Procedimento penale n. 45/2019 RGP vaticano: il Papa tirato in ballo e tutto ridotto ad un’arrampicata sugli specchi. Uno spettacolo indecoroso con Becciu già giustiziato – Terza Parte

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Il missile lanciato nella quarta Udienza di ieri, 17 novembre 2021, dall’Avvocato Luigi Panella, difensore dell’imputato Enrico Crasso, con una sua Nota d’udienza di 17 pagine e con l’Allegato 1 di 10 pagine Trascrizione effettuata dal consulente tecnico Fabio Milana, iscritto all’albo dei periti del Tribunale penale di Roma, di alcuni minuti del video dell’interrogatorio di Mons. Perlasca del 29.4.2020.

L’Udienza del 17 novembre 2021 (Foto Vatican Media).

Il missile consiste nella frase pronunciata dal Promotore di Giustizia Diddi: «Monsignore, [quello che dice] non c’entra niente! Noi, prima di fare questo che stiamo facendo siamo andati dal Santo Padre e gli abbiamo chiesto cosa è accaduto e, di tutti posso dubitare fuorché del Santo Padre…». Mai così pochi minuti hanno innescato tale deflagrazione.

Poi, l’incredibile arrampicata sugli specchi: Diddi, ripresa l’Udienza, ha replicato, negando di aver detto quello che ha detto. Ha dichiarato che, citava sì quanto udito dal Papa, ma non a tu per tu, bensì riferendosi all’intervista data da Francesco sull’aereo di ritorno dal Giappone il 26 novembre 2019. Un insulto all’intelligenza di chi era obbligato a stare a sentire (e di chi deve leggere).

AVV. LUIGI PANELLA
Patrocinante in Cassazione
Ill.mo Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Procedimento penale n. 45/2019 RGP
Udienza 17.11.2021
Note d’udienza nell’interesse di Enrico Crasso


Il sottoscritto Avv. Luigi Antonio Paolo Panella, difensore di fiducia di Enrico Crasso, come da nomina e autorizzazione al patrocinio in atti, espone quanto segue.
I. Con ordinanza del 6.10.7.2021, Codesto Ill.mo Tribunale ha rilevato, tra l’altro: “All’udienza del 5 ottobre 2021, le Difese hanno insistito vibratamente per il deposito dei suddetti atti, senza limitazioni di sorta, trattandosi – nella forma (atti del procedimento) e nella sostanza (dichiarazioni etero-accusatorie) – di elementi indispensabili al corretto e completo esercizio del diritto di difesa; hanno sottolineato, altresì, come di fronte a tali istanze risulti ovviamente del tutto recessiva qualsivoglia esigenza di tutela di asserite esigenze di riservatezza. Sul punto, il Promotore di giustizia non ha formulato ulteriori osservazioni.
All’esito di tali argomentazioni, il Tribunale ritiene che debba essere reiterata la disposizione di provvedere al deposito delle audio e videoregistrazioni degli interrogatori degli imputati e delle dichiarazioni di Mons. Alberto Perlasca (…)
Nel merito, si deve in primo luogo osservare che il deposito degli atti richiesti dalle Difese appare indispensabile al fine di assicurare la par condicio delle parti nella conoscenza degli atti e quindi il rispetto del principio del contraddittorio, che – con riguardo alla materia in esame – non può che essere attuato in piena rispondenza a quanto previsto dall’art. 358, comma 1, n. 4 c.p.p. (in forza del quale il difensore ha «facoltà […] di esaminare in cancelleria gli atti e documenti e ivi estrarne copia»)’. è quest’ultima norma che preclude il ricorso a forme di ostensione diverse da quelle previste dal codice di rito.
Peraltro, non si può fare a meno di rilevare che all’udienza del 27 luglio il Promotore di giustizia aveva chiaramente affermato che la videoregistrazione era stata effettuata con la piena consapevolezza e il consenso di tutti partecipanti e che non c’era alcun problema che ne impedisse il deposito.
