Il Tribunale vaticano rinvia il processo 60SA al 5 ottobre 2021. Il Cardinal Becciu denuncia per calunnia Mons. Perlasca e la Chaouqui. Le eccezioni presentate dall’Avv. Panella

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Ha avuto inizio ieri mattina nella sala polifunzionale dei Musei Vaticani, allestita per l’occasione ad “aula bunker” di tribunale, il processo del Procedimento penale N. 45/2019 RGP, che si base su un’istruttoria di 29.000 pagine e 486 pagine di rinvio a giudizio. La prima udienza è durata 7 ore ed è stata dedicata alle questioni procedurali e alla costituzione delle parti, tra cui la Segreteria di Stato e l’APSA come parti civili, affidando la tutela penale all’ex Ministro della giustizia italiano, l’Avv. Paola Severino, presente in aula insieme agli avvocati dei dieci imputati.

Il Cardinale Giovanni Angelo Becciu.

Oltre al Cardinale Giovanni Angelo Becciu, accusato di peculato, abuso d’ufficio anche in concorso e subornazione (reato di chi offre o promette denaro a un testimone, a un perito o a un interprete, per indurlo a una falsa testimonianza, perizia o traduzione) – ma che è soprattutto, come mi ha scritto un amico, “un essere umano, non un vampiro dei poveri” – sono altre nove le persone citate in giudizio: René Brülhart, ex Presidente dell’AIF(abuso d’ufficio); Mons. Mauro Carlino, ex Segretario del Cardinal Becciu (estorsione e abuso d’ufficio); il banchiere Enrico Crasso (peculato, corruzione, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, truffa, abuso d’ufficio, falso materiale di atto pubblico commessa dal privato e falso in scrittura privata); Tommaso Di Ruzza, ex Direttore dell’AIF (peculato, abuso d’ufficio e violazione del segreto d’ufficio); Cecilia Marogna (peculato); il finanziere Raffaele Mincione (peculato, truffa, abuso d’ufficio, appropriazione indebita e autoriciclaggio); l’Avv. Nicola Squillace; il commercialista Fabrizio Tirabassi (corruzione, estorsione, peculato, truffa e abuso d’ufficio); il broker Gianluigi Torzi (estorsione, peculato, truffa, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriclaggio).

Il collegio del Tribunale vaticano, che giudica i dieci imputati nell’ambito dello scandalo finanziario legato alla compravendita del palazzo al numero 60 di Sloane Avenue a Londra, è composto dal Presidente Giuseppe Pignatone (già procuratore della Repubblica di Roma, coordinatore dell’indagine “Mafia Capitale”, teorema accusatorio definitivamente crollato a seguito della decisione della Corte di Cassazione), da Venerando Marano (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”) e da Carlo Bonzano (Ordinario di Diritto Processuale penale nell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”).

Ieri, dei dieci imputati erano presenti in Aula soltanto il Cardinale Angelo Becciu (“deciso ad andare fino in fondo a difendersi” e “quando è entrato in Aula si è fatto silenzio…”, hanno osservato Valentina Errante e Franca Giansoldati oggi su Il Messaggero) e il suo ex Segretario Mons. Mauro Carlino. Il Tribunale ha disposto che gli imputati assenti siano giudicati in contumacia, con l’eccezione di Gianluigi Torzi, ritenuto legittimo l’impedimento a comparire all’odierna udienza.

Gli avvocati degli imputati hanno contestato la legittimità della costituzione delle parti civili e hanno richiesto la nullità del decreto di citazione.

Il difensore del banchiere Enrico Crasso (gestore per quasi 30 anni del patrimonio riservato della Segreteria di Stato tramite Credit Suisse, poi Sogenel e Az Swiss), l’Avv. Luigi Panella con un documento di 24 pagine ha formulato tre eccezioni preliminari nell’interesse di Enrico Crasso e delle Società Cogenel Capial Holding SA, Prestige Family Office SA, Hp Finance LLC a norma dell’Art. 387 c.p.p.):
– Eccezioni di nullità del decreto di citazione a giudizio per il mancato deposito degli atti ai difensori durante il termine a comparire.
– Eccezioni di difetto di giurisdizione con riferimento all’imputazione di riciclaggio e autoriciclaggio.
– Eccezioni di difetto di giurisdizione con riferimento con riferimento alle imputazioni di truffa, con riferimento ad operazioni poste in essere dal fondo di investimenti maltese Centurion.

