Il Giudice e il Corriere

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Prosegue l’interminabile saga 60SA, accompagnata dall’assordante silenzio dei media mainstream e vaticani sul “caso Becciu”. Questa volta, il siluro di un giudice di Sua Maestà, Master Davison colpisce l’ammiraglia della stampa italiana. Il segugio di Libero Quotidiano ha sepolto l’osso in questa vicenda a lato del “caso Becciu”. Con ogni giorno che passa, lo gridano pure le pietre: il Cardinale Angelo Becciu con l’affare 60SA non centra, neanche di struscio. Attualmente sotto processo nello Stato della Città del Vaticano con altri 9 imputati, ha sempre respinto le accuse, che rimangono senza uno spicciolo di prova. La verità è lenta ma arriva sempre a destinazione. Prima o poi.

Riportiamo di seguito l’articolo Corriere della Sera condannato a Londra. Per il giudice inglese non fa giornalismo a firma del caro amico Renato Farina, abile e tenace giornalista di lunga corsa, pubblicato oggi su Libero Quotidiano, con l’aggiunto di alcuni link e note. Riporta la sentenza del giudice della Sezione Media e Comunicazioni dell’Alta Corte di Giustizia di Londra, nel caso della notizia del finanziere Mincione sotto indagine data dal Corriere della Sera, violando il segreto istruttorio. Il giornale afferma: in Italia si fa (“secondo il diritto italiano la rivelazione dell’indagine di Roma nel primo articolo non era illegittima”, cioè era lecita). Il giudice Davison: qui non lo è ed è prassi inaccettabile, pagate le spese legali.

Raffaele Mincione.

Raffaele Mincione, finanziere italo-britannico classe 1965 di Pomezia, residente in Svizzera, nel 2009 ha fondato WRM Group, attivo tra proprietà privata, immobiliari e investimenti, con sedi a Londra, a Milano e in Lussemburgo. Con più di 20 anni di esperienza nella gestione degli investimenti e nel settore bancario, Mincione ha iniziato la sua carriera in Goldman Sachs International come responsabile del desk Italia. Successivamente ha lavorato presso Nomura International per poi spostarsi in Merrill Lynch a Londra e New York, dove è stato responsabile dell’area Europa e America Latina. Negli ultimi dieci anni ha collaborato con importanti società di investimento, banche e primari gruppi industriali in qualità di senior advisor e membro del consiglio di amministrazione. Mincione è rimasto coinvolto nel procedimento del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano relativa agli acquisti immobiliari – in particolare del palazzo al numero 60 di Sloane Avenue nella capitale del Regno Unito – effettuati dalla Segreteria di Stato di Sua Santità. Corriere della Sera, con Fiorenza Sarzanini, Mario Gerevini, Fabrizio Massaro, verranno processato a novembre 2022 in un tribunale inglese, per rispondere all’accusa di calunnia ai danni di Mincione. Ma questo procedimento avrà ripercussioni che andranno molto oltre. Il meglio deve ancora arrivare.

Corriere della Sera condannato a Londra
Per il giudice inglese non fa giornalismo
di Renato Farina
Libero Quotidiano, 17 agosto 2022


Il giudice inglese ha impartito in 8 pagine secche e ironiche, com’è nello stile della giustizia di Sua Maestà, una lezione di civiltà al Corriere della Sera e ai suoi giornalisti [1]. In sintesi: non si dà notizia di un’indagine su Tizio e Caio, facendone nome e cognome, senza interpellare l’interessato e comunque anticipando in edicola o sul web l’avviso di garanzia, modo sicuro per rovinare la reputazione di una persona. Direte: che c’entra l’Alta Corte di Sua Maestà? Pazienza e vedremo come e perché “Rizzoli Corriere della Sera Media Group Spa, Fiorenza Sarzanini, Mario Gerevini, Fabrizio Massaro” debbano intanto pagare le spese legali, e saranno chiamati nel prossimo novembre a difendersi in sede civile dall’accusa di diffamazione [2].