Infine, non si comprende come la tutela della riservatezza possa essere messa a rischio dalla pubblicità, propria della sede dibattimentale, di atti (gli interrogatori) che per loro natura non sono sottoposti a segreto o di dichiarazioni (come quelle rese da Mons. Perlasca) che lo stesso Promotore ha indicato come fonti di prova e ha ripetutamente evocato per motivare la sua richiesta di citazione a giudizio degli imputati”.
Il Tribunale ha pertanto ordinato che “entro il 3 novembre 2021, il Promotore di giustizia provveda al deposito degli atti indicati nella parte motiva e, in particolare, delle audio e/o video registrazioni di Mons. Alberto Perlasca e degli altri dichiaranti per i quali sia stata adottata tale forma di documentazione degli atti; che, nel medesimo termine, il Promotore di giustizia provveda al deposito delle intercettazioni”.
II. In data 3.11.2021, il Promotore di Giustizia depositava in Cancelleria 53 DVD e in particolare, come si legge nella nota di produzione documentale in pari data:
“A) nr. 52 DVD contenenti i file audio e/o audio-video delle deposizioni di Mons. Alberto PERLASCA e degli altri dichiaranti, formati da questo Ufficio e dalla Polizia giudiziaria durante l’istruttoria. A corredo del materiale depositato viene allegata anche Relazione di servizio 1-11-2021 del Corpo della Gendarmeria che descrive le operazioni compiute per la formazione dei DVD e le procedure per la riproduzione dei contenuti degli stessi;
B) nr. 1 DVD contenente i file audio delle intercettazioni di cui ai verbali già depositati al momento della richiesta di citazione a giudizio. A corredo del materiale depositato si allega Relazione di servizio 2-11-2021 avente ad oggetto le operazioni compiute.”
Nella nota della Gendarmeria dell’1.11.2021, si afferma: “In relazione a quanto sopra descritto, in conformità alle indicazioni fornite dall’ufficio del Promotore di Giustizia, si rappresenta che, relativamente ai brani di dichiarazione non pertinenti alle indagini di cui al Proc. 45-19 R.G.P. e sottoposti alle esigenze di segretezza investigativa delle attività tuttora in corso nell’ambito dei Proc. R.G.P. N.: 11-19 Ris; 8 -20 Ris; 55-20; 45-21; 46-21; 49- 21, sono stati predisposti opportuni “omissis”.
A tal fine:
– quanto alla registrazione audio-video, si è provveduto ad interromperne la visualizzazione, inserendo una schermata recante la seguente dicitura, secondo il prospetto di cui allegato n. 2.
“Il contenuto omesso non è inerente ai fatti del procedimento n.45/19 RGP ed è funzionale all’accertamento di fatti ulteriori e diversi, in ordine ai quali si stanno svolgendo investigazioni in separato procedimento
– quanto alla registrazione audio, si è provveduto ad inserire un effetto sonoro in corrispondenza della parte omissata, secondo il prospetto di cui allegato n. 3, indicante la ragione che l’ha determinata.” (pag. 3).
Dall’allegato 2 alla nota della Gendarmeria dell’1.11.2021, risulta che gli omissis riguardano le registrazioni audiovideo delle dichiarazioni rese da mons. Perlasca in data 29.4.2020 (quale imputato, con l’assistenza del difensore), 23.11.2020 e 15.3.2021 (quale persona informata sui fatti), dal dott. Crasso in data 27.1.2021 (proc. 45/19), dal dott. Torzi in data 14.6.2020 e dal dott. Capaldo in data 16.4.2021.
III. L’apposizione di “omissis” ha pertanto determinato il mancato deposito integrale dei video in Cancelleria in ottemperanza a quanto ordinato da Codesto Ill.mo Tribunale il 27.7.2021 e 6.10.2021 ed appare all’evidenza illegittimo, per molteplici ragioni.
1. L’ordine del Tribunale era quello di depositare gli “audio e/o video registrazioni di Mons. Alberto Perlasca e degli altri dichiaranti per i quali sia stata adottata tale forma di documentazione degli atti”, trattandosi di “atti (gli interrogatori) che per loro natura non sono sottoposti a segreto”.