Nell’esposizione della prima eccezione di nullità (da cui riportiamo di seguito ampi stralci), l’Avv. Panella ha smontato in modo inequivocabile la legittimità del Tribunale vaticano, poiché in questo processo agisce in modo illegittimo per via di quattro Rescripta ex audientia – ampiamente citati e analizzati – che hanno fissato – afferma l’Avv. Panella – «un inedito “regime di eccezione”, vanificando ogni certezza del diritto e istituendo di fatto un Tribunale speciale, rende questo procedimento penale del tutto sui generis, non solo nell’ordinamento vaticano, ma nel panorama mondiale», lasciando il Presidente Pignatone atterrito.

Con questi provvedimenti Papa Francesco ha autorizzato l’Ufficio del Promotore di Giustizia «ad adottare, sino alla conclusione delle indagini, le forme della istruzione formale e ad assumere, ove necessario anche in deroga alla disposizioni vigenti, qualunque tipo di provvedimento di natura cautelare». Questa frase è di una gravità estrema dal punto di vista giuridico, come già aveva annotato Vittorio Feltri il 14 luglio 2021 su Libero: «Cioè [il Papa] ha dato “carta bianca” agli inquisitori, in deroga a tutto il diritto codificato», riassume Feltri, che conclude con due domande macigni: «Quando i magistrati italiani e quelli inglesi si sono mossi arrestando e sequestrando, e i nostri finanzieri hanno agito perquisendo e interrogando, sono stati informati dell’abrogazione dell’habeas corpus deciso dal Papa? Ma – soprattutto – il Papa lo sapeva?» [Abrogazione in Vaticano dell’habeas corpus deciso dal Papa, ma lo sapeva? Una carta-bomba del Cardinal Parolin che assolve il Cardinal Becciu, “sepolta” dai Promotori di Giustizia vaticani – 14 luglio 2021].

L’Avv. Viglione, del collegio difensivo del Cardinal Becciu, ha contestato la mancanza degli atti, soprattutto della trascrizione degli interrogatori di Mons. Alberto Perlasca: “Vorremmo avere la possibilità di ascoltarli”, ha detto: “Esiste una registrazione ma non è stata depositata agli atti”. “Il diritto alla difesa è stato leso”, ha aggiunto: “Non c’è alcuna registrazione che riguarda il Cardinal Becciu”.

L’Avv. Intieri, difensore di Tirabassi, ha affermato che “non c’è una sola circostanza di fatto” che lega il suo assistito allo IOR.

L’Avv. Ruggio, difensore di Marogna, ha richiesto il rinvio e lo stralcio finché la sua assistita non sia liberata dall’obbligo del segreto istruttorio, che la vincola a non poter rispondere.

L’Avv, Giacinto, difensore di Torzi, ha richiesto il libero impedimento perché la richiesta di estradizione a Londra non consente al suo assistito di allontanarsi per le misure di carattere restrittivo.

L’Avv, Caiazzo, difensore di Mincione, ha dichiarato di essere venuto a conoscenza “casualmente” di un mandato di cattura per il finanziere, emesso nel 2020 e che non risulta ancora depositato, definendo il fatto “particolarmente grave”.

Brülhart, tramite il suo difensore, ha fatto sapere di essere impedito a Zurigo, ma di acconsentire al proseguimento del processo

L’Avv. Aiello, legale di Squillace, si è associato alle precedenti richieste.

È già chiaro che i difensori degli imputati faranno molto male all’immagine della Santa Sede, nonché all’organo inquirente, poiché faranno molto bene allo stato di diritto, che nello Stato della Città del Vaticano è uno “status” dimenticato. Se l’evidenza di questo “Tribunale speciale” insegna qualcosa (per l’ennesima volta), è quanto mi ha scritto un amico: «La questione è che lo Stato della Città del Vaticano è retta da un monarca assoluto. L’unico modo per cambiare la legge è che l’amato Sant’Ignazio tocchi la mente del Papa!».

