La verità resta immutabile. La questione dinastica della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie

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Per onestà intellettuale e rispetto della verità ritorniamo sulla questione della disputa dinastica in riferimento alla Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e al Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, anche per rispondere a delle domande che ci vengono regolarmente rivolte al riguardo.

Quanto segue serve per mettere in guardia e a fare chiarezza sul tentativo di creare confusione da parte di pseudo specialisti, studiosi, genealogisti, ecc. assolutamente autoreferenziati, che cercano un momento di gloria con tesi assurde, fondate solo su invenzioni e sostenute da fantasie. I tentativi di dispute e di pretese dinastiche campate all’aria fanno male nei cuori e nelle menti ed incrinano il concetto fondamentale della Monarchia, che è la Unità. Importante è seguire la via maestra della verità. In quanto segue viene spiegata una vecchia questione dinastica, che per anni ha lacerato la Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, ormai risolta. Un raggio di luce che ci permette di guardare al futuro.

La Dinastia dei Borbone delle Due Sicilie, pur essendo una costola dei Borbone di Francia e direttamente derivando da quelli di Spagna, con la primogenitura farnesiana ebbe una matrice italiana, e italianissima fu e divenne col tempo.

Quando, in seguito al Risorgimento, il Regno delle Due Sicilie fu annesso ai domini sabaudi e, quindi, al Regno d’Italia, la Real Casa di Borbone delle Due Sicilie non rinunciò al diritto di pretensione.

L’unico titolo attinente al Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie è quello di Duca di Calabria, non potendo più essere quello di Re di spettanza per mancanza del trono, mentre quello dell’erede primogenito maschio è quello di Duca di Noto, titoli rispettivamente riconosciuti universalmente e notoriamente a S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans e a suo figlio primogenito S.A.R. il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie e Landaluce.

A riprova di quanto detto prima, vale il decreto promulgato da Re Ferdinando I nel 1817, che non lascia adito a dubbi o interpretazioni, perché se fosse stato diversamente, questi titoli sarebbero stati riconosciuti ad altro ramo. A questo possiamo aggiungere che questi titoli sono stati riconosciuti per iscritto anche dal Duca di Castro come appartenenti al ramo primogenito dei Conti di Caserta e loro discendenti.

Ciononostante, dal 7 gennaio 1960 – con la morte di S.A.R. il Principe Don Ferdinando Pio di Borbone delle Due Sicilie, ultimo Capo della Casata universalmente riconosciuto – era disputata di fatto la successione nella Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e il titolo di Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio era conteso tra il ramo cosiddetto spagnolo (napoletano-ispanico, ramo primogenito farnesiano, facente capo a S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, Conte di Caserta) e il ramo cosiddetto francese (franco-napoletano, ramo cadetto, facente capo a S.A.R. il Principe Don Charles di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro).

La Commissione Permanente del Consiglio di Stato della Spagna, nella sessione celebrata il 2 febbraio 1984, ha esaminato i pareri in relazione con la titolatura del Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e ha espresso l’opinione che – morto nel 1964 l’Infante di Spagna S.A.R. il Principe Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e di Borbone Spagna, Duca di Calabria, Conte di Caserta e X Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – il titolo di Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie spetta senza nessun dubbio al suo unico figlio maschio Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie e Borbone Parma, padre di Don Pedro.

Il 25 gennaio 2014, in occasione della beatificazione di S.M. Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie, fu firmato a Napoli un atto di riconciliazione tra i due rami della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, in cui i due cugini hanno riconosciuto mutualmente i loro titoli.