Nel linguaggio cinematografico e televisivo quel che abbiamo scoperto sui guai del Corriere della Sera a Londra è uno spin-off, una filiazione della trama principale. Nel nostro caso trattasi di un ramo fiorito per conto suo dal tronco del grande processo del millennio in corso in Vaticano sulle presunte mascalzonate connesse alla compravendita del Palazzo sito a Chelsea, London, numero 60 di Sloane Avenue. Per intenderci, stiamo parlando del processo chiamato impropriamente “Becciu” dal nome dell’imputato più famoso tra i dieci, laici ed ecclesiastici. Impropriamente due volte, perché il cardinale sardo con quel Palazzo non c’entra nulla. È vero che è stato privato da Francesco il 24 settembre del 2020 del diritto ad entrare nel prossimo Conclave con una “crocifissione cautelare”, ancora in corso. A spulciare però lettere e relazioni rintracciabili tra le 30mila pagine depositate dal Promotore di Giustizia (la Procura vaticana), si evince che il porporato di Pattada, al tempo dei maneggi su 60-Sloane Avenue (primavera 2019 e seguenti) non era in condizione di decidere alcunché sul “Palazzo dello scandalo”. Ne sapremo di più – si spera – da una fonte giudiziaria indipendente.

Infatti, come ha raccontato in esclusiva Libero lo scorso l’11 agosto scorso [e ripreso su questo Blog dell’Editore: QUI], tra poco partirà un processo parallelo sul Tamigi. Ma il sottoscritto, che ha firmato l’articolo, dev’essere stato anch’egli intossicato dal fumus persecutionis prodotto a tonnellate dai quotidiani del triangolo magico del potere (Torino, Milano, Roma). Così ho attribuito l’imputazione di corruzione a Raffaele Mincione, finanziere che aveva indicato per primo l’investimento nel mattone crimine per cui neppure il Professor Alessandro Diddi, Pm vaticano, si è mai sognato di chiedere il rinvio a giudizio. Errore di cui mi scuso [3], tanto più che Mincione, sicuro del suo retto agire, è colui che ha chiamato la Segreteria di Stato della Santa Sede davanti alla “Alta Corte d’Appello civile d’Inghilterra e del Galles” dove è stata condannata a pagare 300mila sterline, aprendo la strada a novità che promettono di essere sorprendenti.

Osso sepolto

La premessa si è fatta lunga, ma necessaria per capire come ci è finito tra le mani qualcosa che se ne stava nascosto come una talpa nel sottosuolo delle notizie che siccome danneggiano la Voce del padrone sono silenziate. Il fatto è che gli avvocati di Mincione, il giorno di Ferragosto, mi hanno via pec preannunciato querela se non mi fossi corretto. Accertato il mio errore, cui ho appena rimediato [4], ho cercato di capire se quelli promessi dai legali di Mincione fossero, come spesso capita, tuoni senza fulmini. Ho consultato “Bailii”, dove le sentenze inglesi (non le carte segretate!) sono attingibili in totale trasparenza [5]. Ed ecco l’osso sepolto.

La sentenza è stata depositata e resa pubblica dal giudice, l’Onorevole Master Davison, lo scorso 12 agosto, al termine del primo round tra le parti, cioè Mincione contro Corriere & C. L’8 novembre del 2019 Fiorenza Sarzanini aveva pubblicato sul Corriere della Sera, cartaceo e Web, un presunto scoop: “Roma, la truffa del palazzo venduto al Vaticano con i soldi di Enasarco”. In base a “fonti confidenziali” l’attuale vicedirettrice del quotidiano affermava (e afferma ancora: il testo è ancora su Internet) che Mincione è indagato per “associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla truffa”. Segue altro articolo sul Web, ad opera di Mario Gerevini e Fabrizio Massaro in cui si accusa Mincione di essersi “appropriato indebitamente di parte del denaro (200 milioni di dollari) investiti dal Vaticano” sempre in relazione a 60-Sloane [6].