Il Tribunale ha anche ricordato come le Difese avessero chiesto “vibratamente” il deposito di tali atti “senza limitazioni di sorta”. Ciò per garantire il rispetto del diritto di difesa e del Codice di rito, il quale, come ricordato dall’ordinanza di Codesto Ill.mo Tribunale del 6.10.2021, impone al Promotore di Giustizia di depositare tutti gli atti del procedimento, nessuno escluso, per consentire l’esercizio dei diritti di difesa previsti dall’art. 358 c.p.p..
Gli atti depositati devono essere quindi completi e non è consentita dal Codice di rito l’apposizione di omissis.
Nell’ordinamento vaticano, oltre all’obbligo del deposito integrale degli atti di indagine alla difesa (artt. 267 e 358 c.p.p.) è prevista, oltretutto, la nullità generale per violazione di disposizioni che concernono l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza dell’imputato, la quale ha natura insanabile e può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 136 c.p.p.).
Si eccepisce, pertanto, la nullità del deposito documentale effettuato dal Promotore di Giustizia e, anche per tale verso, della citazione a giudizio, per violazione di norme che riguardano l’assistenza dell’imputato relative alla necessità del deposito integrale alla difesa degli atti compiuti o acquisiti dal Promotore di Giustizia durante l’istruzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 267, 358, 363 e 136 c.p.p..
2. Il tema delle asserite esigenze investigative non era mai stato evocato in precedenza dal Promotore di Giustizia, il quale, nell’udienza del 27 luglio 2021, aveva dichiarato di essere pronto al deposito di tutti i files audio e video (pag. 209 trascrizione, “… per cui volete i files audio o video? ve li diamo tutti non c’è nessun problema”) e aveva ribadito tale disponibilità nell’udienza del 5 ottobre (pag. 84 trascrizione).
3. Gli omissis apposti nei video non risultano nei verbali cartacei. Quindi deve ritenersi che le dichiarazioni omissate siano state in realtà verbalizzate in forma sintetica e siano presenti nei verbali cartacei, i quali fanno pacificamente riferimento al procedimento 45/2019. L’apposizione degli “omissis” sarebbe pertanto inefficace rispetto allo scopo dichiarato e quindi, anche per tale verso, ingiustificata.
4. Dall’esame dei video, peraltro, emerge anche un profilo di incompletezza dei verbali cartacei. Infatti, posti a confronto con il materiale audiovideo depositato, tali verbali risultano talvolta redatti in forma eccessivamente sintetica, tanto da risultare incompleti su aspetti di un certo rilievo.
5. A mero titolo esemplificativo, sulla base di quanto è stato possibile finora ascoltare, le dichiarazioni rese da mons. Perlasca nell’interrogatorio del 29.4.2020 occupano solo 11 pagine del verbale cartaceo (su 18, le altre pagine riportano le imputazioni), mentre il video documenta un interrogatorio durato oltre sette ore. Non tutto quanto è stato detto nel corso dell’interrogatorio risulta pertanto verbalizzato, come del resto si evince dai riferimenti nelle dichiarazioni spontanee di mons. Perlasca del 31.8.2020 a domande e risposte dell’interrogatorio del 29.4.2020 che non risultano dal verbale cartaceo. Ciò era stato già segnalato nell’udienza del 5.10.2021, dall’Avv. Viglione (“alle pagine 4-5 e 6 del memoriale depositato da Perlasca più volte citato, il 31 agosto del 2020, vi sono riferimenti a domande e a risposte su temi che sarebbero stati trattati al precedente interrogatorio del 29 aprile del 2020 di cui non troviamo traccia. I riferimenti io li ho indicati nel memoriale”, pag. 51 trascrizione).
L’esame di tale video rivela anche altro.
In particolare, a partire dal minuto 05.33.40, i Promotori di Giustizia confutano animatamente quanto affermato da mons. Perlasca sulla trattativa con Torzi alla fine del 2018, sostenendo che vi sarebbe stata un’estorsione (contestata al capo “u” di imputazione anche al dott. Crasso) e affermano di aver sentito al riguardo il Santo Padre.