Però, il 14 maggio 2016 il Duca di Castro Don Charles, disponendo solo di eredi femmine, contravviene al patto decidendo di non riconoscere le secolari regole di successione secondo il criterio della legge semi-salica, che privilegiano la linea maschile e quindi il suo cugino il Duca di Calabria Don Pedro (succeduto nel 2015 al padre Don Carlos, la cui posizione del “ramo primogenito” fu sostenuta dal suo primo cugino Re Juan Carlos di Spagna, da Re Costantino II di Grecia e da Re Simeone II di Bulgaria, a seguito del parere unanime di cinque istituzioni statali spagnole, che, avendolo riconosciuto nel 1983 come Capo della Casa delle Due Sicilie, avevano supportato la nomina di Don Carlos ad Infante di Spagna e Cavaliere del Toson d’Oro).
Inoltre S.A.R. l’Infante Don Alfonso, Duca di Calabria e poi S.A.R. l’Infante Don Carlos, Duca di Calabria furono riconosciuti da tutti i Capi dei rami della Casa Reale di Borbone quali:
– S.A.R. l’Infante Don Juan, Conte di Barcellona, Capo della Real Casa di Spagna (lo fu sino al 1977 quando rinunciò a favore del figlio S.M. il Re Juan Carlos I;
– S.A.R. l’Infante Don Jaime, Duca di Segovia, Capo della Real Casa di Francia;
– S.A.I. l’Infante Dom Pedro de Alcântara Gastão de Orléans e Bragança, Capo della Casa Imperiale del Brasile;
– S.A.R. il Principe Roberto I Ugo di Borbone Parma, Capo della Casa Reale e Ducale di Parma;
– S.A.R. il Principe Felice di Borbone Parma, Principe Consorte di Lussemburgo in quanto marito di di S.A.R. la Granduchessa Carlotta del Lussemburgo (che ebbe il titolo di Altezza Reale proprio per il matrimonio con il Principe Felice di Borbone Parma).
L’unico a non riconoscere l’Infante Don Alfonso, Duca di Calabria fu S.A.R. il Principe Henry VI, Conte di Parigi, Capo della Casa Orleanista di Francia, a causa del mancato precedente riconoscimento della pretensione ad essere Capo della Casa Reale di Francia, da parte del Duca di Calabria, che riconosceva S.A.R. l’Infante Don Jaime, Duca di Segovia.

La sopramenzionata decisione del 14 maggio 2016 del Duca di Castro, il 29 giugno 2015 viene contestata dal Duca di Calabria, in quanto ritenuta illegittima rispetto al codice legislativo dell’ex Regno delle Due Sicilie e rispetto alle leggi ed alle tradizioni di famiglia. Come vedremo più in avanti, il 18 ottobre 2019 la questione è stata risolta in modo risolutivo a favore del Duca di Calabria, col parere unanime della commissione internazionale permanente per lo studio degli ordini cavallereschi, l’International Commission for Orders of Chivalry (ICOC), composta da studiosi da diversi paesi con certificazione accademica.

Per capire meglio le questioni in oggetto, dal punto di vista dei diritti, faccio riferimento allo studio di Alfonso Marini Dettina, Avvocato cassazionista e Avvocato rotale, Consulente di Diritto Canonico della Real Commissione per l’Italia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, che chiarisce in modo esaustivo e definitivo la disputa e le contese, ricordando innanzitutto “la distinta origine dei diritti in esame, pur basati entrambi sul principio della primogenitura: il diritto di essere Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie deriva dalle regole successorie dinastiche, mentre il diritto di essere Gran Maestro Costantiniano deriva dalle norme statutarie del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, che è una persona giuridica ecclesiastica moderata dal Gran Magistero, ufficio ecclesiastico di erezione pontificia”. Conclude Marini Dettina: “S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, è il primogenito della dinastia dei Borbone delle Due Sicilie nonché il primogenito farnesiano, e dunque egli è il Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie ed il Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, nonché il Gran Maestro dell’Insigne Reale Ordine di San Gennaro e degli altri Ordini della Real Casa delle Due Sicilie”.

Per chi volesse formarsi una sua opinione sulla questione della disputa dinastica, per capire l’inconsistenza di vecchie e nuove tesi sull’argomento volte a sostenere chi diritti non ha, può leggere la Nota “Disputa sulle regole di successione nella Casata dei Borbone delle Due Sicilie e sul Gran Magistero dell’Ordine Costantiniano”, con lo studio di Alfonso Marini Dettina.

“Il Mondo del Cavaliere” – la rivista internazionale trimestrale sugli Ordini Cavallereschi edita dall’International Commission for Orders of Chivalry (CIOC) e dall’Associazione Insigniti Onoreficenze Cavalleresche (AIOC), diretta da Pier Felice degli Uberti – recentemente ha fatto luce sulla questione dinastica della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e ha chiarito quale sia l’unico Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio dinastico, il cui Gran Maestro per primogenitura farnesiana è S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta.

