Passo in avanti della Santa Sede verso la trasparenza finanziaria: approvate nuove norme per lo scambio internazionale di informazioni

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Continua il percorso della Santa Sede nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Dal 6 dicembre sono entrate infatti in vigore due modifiche alla normativa antiriciclaggio dello Stato della Città del Vaticano. Le modifiche (che riguardano gli articoli 2 septies e 41 della Legge n. 127) permettono all’AIF di stipulare dei protocolli di intesa con analoghe autorità di altri Stati senza il nulla osta della Segreteria di Stato. È un provvedimento che favorisce ulteriormente la cooperazione e lo scambio internazionale di informazioni.

La Santa Sede continua dunque il suo percorso verso l’adesione agli standard internazionali sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo. Il rapporto di MONEYVAL – il Comitato del Consiglio d’Europa che valuta l’aderenza agli standard dei Paesi membri – offriva, del resto, l’immagine di una realtà in movimento. Molto era stato fatto con le modifiche alla Legge n. 127. Modifiche sostanziose, che avevano già a suo tempo dimostrato come la Santa Sede avesse preso con decisione la strada indicata dai valutatori di MONEYVAL.

Per quanto generalmente positivo, rimanevano molte questioni aperte nel rapporto di MONEYVAL. Tra le altre cose, il Rapporto segnalava che l’Autorità di Informazione Finanziaria è limitata nella sua capacità di scambiare informazioni con altre Unità di Informazione Finanziaria.

La situazione è cambiata con le modifiche approvate il 14 dicembre dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, ovvero il legislatore vaticano. Piccoli ritocchi della Legge n. 127, ma dal notevole impatto. Cambia infatti il comma 7 dell’articolo 2 septies, che nella vecchia versione prevedeva che: “L’Autorità di Informazione Finanziaria, con il nulla osta della Segreteria di Stato, stipula Protocolli d’intesa con analoghe Autorità di altri Stati ai fini dello scambio di informazioni relative a transazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. Nella nuova versione, non è più previsto il nulla osta della Segreteria di Stato, che resta comunque l’Autorità competente per la politica estera e il coordinamento della politica interna, anche in materia di antiriciclaggio. Cambia inoltre l’articolo 41, che nella nuova versione rende più ampio lo spettro dello scambio internazionale di informazioni, non limitato alle sole transazioni sospette, ma più in generale alla prevenzione e alla lotta del riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Un ulteriore passo della Santa Sede insomma nella costruzione di un sistema antiriciclaggio solido e credibile e proiettato nel lungo periodo, e che come tale dovrebbe essere accolto con favore sia da MONEYVAL, sia dalle giurisdizioni, come ad esempio l’Italia, che guardano con molto interesse al percorso intrapreso Oltretevere.

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