Il papa riforma il Libro VI del Codice di Diritto Canonico

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“E il Pastore è chiamato a esercitare il suo compito ‘col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà’, giacché la carità e la misericordia richiedono che un Padre si impegni anche a raddrizzare ciò che talvolta diventa storto. Procedendo nel suo pellegrinaggio terreno, sin dai tempi apostolici, la Chiesa si è data regole di condotta che nel corso dei secoli hanno composto un coeso corpo di norme vincolanti, che rendono unito il Popolo di Dio e della cui osservanza sono responsabili i Vescovi. Tali norme riflettono la fede che noi tutti professiamo, dalla quale traggono la loro forza obbligante, e su di essa fondate, manifestano la materna misericordia della Chiesa, che sa di aver sempre come fine la salvezza delle anime”.

Con la Costituzione apostolica ‘Pascite gregem Dei’ papa Francesco cambia il libro sesto del Codice di Diritto Canonico, quello riservato al diritto penale, che entrerà in vigore il prossimo 8 dicembre, ‘affinché tutti possano agevolmente comprendere a fondo le disposizioni di cui si tratta’, perché “l’osservanza della disciplina penale è doverosa per l’intero Popolo di Dio, ma la responsabilità della sua corretta applicazione compete specificamente ai Pastori e ai Superiori delle singole comunità.

E’ un compito che non può essere in alcun modo disgiunto dal munus pastorale ad essi affidato, e che va portato a compimento come concreta ed irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno all’un tempo della misericordia che della correzione da parte della Chiesa”.

La non osservanza causa il rischio di vivere comportamenti contrari ai ‘costumi’: “Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. E’ per questo che l’applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori…

Invero la carità richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione degli scandali”.

Nella conferenza stampa mons. Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ha evidenziato “l’importanza dell’osservanza delle leggi per una ordinata vita ecclesiale…

Questa riforma, che oggi viene presentata, quindi, necessaria e da lungo tempo attesa, ha lo scopo di rendere le norme penali universali sempre più adatte alla tutela del bene comune e dei singoli fedeli, più congruenti alle esigenze della giustizia e più efficaci e adeguate all’odierno contesto ecclesiale, evidentemente differente da quello degli anni ’70 del secolo scorso, epoca in cui vennero redatti i canoni del libro VI, ora abrogati”.

Questo codice prevede nuove ‘pene’: “Inoltre si è posta attenzione ad elencare con più ordine e dettaglio le pene, in modo da permettere all’autorità ecclesiastica di individuare quelle più adeguate e proporzionate ai singoli delitti, e si è stabilito la possibilità di applicare la pena della sospensione a tutti i fedeli, e non più solo ai chierici. Si sono inoltre previsti strumenti d’intervento più idonei a correggere e prevenire i delitti.

Merita inoltre di essere segnalata l’affermazione esplicita nel testo del principio fondamentale della presunzione d’innocenza e la modifica della norma sulla prescrizione, alfine di favorire la conclusione dei processi in termini ragionevolmente brevi”.

Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, segretario del medesimo Pontificio Consiglio, ha spiegato le ragioni della riforma: “I lavori di revisione del Libro VI si sono sviluppati nel contesto di una amplissima collaborazione collegiale e di un continuo interscambio di suggerimenti e osservazioni, coinvolgendo un elevato numero di persone in tutto il mondo…

Dalla consultazione sono arrivati più di 150 corposi pareri che dopo essere sistematizzati, servirono per il successivo lavoro del gruppo, fino ad arrivare a metà dell’anno 2016 ad un nuovo Schema emendato”.

Ed ha illustrato le nuove ’fattispecie penali’: “Sono state incorporate poi alcune fattispecie presenti nel Codex del 1917 che non vennero accolte nel 1983. Ad esempio, la corruzione in atti di ufficio, l’amministrazione di sacramenti a soggetti cui è proibito amministrarli; l’occultamento all’autorità legittima di eventuali irregolarità o censure in ordine alla ricezione degli ordini sacri.

A queste vanno aggiunte alcune fattispecie nuove, come ad esempio la violazione del segreto pontificio; l’omissione dell’obbligo di eseguire una sentenza o decreto penale; l’omissione dell’obbligo di dare notizia della commissione di un reato; l’abbandono illegittimo del ministero. In modo particolare, sono stati tipizzati reati di tipo patrimoniale come l’alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni; o i reati patrimoniali commessi per grave colpa o grave negligenza nell’amministrazione”.

(Foto: Vox Canonica)

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