Il giudice manifesta addirittura stupefazione per il costume italiano di pubblicare sui giornali avvisi di garanzia prima che dell’essere indagato sia informato il diretto interessato. Tutto questo Mr. Davison se l’è trovato sotto il naso, tranquillamente rivendicato come prassi del rito giornalistico italiano, e perciò impunito e accettato. Questa tesi gli è stata proposta senza alcun rossore nel parere pro-veritate di un avvocato del nostro Paese, nell’udienza del 27 luglio scorso dai legali inglesi dei Defendants (Convenuti). In questa fase del rito civile inglese non siamo ancora al giudizio di merito, se cioè ci sia stata o no diffamazione. Intanto l’Alta Corte della Giustizia di Sua Maestà, Sezione Media e Comunicazioni, ha sentenziato che il cittadino italo-britannico Raffaele Mincione, residente a Londra, ha pieno diritto a farsi valere in Inghilterra, ha tacciato di “genericità” le argomentazioni dei Convenuti e toccherà ad essi rifondere le spese legali a Mincione, che saranno quantificate a settembre ma che – ci siamo informati – supereranno le 30mila sterline.

Prassi inaccettabile

Davison ridicolizza le tesi corrieriste. Trascrive con un moto di trasalimento le parole dell’avvocato Adam Wolanski: [Le circostanze da tenere in considerazione da parte del giudice, ndr] “devono, ovviamente, includere gli standard legali e giornalistici applicabili in Italia nel momento della redazione e pubblicati degli articoli”. Ha affermato che se la tesi dell’Attore (Mincione) era che il giornalismo dei Convenuti (Corriere & Co) in relazione agli articoli doveva essere giudicato solo con riferimento agli standard legali e giornalistici applicabili in Inghilterra, ciò era “assurdo”. Era assurdo perché “ignorava del tutto le circostanze più importanti del caso, e cioè che gli articoli erano scritti in Italia, e in italiano, da giornalisti italiani, per un pubblico italiano”.

Ehi, risponde il giudice, assurda è la prassi per cui un giornalista italiano può in base ai costumi giornalistici italiani saltare la legge italiana [7], che pure vieta di rivelare il segreto istruttorio.

In Italia facciano quel che gli pare, ma se un articolo sul Web è acquistabile a Londra (e lo è) ed offende un inglese, cari miei, usiamo la nostra idea di che cosa valga la reputazione di una persona e come essa sia intangibile [8].

Esiste un giudice a Londra, oltre che a Berlino.

Renato Farina

[1] Incipit della sentenza del 12 agosto 2022, sull’istanza presentata dall’Attore il 29 giugno 2022, udienza del 27 luglio 2022 [nostra traduzione italiana dall’inglese]:
NELL’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
QUEEN’S BENCH DIVISION
SEZIONE MEDIA E COMUNICAZIONI
[2022] EWHC 2128 (QB) QB-2020-003141
Royal Courts of Justice, Strand, Londra, WC2A 2LL
Davanti
MASTER DAVISON
12 agosto 2022
Claimant (Attore)
Defendants (Convenuti)
Tra : RAFFAELE MINCIONE – e –
(1) RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA MEDIA GROUP SPA
(2) FIORENZA SARZANINI
(3) MARIO GEREVINI
(4) FABRIZIO MASSARO
Ms Lorna Skinner QC e Ms Kirsten Sjøvoll (Withers LLP) per l’Attore
Mr Adam Wolanski QC e Ms Victoria Jolliffe (Crowell & Moring) per i Convenuti
Data udienza: 27 luglio 2022
Sentenza approvato
Tale sentenza è stata emessa dal giudice a distanza mediante diffusione ai rappresentanti delle parti tramite e-mail e rilascio a Bailii e The National Archives.
Master Davison QB-2020-003141 ha approvato la sentenza

[2] Sentenza di Master Davison [nostra traduzione italiana dall’inglese]:
«1. Questo è la mia sentenza riservata sull’istanza dei convenuti di autorizzazione a fare affidamento su perizia in materia di diritto e di prassi giornalistica italiana. Tale istanza è stata depositata presso un CCMC in data 27 luglio 2022 ed ha occupato la quasi totalità della mezza giornata assegnata, con l’effetto di spostare la quantificazione dei costi che era stato il principale punto all’ordine del giorno. La quantificazione dei costi sarà ora affrontata a settembre e potrà tenere conto dell’esito della domanda di perizia».

[3] Le 8 pagine della sentenza di Master Davison in 27 paragrafi può essere reperito online sul sito Bailii.org:

[4] Su questo Blog dell’Editore l’errore è stato corretto.