Al minuto 05.42.07, in relazione a tale argomento e all’incontro del 26.12.2018 tra il Santo Padre e Torzi, il Promotore di Giustizia dichiara: “Monsignore, non c’entra niente. Noi prima di fare questo che stiamo facendo, siamo andati dal Santo Padre e gli abbiamo chiesto ciò che è accaduto” (cfr., in Allegato 1, la trascrizione di alcuni minuti del video con tale dichiarazione, effettuata su incarico di questa difesa dal consulente tecnico Fabio Milana, perito iscritto all’albo del Tribunale penale di Roma).
Come è noto, il Codice di rito prevede la possibilità di sentire quale testimone un principe reale, con determinate garanzie (art. 252), ma non quella di sentire il Sovrano, a cui è equiparato il Santo Padre nell’ordinamento vaticano.
La possibilità di sentire come testimone il Capo dello Stato è peraltro prevista da tutti gli ordinamenti democratici (in quello italiano dall’art. 205 c.p.p.) e costituisce espressione di un principio fondamentale di civiltà giuridica e di uguaglianza.
Non risulta tuttavia depositato agli atti alcun verbale delle dichiarazioni del Santo Padre contestate dal Promotore di Giustizia a mons. Perlasca.
Eppure, secondo quanto dichiarato dai Promotori di Giustizia nel corso dell’interrogatorio di mons. Perlasca, il Santo Padre è stato da loro sentito su fatti inerenti a questo procedimento (in particolare, all’imputazione di estorsione di cui al capo “u”) e le dichiarazioni del Santo Padre vengono animatamente contestate all’imputato, un religioso legato al Santo Padre da un sacro vincolo di subordinazione.
L’art. 193 c.p.p. prevede che delle dichiarazioni rese oralmente da “qualsiasi persona esaminata o interrogata” venga redatto un verbale, nel quale si raccolgono le domande e le risposte.
Da tale norma sembra evincersi che, sebbene il Codice di rito non preveda espressamente che possa essere sentito il Santo Padre, nel caso in cui Egli sia nondimeno sentito quale persona informata sui fatti, occorra redigere un verbale.
Del resto, in ossequio al principio ricordato dal Promotore di Giustizia nell’udienza del 27.7.2021, secondo cui il Santo Padre è supremo legislatore e prima sedes a nemine iudicatur, il fatto stesso che il Santo Padre abbia risposto alle domande dei Promotori di Giustizia, come sembra essere avvenuto secondo le loro stesse dichiarazioni, costituirebbe un implicito Rescriptum nel senso dell’ammissibilità e liceità della deposizione papale in questo procedimento.
La mancanza in atti del verbale delle dichiarazioni rese dal Santo Padre ai Promotori di Giustizia costituisce quindi un’altra ragione di nullità della citazione a giudizio e degli atti successivi ai sensi dell’art. 363 c.p.p., di cui le difese sono venute a conoscenza solo ora, con la visione del video citato.
Si eccepisce, pertanto, la nullità della richiesta di citazione e del conseguente decreto anche sotto questo profilo.
Ove poi si volesse sostenere che non vi è stata alcuna verbalizzazione delle dichiarazioni del Santo Padre contestate a mons. Perlasca nell’interrogatorio, perché il Santo Padre è sottratto alla giurisdizione e non può testimoniare, dovremmo concludere che i Promotori di Giustizia:
• hanno sentito il Santo Padre su fatti inerenti alle imputazioni (in particolare, a quella ipotizzata al capo “u”) di cui il Santo Padre era personalmente a conoscenza, nonostante Egli non potesse essere sentito;
• non hanno comunque redatto alcun verbale ai sensi dell’art. 193 c.p.p.;
• hanno poi contestato a un religioso imputato le dichiarazioni rese dal Santo Padre e non verbalizzate.
Lo stesso religioso, che nel video appare profondamente turbato ascoltando quanto gli viene riferito essere stato dichiarato dal Santo Padre, si sarebbe poi presentato il 31.8.2020 rinunciando all’assistenza del difensore per rendere dichiarazioni accusatorie, in gran parte diverse da quelle rese il 29.4.2020.
