Hate Crime Bill of Scotland rappresenta molti rischi per la libertà dei cristiani

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La Conferenza Episcopale Scozzese ha sollevato preoccupazioni in merito alla Hate Crime Bill, nuova legge sul crimine d’odio del Governo scozzese, perché potrebbe avere gravi implicazioni per la libertà religiosa. Condivido l’analisi dell’Avv. Gianfranco Amato, Presidente nazionale di “Giuristi per la vita”, che sottolinea c’è il rischio che persino la Bibbia possa essere considerata “materiale provocatorio”, il cui possesso sarebbe punito dalla nuova legge.

La Bibbia? Ora rischiamo anche che sia “materiale provocatorio”. L’Hate Crime Bill of Scotland ha in sé molti rischi per la libertà dei cristiani
di Gianfranco Amato
Vocecontrocorrente

Si comincia con la proposta di legge Zan sull’omotransfobia e si finisce con l’Hate Crime Bill of Scotland, ossia la proposta di legge sul reato d’odio presentata dal governo scozzese, che sta scatenando una serie di reazioni indignate da parte di vari settori della società, tra cui anche la Conferenza Episcopale cattolica di quel Paese.
I vescovi scozzesi, infatti, hanno preso carta e penna e hanno scritto alla Commissione giustizia del Parlamento.
Dopo aver premesso che non vi è alcun dubbio sul fatto che l’incitazione all’odio sia moralmente riprovevole, i vescovi hanno voluto precisare che, a loro detta, l’introduzione di un nuovo reato dovrebbe tener conto di tre fattori essenziali.
Primo, «non si può prescindere dalla legislazione esistente».
Secondo, «è necessaria un’attenta valutazione circa le ricadute che il nuovo reato può eventualmente avere sui diritti fondamentali come la libertà di parola, la libertà di espressione e la libertà di pensiero, coscienza e religione».
Terzo, «occorre verificare che siano utilizzati termini in grado di definire in maniera inequivocabile e precisa l’eventuale condotta oggetto di reato», in quanto «la legge deve anche essere sufficientemente chiara affinché i cittadini la possano comprendere e la magistratura la possa applicare». Quest’ultima considerazione di buon senso integra, peraltro, quello che viene chiamato principio di legalità, pilastro fondamentale di uno Stato di diritto.
Fatta questa precisazione, i vescovi scozzesi nel loro cahier de doléances hanno evidenziato una serie di perplessità, a partire dal fatto che «la mancanza di una chiara definizione del concetto di “odio” è destinata a creare un ampissimo margine di interpretazione» da parte delle vittime, delle forze dell’ordine e dei magistrati. Gli stessi vescovi si dichiarano anche preoccupati del fatto che la nuova legge possa generare il fenomeno della cosiddetta “cancel culture” – con relativa censura e gogna mediatica – nei confronti di tutti coloro che non intendano sottomettersi all’ideologia dominante del politicamente corretto. Paventano il rischio di una sorta di caccia alle streghe nei confronti di chi osi dissentire rispetto al Pensiero Unico e di qualunque voce controcorrente.
Serie preoccupazioni vengono, inoltre, evidenziate dai vescovi sullo stesso «concetto di persona umana che ha il magistero della Chiesa cattolica, il quale sancisce il principio che sesso e genere non sono fluidi e mutevoli, e che l’uomo e la donna sono complementari e funzionali alla procreazione». Qualora venisse approvata la legge, sostengono sempre i vescovi scozzesi, «tali dichiarazioni potrebbero essere percepite da alcuni come un’offesa alla propria visione personale del mondo e suscettibili di incitare odio».
Sono tutte questioni che ben conosciamo e di cui stiamo dibattendo in Italia.
Quello che, invece, mi ha particolarmente colpito è la denuncia dei vescovi scozzesi circa il rischio che persino la Bibbia possa essere considerata «inflammatory material», ossia materiale provocatorio il cui possesso sarebbe punito dalla nuova legge.
Scrivono i presuli: «Siamo anche preoccupati che l’art. 5 del disegno di legge introduca il reato di possesso di materiale provocatorio che, considerando la bassa soglia di punibilità in esso prevista, potrebbe rendere illegale persino la Bibbia, il Catechismo della Chiesa cattolica e altri testi ufficiali della Conferenza episcopale inviati alle autorità pubbliche».
Incuriosito da questa nuova ipotesi di reato, sono andato a leggermi per intero l’art.5 della proposta di legge, anche per verificare se le apprensioni dei vescovi scozzesi fossero fondate o frutto di esagerazione. In realtà, viene effettivamente punito il possesso di «materiale minatorio, offensivo e ingiurioso» quando si ha l’intenzione di diffonderlo, o l’intenzione di suscitare odio nei confronti di una categoria di persone definita in riferimento ad alcune caratteristiche, tra cui l’orientamento sessuale e l’identità di genere, o quando è probabile che la diffusione determini un odio nei confronti della predetta categoria.
Già solo il primo presupposto, ossia quello di avere intenzione di diffondere il materiale, crea oggettivamente un problema: per i cristiani la Parola di Dio deve essere annunciata in tutto il mondo fino agli estremi confini della terra. L’annuncio del Vangelo, ovvero la diffusione del “materiale” che va sotto il nome di Bibbia, non è un optional ma il presupposto fondamentale della fede cristiana. Basterebbe questo fatto per dare ragione ai vescovi scozzesi. Per quanto riguarda gli altri presupposti si torna alla casella inziale: l’eccessiva genericità del concetto di odio, non chiaramente definito, crea oggettivamente un problema. È anche probabile che qualcuno possa sentirsi offeso per alcune affermazioni sull’omosessualità contenute nell’Antico Testamento o per alcuni passi rinvenibili nelle epistole di Paolo di Tarso, come la lettera ai Romani o ai Corinzi. Ma in questo caso occorrerebbe essere espliciti circa il bilanciamento tra il diritto fondamentale alla libertà religiosa e quello della tutela della dignità personale. Cosa che il disegno di legge non fa.
Continuando a scorrere il testo dell’art. 5, mi imbatto nel quarto comma, il quale precisa che non si considera reato il possesso di materiale, quando questo appaia, per le particolari circostanze del caso, «ragionevole». Qualcuno potrebbe pensare: «Ecco la soluzione per i vescovi scozzesi». In effetti, cosa c’è di più ragionevole che utilizzare e diffondere un testo sacro come la Bibbia per un credente? Ma non è così semplice, perché il successivo quinto comma spiega quando debba considerarsi «ragionevole» il possesso. Sono contemplate solo due ipotesi: «a) quando le prove fornite sono sufficienti a sollevare la questione della ragionevolezza; b) quando l’accusa non prova oltre ogni ragionevole dubbio l’irragionevolezza del possesso».
Non proprio un capolavoro di chiarezza. Anzi. Con simili testi normativi possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che le preoccupazioni dei vescovi scozzesi sono più che fondate. Anche alla luce delle sanzioni contemplate nel progetto di legge che non possono certamente essere definite lievi. La pena massima per il possesso di «inflammatory material» prevede, infatti, la reclusione non superiore a sette anni. I vescovi scozzesi, però, si possono consolare guardando il bicchiere mezzo pieno e pensando che esistono sempre situazioni peggiori. Nella Repubblica Democratica della Corea del Nord, per esempio, il possesso della Bibbia è punito con tredici anni di carcere. In casi particolarmente gravi, poi, è prevista pure la tortura e persino la pena capitale.

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