[5] BAILII (British and Irish Legal Information Institute) ha sede presso l’Institute of Advanced Legal Studies dell’University of London, dove si trova giurisprudenza e legislazione britannica e irlandese, giurisprudenza dell’Unione europea, rapporti della Commissione giuridica e altro materiale britannico e irlandese relativo al diritto.

[6] Sentenza di Master Davison [nostra traduzione italiana dall’inglese]:

«3. In data 8 novembre 2019 il quotidiano [Corriere della Sera] ha pubblicato un articolo scritto dal secondo Convenuto dal titolo «Roma, la truffa del palazzo venduto al Vaticano con i soldi di Enasarco». È stato pubblicato a pagina 21 dell’edizione cartacea e online su Corriere.it (il sito web del primo Convenuto), dove continua ad essere pubblicato [QUI].
4. Il 23 giugno 2020 il quotidiano [Corriere della Sera] ha pubblicato un articolo scritto dal terzo e quarto Convenuto dal titolo «Vaticano, il finanziere Raffaele Mincione fa causa alla Segreteria di Stato per il palazzo di Londra» (il «Secondo articolo»). È stato pubblicato online sul sito web del primo convenuto, dove continua ad essere pubblicato [QUI]».

[7] Sentenza di Master Davison [nostra traduzione italiana dall’inglese]:

«14. […] [Mr. Wolanski QC e Ms Joliffe] Hanno affermato […] che le circostanze che il tribunale è stato chiamato a considerare […] “devono, ovviamente, includere le norme giuridiche e giornalistiche applicabili in Italia al momento della redazione e pubblicazione degli articoli”. Hanno affermato che se la testi dell’Attore era che il giornalismo dei Convenuti in relazione agli articoli doveva essere giudicato solo con riferimento agli standard legali e giornalistici applicabili in Inghilterra, ciò era “assurdo”. Era assurdo perché “ignorava del tutto le circostanze più importanti del caso, e cioè che gli articoli erano scritti in Italia, e in italiano, da giornalisti italiani, per un pubblico italiano. Inoltre, le implicazioni più ampie della posizione dell’Attore sarebbero potenzialmente altamente oppressive per i giornalisti di tutto il mondo: qualsiasi editore estero che pubblicasse online dovrebbe informarsi su, e operare in conformità con la legge e la prassi giornalistica inglese per poter essere in grado di promuovere una difesa di interesse pubblico se citato in giudizio in Inghilterra”.
15. Nonostante il linguaggio sicuro dell’argomentazione schematica, la mia opinione è che la prospettiva […] sia effettivamente, almeno principalmente, inglese. Non sono d’accordo sul fatto che la tesi di Mr Wolanski QC e di Ms Jolliffe sia “ovvia”. E non penso che sarebbe né “assurdo” né “oppressivo” per il giornalismo dei Convenuti fosse giudicato unicamente in riferimento alle leggi e agli standard giornalistici della giurisdizione in cui è avvenuta la pubblicazione e il ricorso è stato presentato. In effetti, questo mi sembra il punto di partenza chiaro e ovvio. […]».

