Un libro spiega la libertà religiosa nei Paesi islamici

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C’è Asia Bibi, la cristiana pakistana accusata a morte per blasfemia e incarcerata per dieci anni (fino all’assoluzione, ma soltanto per vizi di procedura) e ci sono i Paesi del Golfo Persico, dove tra le sabbie del deserto sorgono a ritmo sostenuto nuove chiese cristiane. Ci sono storie di tolleranza ma anche ordinarie vicende di musulmani che perdono i propri diritti di cittadini nel momento in cui scelgono di convertirsi a un’altra religione. Ciò che sappiamo sui Paesi a maggioranza islamica è, in linea di massima, che la libertà religiosa resta una garanzia appesa a un filo, spesso molto fragile.

A spiegarlo molto bene sono Fabio Fede e Stefano Testa Bappenheim, docenti all’Università di Camerino, nel volume ‘La libertà religiosa nei Paesi islamici. Profili comparati’, pubblicato da Editoriale Scientifica: un’analisi rigorosa, da cui emergono non solo l’universalità e la centralità della religione nella vita delle società musulmane ma anche alcune conseguenze legali riguardo alla libertà dei cittadini di scegliere e professare la propria fede.

Analizzando la situazione delle singole nazioni, nelle cui Costituzioni l’Islam è definito come religione di Stato o ufficiale in 25 casi su 56, il panorama è variegato. Le Carte di Libano e Siria, ad esempio, prevedono libertà religiosa e di culto illimitate anche se, nel caso siriano, il presidente della Repubblica deve essere un musulmano.

Il volume si concentra in modo particolare su quattro ‘Paesi paradigma’: Egitto e Marocco, reduci da recenti cambiamenti costituzionali influenzati dalle Primavere arabe; il gigante sciita iraniano e il Pakistan, esterno all’area mediorientale. In Marocco la Costituzione del 2011 riconosce le radici multiculturali del Paese, citando una pluralità di influssi tra cui quelli ebraici e ribadendo ‘l’attaccamento del popolo marocchino ai valori d’apertura, moderazione, tolleranza e dialogo’.

Pure in Egitto, nonostante i sobbalzi seguiti alla Rivoluzione del 2011, la strada verso ciò che in Europa definiamo ‘laicità’ appare ancora lunga. La Costituzione ribadisce che ‘i principi della Sharia sono la fonte principale della legislazione’ e riconosce come minoranze religiose soltanto ebrei e cristiani.

In Iran, dove il clima generale per le libertà è notoriamente asfittico, la Carta raccomanda di trattare i non musulmani ‘in conformità ai principi della giustizia islamica e dell’equità, e di rispettare i loro diritti umani’, con l’eccezione tuttavia di chi fosse ‘coinvolto in cospirazioni o attività contro l’islam e la Repubblica islamica dell’Iran’. Anche la libertà d’opinione è limitata dall’ ‘osservanza dei criteri islamici’, mentre il codice civile vieta le nozze tra musulmani e cittadini di altre fedi.

Cupo il quadro in Pakistan, dove il sistema giudiziario è sdoppiato tra le corti ‘ordinarie’ e quelle che applicano il diritto islamico. Qui il famigerato articolo 295 del codice penale, quello per cui è stata accusata Asia Bibi così come decine di altri cittadini in questi anni, punisce con la pena di morte chi offenda, direttamente o indirettamente, il nome di Maometto.

Agli autori abbiamo chiesto di spiegare il motivo di un libro sulla libertà religiosa nei Paesi islamici: “Via via che l’incontro tra le culture è andato trasformandosi in un intreccio sempre più fitto, la conoscenza reciproca si è resa sempre più necessaria, e la libertà religiosa si presenta un po’ come la ‘madre di tutte le libertà’: essa include la libertà di coscienza, ed investe tutte le possibili opzioni connesse all’espressione della coscienza personale: credere, non credere, cambiare religione, anche più volte nel corso della propria vita, e così via”.

 In cosa consiste il diritto della libertà religiosa nel pensiero islamico?

“Il Corano è a favore della libertà religiosa, lo ripete più volte: ‘Non vi sia costrizione nella fede: la retta via ben si distingue dall’errore’ (Sura II, 256). ‘E se il tuo Signore avesse voluto tutti quanti sono nella terra avrebbero creduto. Ma potresti tu costringere gli uomini ad essere credenti a loro dispetto?’ (Sura X, 99). ‘Ma dì. La Verità viene dal vostro Signore. Chi vuole creda, chi non vuole respinga la fede’ (Sura XVIII, 29). ‘Che se poi costoro si distoglieranno, sappi – rivolto al Profeta – che non ti abbiamo mandato a far loro da custode: tu non hai che da consegnare il Messaggio’ (Sura XLII, 48). Il fatto di cambiare idea e abbandonare l’Islam è però considerato apostasia”.

 Quale libertà religiosa ha il credente nei Paesi arabi?

“Ebrei, Cristiani ed altre Religioni del Libro possono continuare a praticare la loro religione, poiché essa nasce da una rivelazione divina, dato che Abramo, Mosè e Cristo sono i predecessori di Muhammad, col quale, secondo l’Islam, la rivelazione si è perfezionata, completata e conclusa; il fatto che gli appartenenti alle Religioni del Libro godano d’uno status particolare è detto expressis verbis: ‘Dialogate con belle maniere con la gente della Scrittura, eccetto quelli di loro che sono ingiusti. Dite [loro]: Crediamo in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su di voi, il nostro Dio e il vostro sono lo stesso Dio ed è a Lui che ci sottomettiamo’ (Sura XXIX, 46)”.

 Come gli Stati islamici possono garantire la libertà religiosa?

“Alcune Costituzioni di Paesi islamici (intesi come quelli aderenti all’OIC) non contengono solo l’indicazione dell’Islam come religione di Stato, ma anche della Sharia come fonte principale (se non unica) della legislazione statale, sicché non potrà venir promulgata nessuna legge che sia contraria ai principî dell’Islam; ma in quasi tutte le Costituzioni dei Paesi islamici troviamo anche il principio della libertà religiosa”.

 La Dichiarazione sulla fratellanza umana può considerarsi un passo in avanti per garantire la libertà religiosa?

“La Dichiarazione sulla fratellanza umana, firmata il 4 febbraio 2019 da Papa Francesco e dal Rettore dell’Università di al-Azhar è senza dubbio un documento importantissimo: benché a partire dall’abolizione del Califfato, nel 1924, non esista più un rappresentante dell’Islam a livello mondiale (almeno nel mondo sunnita), tuttavia il Rettore di al-Azhar è una delle cariche islamiche più importanti:

è il Grande imam della Moschea-Università di al-Azhar, un’istituzione molto influente sia sotto il profilo religioso sia sotto quello accademico, che si trova al Cairo, e la carica di Grande imam, dietro designazione del Governo egiziano, è a vita. Sempre e dappertutto, però, le dichiarazioni e le norme giuridiche fissate su carta devono trovare fenotipo nelle azioni concrete delle persone”.

(Tratto da Aci Stampa)

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