare lettere al fenomeno associativo, non può che essere interpretata nel senso della rilevanza che i Costituenti hanno attribuito alla summenzionata realtà sociale, luogo di aggregazione e di condivisione d’intenti ( in prosieguo specificheremo quelli sussistenti  anche negli ambiti ecclesiali).

La disciplina delle associazioni non riconosciute è prevista dalla legge ordinaria: il codice civile, infatti, dispone, all’art. 36 («Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute»), che «L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione».

Dalla lettera dell’art. 36 c.c., si ricavano, sulla base di una prima lettura, due aspetti di notevole rilevanza: da un lato la possibilità, per i privati (sia laici che chierici), di dare vita a delle formazioni sociali prive di personalità giuridica; dall’altro, ed è questo un aspetto di notevole rilevanza, di rimettere la regolamentazione di queste realtà agli accordi intercorrenti tra gli associati.

L’assenza di personalità giuridica deve essere letta nel seguente modo: accanto alle persone fisiche trovano collocazione gli enti (statali ed ecclesiastici), i quali possono presentare l’elemento della personalità giuridica. Tale possibilità è estrinsecazione e valorizzazione di quanto previsto all’interno della nostra Costituzione: gli articoli 2, 3 e 18 Cost., infatti, prevedono il riconoscimento, da parte dello Stato, dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si manifesta la sua personalità, con la conseguenza che non si opera, «nell’ambito di detti soggetti plurindividuali, alcuna distinzione tra quelli dotati di personalità giuridica e quelli che ne sono privi» ( cfr. G. PONZANELLI, Le associazioni non riconosciute, Milano, 2016,p. 51).

Con riferimento alla natura giuridica dell’associazione non riconosciuta, non si può non segnalare la presenza di un animato dibattito dottrinale, il quale, nella sua visione maggioritaria, si è orientato nel senso di qualificare l’associazione non riconosciuta quale contratto consensuale, considerato che lo stesso si perfeziona mediante la mera manifestazione del consenso da parte di coloro che intendono associarsi.

A tale dato si aggiunga che non sussiste la previsione di una determinata forma ai fini della stipula del contratto di associazione, e, parimenti, non si prevedono requisiti formali ai fini dell’ adesione di ulteriori soggetti: la possibilità di far accedere, in seguito alla costituzione dell’associazione, nuovi soggetti, risulta essere collegata alla natura del contratto di associazione, il quale rientra a pieno titolo nella famiglia dei cc.dd. contratti aperti; l’assenza di vincoli di forma, poi, consente di poter aderire all’associazione mediante una manifestazione di volontà espressa in forma orale ( cfr.G. PONZANELLI, Le associazioni non riconosciute, cit., p. 64).L’associazione, così come brevemente configurata, può presentare la qualificazione giuridica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Si tratta di enti privati (civili e religiosi), come è intuibile dal nome, che perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale (a Palermo l’esempio più emblematico è costituito dalla “Associazione Missione di speranza e Carità “ fondata dal nostro fratello missionario laico Biagio Conte, supportato da sempre dal Prof. F. Trombetta, noto in tutto il mondo, prematuramente scomparso il 12 Gennaio 2023 a causa di una grave malattia).

Ad ogni modo, la portata operativa delle ONLUS varia, in quanto esistono delle realtà che operano all’interno del territorio nazionale, mentre altre si caratterizzano per la loro azione in ambito internazionale. Bisogna segnalare che oggi, in seguito alla riforma del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017), le ONLUS, oltre ad avere subito un mutamento terminologico (si parla, infatti, di enti del terzo settore – ETS), hanno parimenti subito una modifica in ordine alla regolamentazione normativa ( alla quale fa un richiamo implicito il nostro amato Papa nei suoi recenti, citati documenti magisteriali). La riforma del terzo settore ha dato alla luce il “Codice ad hoc” (d.lgs. n. 117/2017), il quale si è prefigurato l’obiettivo di regolare queste tipologie di enti.