Siamo pertanto ancora una volta di fronte a peculiarità di questo procedimento determinate da interventi in esso del Santo Padre, come nel caso dei Rescripta, i quali inducono a dubitare del rispetto dei principi del giusto processo e dei diritti fondamentali dell’individuo garantiti dalle Convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana.
In questo caso, tuttavia, ciò determina anche per l’ordinamento vaticano una nullità che si eccepisce in questa sede, non solo ai sensi degli artt. 358 e 363 c.p.p., ma anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 193, 252 e 136 c.p.p., ove non fosse stato redatto alcun verbale delle dichiarazioni rese dal Santo Padre ai Promotori di Giustizia e contestate dai medesimi a mons. Perlasca nell’interrogatorio del 29.4.2020.
IV. Ma c’è ancora altro. Questa difesa ha sottoposto i files video e audio depositati dal Promotore di Giustizia al consulente tecnico Fabio Milana, perito iscritto all’albo del Tribunale penale di Roma. La sua consulenza è allegata alle presenti note come Allegato 2 e ne costituisce parte integrante.
Il consulente tecnico, in esito a un primo esame del materiale informatico, limitato per ora agli interrogatori di mons. Perlasca, del dott. Torzi e del dott. Crasso (vista l’esiguità del tempo a sua disposizione prima dell’udienza odierna), ha accertato alcune “criticità” con riferimento ai video dei seguenti interrogatori:
1) “17-18. Perlasca del 29.04.2020 – 45.19”, le due slide “omissis” presenti nel video coprono un periodo temporale di circa 60 minuti;
2) “28. Perlasca del 31.08.2020 – 45.19” (la presentazione spontanea senza difensore) rispetto agli orari di inizio e fine registrazione, al file prodotto mancherebbero 16 minuti di registrazione;
3) “29. Perlasca del 16.09.2020 – 45.19” rispetto agli orari di inizio e fine registrazione, al file prodotto mancherebbero 6 minuti di registrazione;
4) “32. Perlasca del 23.11.2020 – 45.19” il file video è maggiore della durata indicata nel verbale considerando altresì la presenza di una slide “omissis” presente nel video;
5) “33. Perlasca del 23.11.2020 – 45.20” i 5 (cinque) interventi sonori “omissis” dovrebbero avere una durata complessivamente di 6 minuti e 43 secondi e non sono dichiarati in alcun documento della Gendarmeria Vaticana;
6) “30-31. Crasso del 09.11.2020 – 45.19” rispetto agli orari di inizio e fine registrazione, al file prodotto mancherebbero 34 minuti di registrazione;
7) “41. Crasso del 27.01.2021 – 45.19” la slide “omissis” presente nel video dovrebbe coprire un arco temporale di circa 5 minuti;
8) “19. Torzi del 05.06.2020 – 45.19” le due slide “omissis” presenti nel video dovrebbe coprire un arco temporale di circa 3 minuti e 30 secondi; rispetto agli orari di inizio e fine registrazione, al file prodotto mancherebbero in totale 6 minuti e 30 secondi di registrazione; significativo è il periodo di tempo documentato nel verbale dalle 15:10 alle 19:10 di cui non è redatta eventuale attività svolta o documentata attraverso registrazioni;
9) “22-23. Torzi del 14.06.2020 – 45.19” pause ed “omissis” dovrebbero corrispondere ad un tempo complessivo di 13 minuti (cfr. la consulenza tecnica del 15.11.2021, pag. 27).
Sembra pertanto che l’incompletezza dei video depositati non si limiti agli omissis dichiarati, i quali comunque, sono di durata non trascurabile.
V. In ogni caso, il deposito di una tale mole di atti ai difensori solo ora, in esito a ben due ordinanze di Codesto Ill.mo Tribunale, documenta in modo definitivo la violazione degli artt. 358 e 363 c.p.p. e la nullità della richiesta e del decreto di citazione a giudizio.