Molto ampio è stato l’intervento dell’Avv. Paola Severino, che tra l’altro ha dichiarato infondate, e quindi da rigettare, tutte le eccezioni presentati dalle parti. Presente in aula per lo IOR l’Avv. Roberto Lipari, che ha sottolineato come l’Istituto per le Opere di Religione sia parte lesa: “Il compito dello IOR è custodire i beni destinati alle opere religiose e di carità. L’utilizzo illecito dei beni dello IOR sta danneggiando la capacità dello IOR – che non fa parte né della Santa Sede, né dello Stato della Città del Vaticano – di nuovi contatti e rapporti”.

Il Promotore di Giustizia aggiunto, Alessandro Diddi, ha dichiarato: ”Se abbiamo commesso degli errori, siamo pronti a rimediare. Rispettiamo i diritti della difesa”. Il Promotore di Giustizia, Gian Piero Milano, ha fatto notare che il rescritto del Papa “è un atto legislativo, giurisdizionale, il cui uso va correlato al contesto di riferimento, ed è espressione suprema della potestà del Papa. C’è il rischio di travisare gli atti,  se lo si guarda solo da un’ottica laica”.

Dopo una Camera di Consiglio per un’ora e venti minuti, il Presidente Pignatone si è riservato di pronunciarsi sulle eccezioni e le richieste presentate dalle parti, rimanendo aperto anche ad ulteriori istanze e richieste delle stesse relative ad atti o a documenti audio e video. Accogliendo alcune delle eccezioni sollevate dagli avvocati degli imputati, essenziali per l’effettivo diritto di difesa, al Promotore di Giustizia aggiunto, Alessandro Diddi, ha chiesto di riconsegnare, entro il 21 settembre 2021, copia dei supporti informatici alle parti e a queste ultime ha chiesto di consegnare, entro il 4 ottobre, ogni ulteriore memoria, istanza o richiesta. Ha fissato infine la prossima udienza al 5 ottobre 2021 alle ore 09.30.

Il Cardinale Angelo Becciu, al termine della prima udienza del processo, ha detto ai giornalisti: «Mi faccio giudicare, come ha voluto il Papa. Sono sempre stato obbediente al Papa. Mi ha affidato tante missioni nella mia vita e ha voluto che venissi al processo e io vengo al processo. Come mi sento? Sono sereno, sono tranquillo con la mia coscienza, ho la fiducia che i giudici sapranno vedere i fatti e la mia grande speranza (ma anche certezza) è che riconoscano la mia innocenza».

Comunicato stampa dell’Avv. Fabio Viglione nell’interesse di S. Em. Rev.ma il Cardinale Giovanni Angelo Becciu, 27 luglio 2021

Il Cardinale Becciu, dopo la odierna udienza, rinnova la propria fiducia nei confronti del Tribunale, Giudice terzo dei fatti ipotizzati soltanto dal Promotore di Giustizia, finora senza alcun confronto con le difese e nell’ottica di presunzione di innocenza.
Attende con serenità il prosieguo del processo e la dimostrazione delle numerose prove e testimoni indicati che dimostreranno la Sua innocenza rispetto ad ogni accusa.
Infine, conferma, con dolore ma con fermezza, di aver dato mandato di denunciare per calunnia Mons. Alberto Perlasca e la signora Francesca Immacolata Chaouqui, per le gravissime e completamente false dichiarazioni rilasciate nel corso delle indagini al Promotore di Giustizia, di cui ha potuto prendere cognizione soltanto da pochi giorni.
Il Tribunale ha rinviato l’udienza al 5 ottobre 2021 dopo l’accoglimento di alcune eccezioni sollevate dalle difese, essenziali per l’effettivo diritto di difesa.

Stralci dalle eccezioni preliminari depositati dall’Avv. Luigi Panella nell’interesse di Enrico Crasso e delle Società Cogenel Capial Holding SA, Prestige Family Office SA, Hp Finance LLC a norma dell’Art. 387 c.p.p.)