L’International Commission for Orders of Chivalry (CIOC) il 18 ottobre 2019 ha preso atto del fatto che l’Ordine Costantiniano che fa capo a S.A.R. il Duca di Castro, con il cambio degli Statuti nel 2019, si è trasformato in ordine di merito (quindi non dinastico), completamente avulso dalla tradizione e dal patrimonio storico dinastico dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ricevuto e trasmesso da Carlo III attraverso la primogenitura farnesiana a S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta.

Il Mondo del Cavaliere
Numero 76, ottobre-dicembre 2019
Editoriale: I discendenti degli ex-Sovrani non abdicatari e i limiti della sovranità affievolità

«L’International Commission for Orders of Chivalry – ICOC è il corpo deputato già dal 1962 dai Congressi Internazionali di Genealogia e Araldica (composti dai più eminenti studiosi di materia araldica, genealogica e premiale) a stabilire dei principi per resistenza e la validità degli Ordini Cavallereschi c dei Sistemi Premiali. compresi quelli facenti parte del patrimonio araldico-premiale di dinastie esistenti. ma da decenni fuori dai troni; lo scopo quindi è quello di conservare, aiutare, aiutare gli aventi diritto a mantenere nella rigorosa serietà storico-giuridica quelle Istituzioni che per gli stravolgimenti politici non dovrebbero più esistere. Fra i principi a cui si attiene l’ICOC proprio il 2 e il 3 trattano il tema del titolo di questo editoriale. Questa idea di “salvare” travalicando le leggi degli Stati si fonda su seri studi di carattere storico-giuridico svolti in una forma mentale aperta, ma nel rispetto della storia e della plurisecolare tradizione, e fra le Nazioni che applicano c rispettano questi “dogmi” troviamo la Repubblica Italiana, che nell’autorizzare gli Ordini Non Nazionali (preunitari) applica proprio i nostri principi dell’ICOC. Questo però non avviene in tutti gli Stati, tanto è vero che in alcuni di essi gli ordini passati sono totalmente cancellati dalla realtà del Paese. In questi ultimi decenni vediamo interpretazioni di “cortigiani” che nell’illudere il proprio “padrone” facendogli assaporare una realtà che esiste solo nella loro testa di “amateur” della materia, insinuano invece il sospetto di essere persone interessate ad aumentare le quote di ammissione o passaggio riferite all’acquisto di gradi degli ordini, dimenticando che così questi perdono la loro tradizionale natura ed essenza cavalleresca per trasformarsi in redditizi sistemi premiali, che nulla hanno a che spartire con la gloriosa storia passata. Al presente questi antichi relitti hanno già perso molto delle loro caratteristiche originali e non va dimenticato che solo all’ex-Sovrano non abdicatario è permesso mantenere tutto il patrimonio araldico-premiale come se fosse ancora sul trono, mentre alla discendenza rimane il “diritto” di continuare ad usare il proprio patrimonio araldico-premiale nei limiti fissati dal diritto e dalla storia, ovvero limitandosi solo agli Ordini facenti parte della propria dinastia e tralasciando quelli che erano ordini di corona. Oggi vediamo anche che Capi di Case già Sovrane riportano in vita ordini del passato già finiti all’epoca dei loro troni, pensando di avere lo stesso diritto di un ex-Sovrano fuori dal trono, perché nessuno li informa sotto l’aspetto giuridico dei loro limiti. L’ICOC nella sua saggezza si astiene dal dichiarare queste nuove creazioni “self-styled” ordini e preferisce considerarle “awarding systems”, perché non c’è nulla di male nel ricreare rievocazioni storiche di qualcosa che era legato alla dinastia, anche se’si tratta di ben altra cosa da un ordine cavalleresco di natura dinastica. Assistiamo pure allo stravolgimento di Ordini Cavallereschi Dinastico-Familiari costituiti da Bolle Papali, che dimenticano che la Santa Sede riconosce e tutela solo il SMOM e l’OESSG astenendosi da quanto è fuori dalla sua tutela e pubblicando su L’Osservatore Romano del 15-16 aprile 1935 (ribadito più volte in seguito) il motivo per cui la Santa Sede può riconoscere sotto l’aspetto civile l’ordine purché vengano mantenuti certi requisiti. I Capi di Casa già Sovrana non devono per forza essere studiosi di queste materie, ma dovrebbero rivolgersi (come avviene della vita civile) ad esperti certificati per evitare errori, infatti ci sono già stati alcuni casi di modifiche statutarie importanti, come ad esempio la creazione dell’Ordine al Merito Civile di Savoia, quale sistema premiale dell’Ordine Civile di Savoia (Real casa d’Italia); l’aggiunta di due classi nell’Ordine del Merito sotto il titolo di San Giuseppe; ed oggi infine anche la modifica statutaria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio di cui è Gran Maestro S.A.R. il Duca di Castro, modifica epocale l’Ordine, essendo creato da una Bolla Papale, necessita di una approvazione del Pontefice, a meno che non si voglia definirlo un nuovo Sistema Premiale della Real Casa delle Due Sicilie, e in questo caso non ci sarebbe bisogno di nulla. Mi astengo dal trattare altri stravolgimenti avvenuti in Ordini non autorizzati in Italia in accordo alla legge 3 marzo 1951 n.178, perché qui non interessanti, ma voglio però sottolineare la saggezza di S.A.I.R. l’Arciduca Sigismondo d’Asburgo-Lorena, che avendo capito l’assurdità dell’aggiunta di due classi in un Ordine storico che non le aveva contemplate quando esisteva il Granducato di Toscana, ha deciso di ritornare sui suoi passi, abolendole e ripristinando la pura tradizione storica, perché sugli errori si può anche tornare indietro!
Meriterebbe anche soffermarsi sull’abolizione o il ripristino della nobiltà legata agli ordini nobilitanti, ma il tema merita una trattazione a sé stante ben più ampia».