Peraltro, l’ordinanza del 6.10.2021 di Codesto Ill.mo Tribunale ha ricordato che, in relazione all’omesso deposito di atti da parte del Promotore di giustizia, con conseguente nullità della richiesta di citazione a giudizio e del relativo decreto ai sensi dell’art. 363 c.p.p., “le Difese hanno reiteratamente dichiarato la propria disponibilità a manifestare acquiescenza rispetto a qualsivoglia patologia, purché intervenisse il rituale e completo deposito di tutti gli atti compiuti nell’istruzione sommaria relativa al presente procedimento”.
In effetti, già nell’udienza del 5.10.2021, a fronte della mancata ottemperanza da parte del Promotore di Giustizia alla prima ordinanza del Tribunale del 27.7.2021, questa difesa aveva ribadito l’eccezione di nullità del decreto di citazione, come risulta dal relativo verbale e dalla memoria depositata in udienza.
Tale eccezione deve essere a fortiori reiterata in data odierna.
Infatti, si rilevano ancora:
1. l’incompletezza del materiale depositato dal Promotore di Giustizia il 3.11.2021, caratterizzato:
a) dall’illegittima apposizione di “omissis”,
b) dalla difformità tra la durata dei video e quella delle registrazioni risultante dai verbali,
c) dalla mancanza di documentazione delle dichiarazioni rese dal Santo Padre ai Promotori di Giustizia contestate a mons. Perlasca nell’interrogatorio del 29.4.2020 (al minuto 05.42.07);
2. l’incompletezza dei verbali cartacei, i quali appaiono talvolta eccessivamente sintetici se posti a confronto con il contenuto degli interrogatori risultanti dai video;
3. l’esiguità del tempo a disposizione della difesa per l’esame dei 53 DVD depositati solo in data 3.11.2021, ultimo giorno utile. La copia di tale materiale informatico è stata tempestivamente richiesta il 4 novembre, autorizzata da Codesto Ill.mo Tribunale il 5 novembre e messa a disposizione di questa difesa in esito alla copia effettuata dalla Gendarmeria in data 9.11.2021, ma si tratta comunque di circa un centinaio di ore di registrazioni, che necessitano di attenta visione ed analisi anche da parte di consulenti tecnici;
4. la sostanziale duplicazione, allo stato, dei procedimenti penali nei confronti del dott. Crasso, in esito alla restituzione degli atti al Promotore di Giustizia in relazione a numerosi capi di imputazione.
La declaratoria di nullità del decreto di citazione ai sensi dell’art. 363 c.p.p. potrebbe quindi consentire un esame approfondito di tutta la documentazione informatica depositata dal Promotore di Giustizia e l’eventuale riunificazione dei due procedimenti pendenti nei confronti del dott. Crasso in esito allo stralcio determinato dall’ordinanza del 6.10.2021.
Del resto, la disponibilità della difesa “a manifestare acquiescenza rispetto a qualsivoglia patologia” era condizionata, come ricordato da Codesto Ill.mo Tribunale nell’ordinanza del 6 ottobre, “al rituale e completo deposito di tutti gli atti compiuti nell’istruzione sommaria relativa al presente procedimento”, che non risulta essersi ancora verificato.
VI. Solo in via subordinata rispetto all’assorbente eccezione di nullità del decreto di citazione, si formula istanza affinché Codesto Ill.mo Tribunale:
• ordini al Promotore di Giustizia di procedere al deposito integrale dei video, completi e senza “omissis”, e dell’eventuale documentazione delle dichiarazioni rese dal Santo Padre sui fatti inerenti all’imputazione di cui al capo “u” contestate a mons. Perlasca nell’interrogatorio del 29.4.2021;
• conceda comunque un congruo termine alle difese (pari ad almeno due mesi) per poter formulare le nuove richieste di prova dopo aver completato l’analisi dell’imponente mole di documentazione informatica depositata il 3.11.2021.
Con osservanza.