«Deve rilevarsi come il temine di otto giorni, mutuato dal Codice di procedura penale monarchico italiano del 1913, appaia del tutto inadeguato a garantire il rispetto dei principi del giusto processo, ai quali anche l’ordinamento vaticano afferma di volersi ispirare.
Come è noto, infatti, garantire all’imputato il tempo per preparare la sua difesa è un corollario imprescindibile del diritto di difesa, secondo i principi del giusto processo sanciti dalle Convenzioni Internazionali e dalla Costituzione della Repubblica Italiana, che non possono non venire in evidenza, trattandosi di un processo instaurato nello Stato vaticano contro un cittadino italiano.
Al riguardo, come è noto, il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana si concretizza in molteplici forme che trovano specificazione nelle leggi processuali e tra queste si inserisce sicuramente la necessità che l’imputato sia messo in condizioni di venire a conoscenza degli atti processuali in tempi utili a preparare effettivamente la propria difesa.
In realtà, il tempo per la difesa costituisce un rimedio per ridurre la fisiologica distanza intercorrente fra le parti processuali, più che mai evidente nel caso di specie, con l’accusa che ha raccolto elementi per quasi due anni e la difesa che deve preparare le sue richieste istruttorie in otto giorni senza nemmeno poter disporre di tutti gli atti.
Sul punto, deve richiamarsi anche l’art. 111 della Costituzione della Repubblica Italiana, che detta le norme sul cd. giusto processo, locuzione con la quale si sintetizzano i principi che sono entrati nell’ordinamento italiano in forza della legge di revisione n. 2/1999 e che ha l’obiettivo di garantire un processo equo sia dal punto di vista dell’organo giudicante, che deve essere indipendente e imparziale, sia sotto il profilo dei poteri processuali riconosciuti alle parti nel giudizio. (…)
Potrebbe obiettarsi che lo Stato Vaticano non è vincolato dai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e non ha aderito alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e che quindi il termine a comparire di otto giorni mutuato dal Codice di rito monarchico del 1913 non possa essere scalfito dai principi affermati dalla Costituzione italiana e dalla CEDU.
Tuttavia, le garanzie del giusto processo si impongono anche all’ordinamento giuridico vaticano e “non tanto in forza della rivelazione soprannaturale, quanto per la natura delle cose della procedura penale”, ovvero per diritto divino naturale (…).
Al riguardo, la Legge n. IX dell’11.7.2013 della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, all’art. 35, rubricato Giusto processo e presunzione di innocenza, ha infatti stabilito che “Al libro III del Giudizio… è aggiunto l’art. 350 bis del seguente tenore: Ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgersi secondo le norme del presente codice ed entro un termine ragionevole, tenuto conto della complessità del caso, nonché degli accertamenti da compiere e delle prove da acquisire. Ogni imputato è presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”. (…)
D’altronde, il Santo Padre Giovanni Paolo II affermava sul punto che “il giusto processo è oggetto di un diritto dei fedeli e costituisce al contempo un’esigenza del bene pubblico della Chiesa” (cfr. Allocuzione alla Rota romana, 18.1.1990, Acta Apostolicae Sedis, pag. 876), anche perché il rispetto degli elementi essenziali del giusto processo rientra tra gli istituti che le recta ratio impone ad ogni ordinamento giuridico, come ha raccomandato il Santo Padre Benedetto XVI nella sua prima allocuzione alla Rota romana (cfr. Allocuzione alla Rota romana, 28.1.2006, Acta Apostolicae Sedis, pag. 136).
È alla luce di queste allocuzioni papali che devono essere quindi oggi lette le disposizioni attinenti alla lesione del diretto di difesa (…).
Che la volontà del Santo Padre sia una fonte del diritto, anzi la principale fonte del diritto dello Stato Vaticano, è un dato acquisito e pacifico.