Inoltre, il numero 76 di “Il Mondo del Cavaliere” riporta un articolo a firma di Maria Loredana Pinotti, in riferimento l’Assemblea Generale dell’International Commission for Orders of Chivalry, tenuta a Madrid il 18 ottobre 2019 alle ore 18.00 nella sala I “Infante Don Carlos”del Collegio Mayor Universitario Marqués de la Ensenada. Al punto 5 del verbale si legge:
«Discussioni e opinioni sulle recenti modifiche dello Statuto del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio di cui è Gran Maestro S.A.R. il Duca di Castro, autorizzato dallo Repubblica Italiana ai sensi della legge 3 marzo 1951, n. 178, Il punto 5 è stato oggetto di grandi discussioni da parte dei commissari presenti, originate dai nuovi regolamenti del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio emanati l’8 dicembre 2018 ed entrati in vigore l’1° gennaio 2019, e in virtù di studi e conclusioni, fondati sul principio 3 dell’ICOC (che stabilisce: “è opinione di autorevoli Giuristi che gli ex-Sovrani non abdicari – la cui posizione è diversa da quella di semplici “pretendenti” – serbino, vita natural durante, la loro qualità di ‘fons honorum’ anche per quanto riguarda il gran magistero di quegli Ordini, cosiddetti di Corona, che altrimenti si potrebbero classificare fra quelli di Stato o di merito”) e sul concetto di “sovranità affievolita” (che si basa sul 3̊ principio dell’ICOC). La situazione che si è creata ha obbligato l’ICOC per onestà intellettuale a porre un asterisco (*) indicando che: “… in base alla modifica degli Statuti del 1̊ gennaio 2019 il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio si è trasformato in ordine di merito, ampliando i gradi in un forma sconosciuta al tempo delle bolle e dei brevi pontifici, e al tempo della sospensione del Cardinale Patrono”. La proposta è stata approvata all’unanimità».

Sotto il Gran Magistero dell’Infante di Spagna, S.A.R. il Principe Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie e Borbone Parma, Duca di Calabria, Conte di Caserta prima, così come sotto l’attuale Gran Magistero di S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, sono state riaffermate con chiarezza:
– la natura equestre-religiosa del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, le cui origini risalgono tradizionalmente al 313, sotto Costantino;
– le sue finalità: la Glorificazione della Croce, la Propaganda della Fede e la difesa della Santa Romana Chiesa, alla quale l’Ordine dinastico è strettamente legato per speciali benemerenze e per molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi Pontefici.

Per chi fosse interessato trova delle informazioni nella Nota “Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Real Commissione per l’Italia – Un ordine equestre-religioso oggi”.

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