Roma, 17 novembre 2021
Avv. Luigi Antonio Paolo Panella
Allegati:

1. Trascrizione effettuata dal consulente tecnico Fabio Milana, iscritto all’albo dei periti del Tribunale penale di Roma, di alcuni minuti del video dell’interrogatorio di Mons. Perlasca del 29.4.2020;
2. Consulenza tecnica di Fabio Milana, iscritto all’albo dei periti del Tribunale penale di Roma, del 15.11.2021 su alcuni dei video depositati (per ora, quelli relativi agli interrogatori di Mons. Perlasca, del Dott. Crasso e del Dott. Torzi).

FABIO MILANA
PERITO ISCRITTO ALL’ALBO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA
Trascrizione di registrazione audio/video di interrogatorio
La presente relazione tecnica è composta da n. 10 pagine

1. INCARICO
Sono stato incaricato dall’avv. Luigi Antonio Paolo PANELLA, del Foro di Roma, difensore di fiducia del dott. Enrico CRASSO, di effettuare una Consulenza Tecnica di trascrizione di registrazione audio/video dell’interrogatorio reso da Mons. Alberto Perlasca il 29.04.2020 presso l’Ufficio del Promotore di Giustizia nello Stato della Città del Vaticano.
Per esigenze di urgenza e tenuto conto della consegna alla Difesa del dott. Crasso del supporto contenente le registrazioni degli atti di interrogatori o dei contributi dichiarativi effettuata pochi giorni orsono, mi viene richiesto specificamente la trascrizione del tratto “da 5h40m28s a 5h43m50s”.
2. TRASCRIZIONE
Legenda
PG Avv. DIDDI: Voce maschile
Mons. PERLASCA: Monsignore Voce maschile
Comm. DE SANTIS: Voce maschile
INIZIO DELLA TRASCRIZIONE DA 5h40m28s
PG Avv. DIDDI: (NdCT: viene redatto il verbale)
“…tutti, in Segreteria dello Stato sapevano questa mia posizione… conoscevano questa mia posizione”.
Mons. PERLASCA: questo ha provocato…
Comm. DE SANTIS: ancora manca sempre il pezzo che… ci dica sempre il pezzo prima.
PG Avv. DIDDI: questo… Sì. “Questo ha provocato il mio allontanamento”. Chi è che l’allontana?
Comm. DE SANTIS: Monsignore a noi manca quello che è successo.
PG Avv. DIDDI: Chi è che l’allontana? Guardi, io sono…
Mons. PERLASCA: no, perché (incompr. sovrapp. Di voci)…
PG Avv. DIDDI: posso dire una cosa? Io ho una logica molto basica ed elementare. Chi l’allontana? Becciu.
Mons. PERLASCA: no.
PG Avv. DIDDI: e… Monsignor Peña Parra.
Mons. PERLASCA: Monsignor Peña Parra.
PG Avv. DIDDI: allora, perché Monsignor Peña Parra di fronte a questa sua posizione così rigorosa l’allontana?
Mons. PERLASCA: perché l’indicazione dall’alto era di trattare. (Monsignore, alza verso l’alto l’indice destro)
Comm. DE SANTIS: “di”?
Mons. PERLASCA: di trattare.
PG Avv. DIDDI: “l’indicazione”?!
Comm. DE SANTIS: del Santo Padre?!
Mons. PERLASCA: certo!
PG Avv. DIDDI: ma guardi… ma guardi che però, mi consenta per il rispetto a questo signore che ci sta guardando dal (parola incompr.) fotografia. Guardi che il Santo Padre non è che ha detto: “trattate con Torzi” perché sono andati dal Santo Padre a (parola incompr.)…
Mons. PERLASCA: certo.
PG Avv. DIDDI: “noi non sappiamo più come fare a tirarci fuori da questa storia. Può per cortesia venire anche lei e magari davanti a Sua Santità? Queste persone scendono a miti consigli?”. Non è che il Santo Padre ha detto: “il 26 trattate.” È che sono stati costretti a fare uscire il Santo Padre allo scoperto in questa storia…
Mons. PERLASCA: aspetta, aspetta…
PG Avv. DIDDI: a fare un’estorsione al Santo Padre! Guardi che è una cosa di una gravità inaudita!
Mons. PERLASCA: sì, ma… ma l’ha detto!
