Prof.ssa D’Arienzo illustra l’accordo per le funzioni religiose

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Come ormai si sa, è stato firmato giovedì 7 maggio, a Palazzo Chigi, il Protocollo che permette la ripresa delle celebrazioni con il popolo da lunedì 18 maggio dopo molti appelli ed un lungo percorso che ha visto la collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell’Interno (nello specifico delle articolazioni, il Prefetto del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Michele di Bari, e il Capo di Gabinetto, Alessandro Goracci) e il Comitato Tecnico-Scientifico.

Tra i molti appelli anche il gruppo di ricerca ‘Diresom’, che durante la pandemia ha attivato il primo portale web internazionale su diritto, religione e coronavirus (www.diresom.net), aveva sottoposto al Governo ed alle istituzioni confessionali un contributo alla riflessione circa la possibilità di consentire le celebrazioni dei culti religiosi, nel rispetto delle misura necessarie per prevenire il contagio del virus Sars-Cov-2, causa della malattia Covid-19, ricordando che nell’ordinamento italiano la libertà di culto è protetta dall’art. 19 della Costituzione Italiana: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

Alla prof.ssa Maria D’Arienzo, ordinario di Diritto ecclesiastico dell’Università degli Studi ‘Federico II’ di Napoli, dipartimento di Giurisprudenza, abbiamo chiesto di spiegare se la ripresa delle celebrazioni religiose lunedì 18 maggio può considerarsi un accordo giusto:

“I Protocolli siglati dal Ministero dell’interno con le Confessioni religiose operano un equilibrato contemperamento tra le esigenze sanitarie di contenimento della pandemia e l’esercizio della libertà di culto dei fedeli, finora fortemente intaccata dalle misure governative.

Sul punto, in particolare, il Protocollo d’intesa con la CEI si fa apprezzare soprattutto nella parte in cui detta misure organizzative che consentano la somministrazione dell’Eucarestia ai fedeli attraverso la previsione di apposite cautele, ritenute sufficienti ad ovviare all’inevitabile mancato rispetto della distanza interpersonale di 1,5 m tra fedele e celebrante”.

Tale situazione creatasi poteva considerarsi come possibile ‘ingerenza’ dello Stato nei confronti delle fedi?

“La sospensione delle cerimonie religiose, se disposta in mancanza di preventive consultazioni con le Autorità confessionali, costituisce senz’altro una lesione della loro autonomia e del principio di necessaria bilateralità, come garantiti dalla Costituzione Italiana e dalle normative pattizie. Tale possibile violazione è stata tuttavia superata dal principio di leale e reciproca collaborazione delle Confessioni con lo Stato”.

Uno Stato può limitare la libertà di culto?

“Le misure governative di contenimento del contagio hanno comportato una forte limitazione del diritto di libertà religiosa, soprattutto nella sua dimensione collettiva. Non sono mancati, invero, alcuni gravi episodi d’interruzione di funzioni religiose, in violazione degli artt. 402-405 Codice penale, nonché dell’art. 5 degli Accordi di Villa Madama.

L’art. 19 della Costituzione italiana, in effetti, prevede quale limite al diritto fondamentale di libertà religiosa e specificamente all’esercizio pubblico del culto solo la sua contrarietà al buon costume. Inoltre, l’art. 9 della CEDU contempla la tutela della salute pubblica quale legittima causa di limitazione della libertà religiosa, a condizione però che le relative misure siano stabilite dalla legge e siano soprattutto strettamente necessarie a garantire la pubblica sicurezza”.

A quale libertà saremo chiamati?

“La pandemia da coronavirus ha indubbiamente evidenziato il profondo nesso tra libertà e responsabilità nel suo esercizio. Nesso che si evidenzia anche giuridicamente nei limiti posti ai diritti, attraverso i doveri di solidarietà nella realizzazione dell’interesse generale. Libertà che non può essere declinata pertanto solo in quanto diritto, ma che necessariamente si coniuga con il dovere di tutela e garanzia dell’eguale libertà altrui e degli altri diritti fondamentali, al fine della promozione del bene comune”. 

Quale sfida comporta questa pandemia per la fede?

“Per molti, se non per tutti, questa è stata la prima volta che i credenti sono stati costretti a vivere l’esperienza della propria fede non in comunità. Esperienza che ha dato vita alla necessità di creare una ‘devotio domestica’. Ma è proprio la valorizzazione della dimensione collettiva della religione che appare costituire un’importante riscoperta per i credenti delle ragioni profonde della propria appartenenza religiosa.

Fede che si corrobora nella carità e nella speranza. I credenti saranno perciò chiamati ad essere attori e motori dell’azione collettiva in un momento difficile della ricostruzione della società italiana, quale risposta viva e concreta ad una crescente secolarizzazione”.

(Foto: sito Cei)

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