L’art. 20 della riforma de qua, inoltre, ha previsto l’estensione della disciplina contenuta nel Codice anche agli ETS che assumono la qualificazione giuridica di associazioni o fondazioni ( esistenti, come adesso dimostrerà il mio Maestro Prof. F. Trombetta, anche in ambito ecclesiale ). Un ETS, dunque, rappresenta una tra le più alte espressioni del principio di solidarietà (art.2 Cost.), con la conseguenza che il legislatore ha inteso prevedere anche  una disciplina ( di natura tributaria) di favore,volta a garantire ed agevolare la formazione delle suddette realtà sociali.

Tale intuizione deriva dal medesimo d.lgs. 117/2017, il quale, all’art. 79, comma II, prevede che «Le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 (…) si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento.

I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari». Il comma 2 bis del medesimo art. 79, poi, puntualizza che «Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi».

Dalle disposizioni in commento si ricava che la legge non fa una distinzione tra attività poste in essere in favore dei soci e attività rivolte a non soci; inoltre, come è evidente dal dettato normativo, le prestazioni poste in essere dall’ETS possono essere a titolo gratuito od oneroso: in quest’ultimo caso, di notevole rilevanza è il compenso richiesto ai fini della fruizione del bene o del servizio. Le attività svolte dall’ente, infatti, avranno natura commerciale nell’ipotesi in cui le entrate risultano essere eccedenti rispetto la somma necessaria per la copertura dei costi sopportati.

Per completezza si  riportano i nuovi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali pubblicati recentissimamente in materia per i quali prossimamente possiamo attivare un dibattito con altri esperti, disponibili a confrontarsi con me ed il Prof. Francesco Trombetta ( che nella seconda parte la quale sarà qui pubblicata evidenzierà rilevanti vicende giuridiche integrative della mia relazione) al fine di esporre un panorama comparativo sempre più aggiornato in merito, utile ai chierici ed ai fedeli laici:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.foroeuropeo.it%2Faree-sezioni%2Fcassazione-massime-materie%2F1197-amministrativo-diritto-atti-concessioni%2F15458-patrimonio-dello-stato-e-degli-enti-pubblici-beni-degli-enti-ecclesiastici-ed-edifici-di-culto-edifici-destinati-al-culto-cattolico-corte-di-cassazione-sez-2-sentenza-n-10481-del-21-05-2015%3Ffbclid%3DIwAR0IOuh_F9HHvWRDTUnWhcwGr-a5jLHpxBCS3-Xfp3-r7yRhFHE_PnZGMeM&h=AT1ZPX1VkQcsGiEUfz_3wSY8vJamOqe0yRmbgIkyN7oicJ7Gd1G5emiyUlRTbErDELAJxCGOLZDyt973SG6HhVBerzoqcJ8Wtsl4xBCM0mzuXUFnJGmIiiLT38OHQpsVxpju&__tn__=H-R&c[0]=AT1bebP-6hSSNJR6VyeNURF6R8Yqb00eCnvPoWw8g-d8Gbu7a67EuLHKd89NNjaKZ21V5jbrWJnSHJuQlFDhWf8dN1rCvqXACYS-Hekq_KhwjmPq43eHxygmHA0M2pj1HwJ98e8yUrPSXxMG-dlSPvQA5eWoBtAFogIb4wF9jBdKNkCqy2kL

-https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.federnotizie.it%2Fgli-enti-religiosi-civilmente-riconosciuti-e-le-ultime-novita-in-tema-di-patrimonio-del-ramo-ets%2F%3Ffbclid%3DIwAR0xjDJLjsf5wCBUA-FcHYzTZZ0kKz-Ri18NJy0Vo9QAFANePLh1ul9K1V4&h=AT10o8_nqCxnFhx1H7rSxx9INF_Btpj22JkXgU1zLYVZD1UyIZN3DTHVZZCZdbhdL3-0_HbnEr6MV9qXzD6G6sU-7ZxxD8zTr3ZkxkcEScecjuhzy-ChvI48R72uDRqNpd8Q&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2tWUbAdvmhwj7KSvNXINQ6BaeViLmnxv99ZW6bOrgusxliCS87NNWDbGrhV88sl-hGIp2MKJa3e8APmH7Bg772iuoUPpl8CIW42ibsnlN_q3HwzRLr6UAzl25-_lOGmSDb5TKAKeHf_YSDrOzsR3SxwSTm3SsKZLOPaCO0G9ugHD09UAPZ

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