PG Avv. DIDDI: …che adesso lei ci dica che il Santo Padre gli ha detto di fare la transazione!
Mons. PERLASCA: no!
PG Avv. DIDDI: perché l’avete por… l’hanno portate, a seguito di quello che avete fatto voi, hanno portato queste persone al Santo Padre, è chiaro?! Sia chiaro!
Mons. PERLASCA: a parte che… a parte che io… a parte che noi abbiamo…
PG Avv. DIDDI: eh! No! Perché adesso sembra che il Santo Padre che vi ha detto di trattare, questa non l’accetto!
Mons. PERLASCA: a parte il fatto…
PG Avv. DIDDI: perché le carte questo non lo dicono!
Mons. PERLASCA: a parte… a parte che noi abbiamo saputo… io personalmente ma posso dire anche il dottor Tirabassi abbiamo sen… abbiamo saputo di questo incontro de relato…
Comm. DE SANTIS: e vabbè, quella è una (incompr. sovrapp. di voci) (parola incompr.).
PG Avv. DIDDI: Monsignore, non c’entra niente! Noi, prima di fare questo che stiamo facendo siamo andati dal Santo Padre e gli abbiamo chiesto che cosa è accaduto e, di tutti posso dubitare fuorché del Santo Padre…
Mons. PERLASCA: eh, certo! Beh, è chiaro!
PG Avv. DIDDI: non ne possiamo dubitare, questa storia che il Santo Padre ha detto a qualcuno di trattare non sta né in cielo e né in terra, e fortunatamente le carte e… convergono verso questa conclusione. E dire che si è trattato con Torzi perché il Santo Padre lo ha detto di fare è veramente qualcosa che grida vendetta a didò (trascrizione fonetica)…
Mons. PERLASCA: io per esempio (parola incompr.)… io posso di…
PG Avv. DIDDI: il problema del Santo Padre… No, perché le sia chiaro, e sono state portate queste persone che stavano facendo un’estorsione e non abbiamo capito ancora – perché lei lo sa – per quale ragione si è rotto il rapporto tra Torzi e voi, a un certo punto Torzi fa il braccio forte perché ha qualcosa in mano che ancora non riusciamo a decifrare ma lo intuiamo…
Mons. PERLASCA: con me (incompr. sovrapp. Di voci).
PG Avv. DIDDI: …a un certo punto avete fatto: “facciamo venire fuori il Santo Padre che magari…” non raccontandogli che cosa è successo, ma di fronte al Santo Padre si prendono impegni ai quali poi non si può dire di no”. E il 26 viene presentato un’offerta a Torzi! Immagini un po’! Oh!
Mons. PERLASCA: eh, ma io… ma io…
PG Avv. DIDDI: Quindi non ricominciamo a dire che il Santo Padre ha autorizzato. Il Santo Padre viene utilizzato per far, come dire, scendere a miti consigli un Torzi che stava facendo l’estorsione, chiaro!? Bene!
Mons. PERLASCA: mentre io… mentre io… mentre io…
PG Avv. DIDDI: no, perché sennò…
Mons. PERLASCA: no, mi scusi…
PG Avv. DIDDI: …si alterano i rapporti, sennò sembra che lei sia il Santo e il Santo Padre…
Mons. PERLASCA: mentre io avevo… avevo una posizione ancora diversa. La mia era la trattativa? No. “Si denuncia. Si denuncia”.
FINE DELLA TRASCRIZIONE A 5h43m50s
3. CONCLUSIONI
Si dichiara che la Consulenza Tecnica di trascrizione del tratto di interesse difensivo della registrazione audio/video dell’interrogatorio reso da Mons. Alberto Perlasca il giorno 29.04.2020 nell’ambito del procedimento 45/2019 presso la Santa Sede, Ufficio del Promotore di Giustizia è stata elaborata fedelmente al reperto analizzato. La presente relazione tecnica è composta di numero 10 pagine inclusa copertina.
Roma, lì 16 novembre 2021
L.C.S.
In fede
Il C.T.
Fabio MILANA

Foto di copertina: l’Udienza del 17 novembre 2021 (Foto Vatican Media).

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