[8] Sentenza di Master Davison [nostra traduzione italiana dall’inglese]:
«22. Per quanto è in questione (cosa per me non chiara) autorizzerò la perizia sul diritto italiano sullo stato dell’istruttoria della Procura di Roma e sullo stato delle iscrizioni al Registro [delle notizie di reato]. Per stato intendo se, ai sensi della legge italiana, erano private e/o riservate. Se non fossero privati e/o riservati in Italia e ai sensi del diritto italiano, allora ciò potrebbe essere adeguatamente preso in considerazione come una circostanza relativa all’esistenza e allo scopo della difesa dell’interesse pubblico dei Convenuti; (questo sarà una circostanza per il giudice del processo). Ma non ritengo rilevanti i rimedi che l’Attore avrebbe potuto avere in Italia in relazione alla divulgazione delle informazioni. Ancor meno sarebbe rilevante speculare su come tali rimedi avrebbero potuto rivelarsi se l’Attore avesse scelto di esercitarli, (sebbene Mr Wolanski QC non sia andato così lontano nella sua argomentazione). Se sbaglio sulla rilevanza, considererei “la legge relativa all’obbligo della Procura della Repubblica ecc.” e le “cause di azione italiane… derivanti dalla divulgazione ecc.” come manifestamente eccedenti a quanto sarebbe “ragionevolmente richiesto per risolvere i procedimenti”; […]. In relazione a ciò, ritengo che Ms Skinner QC avesse ragione nel sostenere che qualsiasi perizia sul diritto straniero doveva essere proporzionata agli argomenti in questione. È ovvio che se dovessi consentire perizie in queste categorie molto ampie, aprirei una miriade di distrazioni e problemi satellite quando l’unica, o l’unica importante questione è la riservatezza o meno dell’indagine e del Registro [delle notizie di reato].
23. Al fine di chiarire la necessità della perizia per la quale ho concesso permesso provvisoriamente, indicherò ai Convenuti, entro brevissimo termine, di rispondere alla richiesta dell’Attore di ulteriore informazione […], che deve essere trattato come ampliato per includere lo stato del Registro [delle notizie di reato]. Contrariamente alla risposta attualmente data, la tesi dei Convenuti non è “sufficientemente argomentata”. Non è certo una spiegazione sufficiente della tesi dei Convenuti sullo stato dell’indagine di Roma, affermare […] che essa “avrebbe potuto essere resa pubblica in qualsiasi momento”.
24. Aggiungo una parola sulla tesi dei Convenuti sulla liceità delle rivelazioni in Italia. […] Mr Winston a sostegno dell’istanza ha affermato che i Convenuti sosterrebbero, che “secondo il diritto italiano la rivelazione dell’indagine di Roma nel primo articolo non era illegittima”, (cioè era lecita). Ciò non viene addotto e nemmeno è esposto nella corrispondenza (contrariamente a quanto affermato da Mr Wolanski QC a me nelle comunicazioni orali). Se i Convenuti desiderano addurre elementi di perizia sulla liceità della divulgazione in Italia, devono addurre la legittimità della loro azione e spiegarne il motivo. Ma, dato che il processo sarà ascoltato a novembre (a soli 3 mesi di distanza), ritengo di dover aggiungere un’osservazione provvisoria su qualsiasi istanza di questo tipo. […] per “legittimo” o “non illegittimo”, Mr Winston intendeva che la divulgazione in Italia ha dato luogo a una serie di possibili rimedi che, per una serie di motivi, sarebbero inefficaci per l’Attore. Vale a dire trattare il concetto di “legittimità” o “illegittimità” in un certo modo esteso e tendenzioso, e tale addebito e qualsiasi prova a sostegno di esso sarebbero prima facie irrilevanti. L’Attore ha presentato la sua domanda qui, non in Italia.
(3) La prassi comune di giornalisti italiani in relazione alla ricerca di commenti da parte di un soggetto indagato, prima di pubblicare delle informazioni relative a tale indagine.
(4) La prassi comune di Convenuti di media italiani in relazione alle richieste di mediazione.

25. Nelle sue osservazioni orali, Ms Skinner QC ha chiarito (se necessitasse un chiarimento) che l’attacco dell’Attore al giornalismo “irresponsabile” dei Convenuti era in riferimento alla legge inglese e agli standard giornalistici e dei media inglesi, cosa che, in un ricorso inglese in corso di giudizio in Inghilterra erano gli standard rilevanti. A rischio di ripetizione, non mi sembra che ci sia nulla di ingiusto o oppressivo in questo. È stata la scelta dei Convenuti di pubblicare in Inghilterra. Ma ci sono tre ragioni aggiuntive e indipendenti per rifiutare il permesso per queste categorie di perizie. In primo luogo, le “prassi comuni” addotte non sono contestate. In secondo luogo, gli stessi Convenuti possono fornire prove su di loro. Non sono oggetto di perizia. I Convenuti non hanno evidenziato l’esistenza di standard formali e oggettivi stabiliti, ad esempio, in un Codice di prassi. Le prove che un esperto, o chiunque altro, potrebbe offrire sarebbero, inevitabilmente, irregolari e aneddotiche. Terzo, la rilevanza delle prassi giornalistiche è, comunque, limitata. Per affermare l’ovvio, un tribunale chiamato di esaminarle, potrebbe o non potrebbe definirle come prassi buone o difendibili».

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