Papa Francesco a rischio nel processo vaticano sull’affare di Londra?

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Un vecchio principio giuridico è che Prima Sedes a nemine iudicatur, cioè la sede suprema non può essere perseguito da nessuno. Ed è il principio che sembrano invocare i pm vaticani quando, nell’interrogatorio di Monsignor Alberto Perlasca, il cui audio è trapelato, dicono che no, Monsignor Perlasca non vorrebbe contraddire il Papa [QUI].

Gli stessi Promotori di Giustizia (i pm vaticani) non hanno mancato di utilizzare le decisioni del Papa per modificare le regole del processo in itinere con quattro rescritti, in una procedura che sarebbe invalida in qualsiasi Paese. E gli stessi Promotori di Giustizia, nelle prime udienze di quel processo, avevano sottolineato che, in fondo, le decisioni del Papa dovevano essere accettate perché monarca assoluto e perfino divinamente ispirato.

Per questo motivo, hanno spiegato, il Papa non può essere considerato un testimone, anche se su alcune cose ha certamente rilasciato dichiarazioni ai Promotori di Giustizia. Per questo, hanno sottolineato che il Papa non poteva essere colpevole, nemmeno quando delle foto mostrano che era almeno a conoscenza dei dettagli più controversi dell’operazione finanziaria.

Si trattava, tuttavia, di un ragionamento che non si basava su solide basi giuridiche. A evidenziare il problema è stato Marco Felipe Perfetti, che ha osservato [L’ordinamento vaticano e il principio prima sedes a nemine iudicatur. Una analisi dell’ordinamento vaticano e un’importante valutazione sul perché il principio nel Can. 1404 CJC non può trovare applicazione nell’ordinamento statale] come la nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, promulgata il 26 novembre 2000, aveva modificato le modalità di esercizio dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, che rimase saldamente nelle mani del Papa.

In breve, il Vaticano rimase una monarchia assoluta. Tuttavia, Giovanni Paolo II aveva stabilito che il potere legislativo fosse esercitato in forma ordinaria vicaria dalla Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, salvo i casi in cui «il pontefice intenda riservare a sé o altre istanze».

Il potere esecutivo è esercitato anche in forma ordinaria vicaria dal Presidente della Commissione Cardinalizia, coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale, e parimenti il potere giudiziario non è delegato, ma attribuito in forma ordinaria vicaria al organi della magistratura vaticana.

Ciò non significa che vi sia una vera e propria separazione dei rami in Vaticano, ma piuttosto che vi sia ora una diversa distribuzione delle funzioni.

Inoltre, dalla legge del 2008, il diritto canonico non è più una delle fonti primarie del diritto vaticano ma «la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo».

È stata, osserva Perfetti, un’evoluzione necessaria per integrare ancora meglio le fonti nella normativa.

Ecco il colpo di scena: nell’ordinamento canonico il potere supremo del Papa non può essere subordinato a nessun potere umano, e quindi una sentenza del Papa non può essere impugnata, così come il Papa, in quanto giudice supremo, non può essere giudicato da alcuna autorità.

Questo principio, tuttavia, vale nel diritto canonico. Il Papa non ha la stessa «posizione di primato sulle sovranità temporali, che in virtù della propria indiscussa e riconosciuta autorità spirituale, godeva all’epoca della cristianità medioevale», osserva Perfetti.

Fu lo stesso Papa Francesco, prosegue il canonista, a porre le basi affinché l’attività dello Stato fosse “sorvegliato o giudicato” da altre autorità, come la Convenzione sui diritti dell’infanzia o la Convenzione monetaria con l’Unione Europea. La Convenzione, in particolare, consente alla Commissione Europea di esaminare l’operato dello Stato in materia.

«La potestà del Pontefice – spiega Perfetti – non è illimitata ma circoscritta entro i limiti posti dal diritto divino, naturale e rivelato, e dalle necessità della Chiesa che, nelle varie circostanze storiche, determinano il modo di agire del ministero petrino».

Questi problemi sono stimolanti. Se combinati con i principi del diritto internazionale, possiamo comprendere meglio il vicolo cieco in cui la Santa Sede è entrata in questo processo. Vale la pena notare, ad esempio, che con la Convenzione monetaria firmata con l’Unione Europea, la Santa Sede si impegna a deferire le controversie alla Corte di Lussemburgo.

Insomma, il fatto è che il Papa e la Santa Sede possono e devono essere giudicati dalle corti internazionali negli affari temporali. La Santa Sede non è al di sopra delle parti, ma è parte della controversia all’interno di un sistema globale più ampio. E la Santa Sede ne è sempre stata consapevole.

Con i suoi rescritti, con le sue decisioni che hanno influenzato direttamente i processi, Papa Francesco ha invece mostrato di non comprendere bene che non è più l’era del Papa Re, nemmeno per la Santa Sede [QUI]. Pertanto, i suoi poteri assoluti devono essere contestualizzati.

Paradossalmente, mentre ha criticato i meccanismi di esercizio del potere creati in Curia e ha agito per cercare di infrangerli, Papa Francesco si è comunque creato un potere ancora più assoluto. Ha centralizzato le decisioni e non ha considerato il quadro giuridico in cui sono avvenute molte decisioni. Questo processo, dopo tutto, è un indizio. Inoltre, presenta un problema più significativo, un’eredità del pontificato con cui ogni successore dovrà fare i conti.

Il Papa lascia una situazione da ricostruire, non semplicemente da modificare. E tutto, dopo questo pontificato, dovrà essere messo in discussione. Intanto il papato come istituzione si troverà alla mercé dei poteri secolari con cui ha combattuto per secoli, giudicato da tribunali internazionali che non avranno scrupoli nel cercare di assoggettare la Santa Sede alla loro volontà.

Ci sono già state esperienze di pressioni indebite, anche sulla dottrina della Chiesa, negli anni passati, nei comitati delle Nazioni Unite che sovrintendevano all’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e della Convenzione contro la tortura [QUI]. Ce ne saranno altri.

A quel punto, potrebbe essere troppo tardi per aggiustare.

Questo articolo – nella nostra traduzione italiana – è stato pubblicato dall’autore oggi in inglese sul suo sito Monday Vatican [QUI].

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