Eppure, è proprio su questo tema che si impone un’ulteriore riflessione, che investe la compatibilità di questo specifico procedimento penale con i principi del giusto processo, richiamati dalle parole del Santo Padre Giovanni Paolo II e del Santo Padre Benedetto XVI.
Infatti, in relazione al presente procedimento, con un Rescriptum  ex audientia del 2.7.2019, il Santo Padre Francesco ha autorizzato il Promotore di Giustizia a procedere nelle forme del rito sommario sino alla conclusione delle indagini, “con facoltà di adottare direttamente, ove necessario in deroga alle vigenti disposizioni, qualunque tipo di provvedimento, anche di natura cautelare”, “ove necessario in deroga alle vigenti disposizioni”, ma se il Santo Padre lo ha fatto evidentemente poteva farlo.
Deve quindi ritenersi che sia assolutamente lecito per l’ordinamento vaticano che in questo procedimento penale (e solo in questo procedimento) sia stata attribuita una assoluta discrezionalità al pubblico ministero nell’adozione di qualunque tipo di misura cautelare, anche in deroga alla legislazione vigente.
In altri termini, il Rescriptum ex audientia del 2.7.2019 ha collocato questo procedimento in un “regime di eccezione” anche per l’ordinamento vaticano. Ciò si risolve in una sospensione ad causam dell’habeas corpus, inteso nella sua accezione moderna, come insieme delle disposizioni normative che disciplinano e limitano la restrizione della libertà personale.
Come risulta dagli atti, i poteri “eccezionali” attribuiti dal Rescriptum sono stati pienamente utilizzati dal Promotore di Giustizia nel presente procedimento.
Non è tuttavia possibile negare che propria questa procedura penale ad hoc e questa assoluta discrezionalità del pubblico ministero nell’adozione di misure cautelari in deroga a ogni previsione legislativa pogano irrimediabilmente questo procedimento al di fuori dei principi del giusto processo (…).
Il regime di “eccezione” che caratterizza il presente procedimento penale è confermato dal Rescriptum del Santo Padre del 5.7.2019, che con riferimento alle “prerogative concesse” con il Rescriptum del 2.7.2019 all’Ufficio del Promotore di Giustizia, dispone che nel presente procedimento, in deroga alla normativa processuale vigente, tra i poteri di cui all’art. 238, ultimo comma, c.p.p. siano compresi anche l’impiego di strumenti tecnologici idonei a intercettare utenze fisse, mobili e ogni altra forma di comunicazione, anche di tipo elettronico. Il tutto, al di fuori di ogni verifica e controllo giurisdizionale, come avviene ad esempio in Italia.
Un successivo Rescriptum del 14.02.2020 ha confermato e prorogato queste facoltà, mentre un altro Rescriptum del 9.10.2019 ha rimosso ogni possibilità che le Autorità Vaticane potessero opporre un segreto ai Promotori di Giustizia.
Tale Rescripta, inoltre, introducendo una procedura penale d’eccezione per questo solo procedimento, costituiscono Codesto Ill.mo Tribunale come “Tribunale speciale”, vietato dall’art. 102 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Tribunale speciale, infatti, non è solo il Tribunale creato ad hoc per un determinato procedimento, ma anche il Tribunale ordinario in cui sia applicata una procedura ad hoc per quel determinato procedimento.
Tale inedito “regime di eccezione” fissato dai quattro Rescripta citati, vanificando ogni certezza del diritto e istituendo di fatto un Tribunale speciale, rende questo procedimento penale del tutto sui generis, non solo nell’ordinamento vaticano, ma nel panorama mondiale.
Vi è da chiedersi se le Autorità italiane e quelle degli altri Stati democratici che hanno prestato assistenza giudiziaria allo Stato vaticano nel presente procedimento fossero a conoscenza dei Rescripta. Dagli atti finora esaminati, ciò non risulta.
Questa difesa ritiene pertanto doveroso segnalare, in via preliminare, il radicale e insanabile contrasto di questo procedimento penale nei confronti di cittadini italiani con i principi fondamentali del “giusto processo” stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla CEDU, richiamati anche dalle allocuzioni papali sopra citate, nonché, più in generale, con i principi dello Stato di diritto».

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