La Santa Sede redige nuove regole per le reliquie dei Santi

Condividi su...

Nuove regole per la custodia, la cura, il trasporto e l’autentificazione delle reliquie di servi di Dio, beati e santi, stabilite da un’Istruzione della Congregazione delle cause dei santi dal titolo ‘Le reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione’.

Il documento chiarisce compiti, responsabilità e modalità con cui gestire queste reliquie che ‘nella Chiesa hanno sempre ricevuto particolare venerazione e attenzione, perché il corpo dei beati e dei santi, destinato alla Risurrezione, è stato sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo strumento della loro santità riconosciuta dalla Sede Apostolica tramite la beatificazione e la canonizzazione’.

Inoltre ribadisce la distinzione tra ‘reliquie insigni’ e ‘reliquie non insigni’: le prime sono il ‘corpo dei beati e dei santi o le parti notevoli dei corpi stessi oppure l’intero volume delle ceneri derivanti dalla loro cremazione’; le seconde, invece, sono ‘piccoli frammenti del corpo dei beati e dei santi o anche oggetti che sono stati a contatto diretto con le loro persone’.

Per entrambe, l’Istruzione, prevede che ‘siano custodite in urne o teche sigillate’ e conservate in luoghi ‘che ne garantiscano la sicurezza, ne rispettino la sacralità e ne favoriscano il culto’. Il documento prevede il modo del trattamento delle reliquie dei santi nell’osservanza della legge civile: “Prima di intraprendere qualsiasi operazione sulle reliquie o sui resti mortali si deve osservare tutto ciò che è prescritto dalla legge civile locale e ottenere, in conformità a tale legge, il consenso dell’erede.

Prima della beatificazione di un Venerabile Servo di Dio, l’erede sia invitato dal Vescovo competente a donare i resti mortali alla Chiesa tramite uno strumento giuridicamente riconosciuto dalle autorità civili ed ecclesiastiche, affinché si possa salvaguardarne la conservazione”.

L’Istruzione delle Cause dei santi è divisa in tre parti. Nella prima si affronta il tema ‘dell’acquisizione’ delle reliquie e sul ruolo della Congregazione delle cause dei santi. In particolare è previsto che prima di procedere a ‘qualsiasi operazione sulle reliquie’ si deve ‘ottenere il consenso dell’erede’, al quale si chiede di ‘donare i resti mortali del servo di Dio o del venerabile alla Chiesa, tramite uno strumento giuridicamente riconosciuto dalle autorità civile ed ecclesiastiche’.

Competente di tutte queste operazioni è il vescovo diocesano (o l’eparca), che deve fare sempre riferimento alla Congregazione delle cause dei santi. Allo stesso dicastero vaticano bisogna fare riferimento indicando dove le reliquie vengono custodite, anche per eventuali traslazioni:

“Prima dell’estrazione delle reliquie o dei resti mortali dal luogo in cui sono conservati, se c’è un documento autentico dell’ultima sepoltura, ricognizione canonica o traslazione, sia letto ad alta voce dal Notaio, affinché si possa verificare se quanto scritto nel documento coincida con ciò che si constata al momento presente.

Qualora non ci fosse un documento autentico oppure se l’urna o i sigilli ad essa apposti apparissero infranti, si impieghi ogni diligenza possibile per avere la certezza che quelle siano veramente le reliquie del Beato o del Santo o i resti mortali del Servo di Dio o del Venerabile, di cui si tratta”.

L’Istruzione conferma che “non è consentito lo smembramento del corpo, salvo che il Vescovo non abbia ottenuto il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi per la confezione di reliquie insigni. Sono assolutamente proibiti il commercio (ossia lo scambio di una reliquia in natura o in denaro) e la vendita delle reliquie (ossia la cessione della proprietà di una reliquia dietro il corrispettivo di un prezzo), nonché la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati”.

La terza parte riguarda il pellegrinaggio delle urne, in quanto l’operazione deve ottenere il consenso della Congregazione e verificare prima della partenza dell’urna l’apposizione di sigilli che ne attestino l’autenticità. Inoltre il vescovo diocesano deve nominare un ‘custode-portitore’, che accompagnerà le reliquie per tutto il percorso del pellegrinaggio.

Un notaio, infine, redigerà un verbale di quanto fatto: “Per quanto riguarda il culto di un Beato durante il pellegrinaggio delle reliquie, occorre attenersi alle prescrizioni vigenti: ‘In occasione del pellegrinaggio di reliquie insigni di un Beato […], la possibilità di celebrazioni liturgiche in suo onore è concessa dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per le singole chiese in cui le reliquie sono esposte alla venerazione dei fedeli e per i giorni in cui esse vi sostano.

La richiesta viene presentata da chi organizza il pellegrinaggio’. Terminato il pellegrinaggio, le reliquie vengano riposte nel luogo originario. Il verbale di tutte le operazioni effettuate, steso dal Notaio, chiuso e sigillato con il timbro del Vescovo o del Delegato Episcopale, sia custodito nella Curia diocesana o eparchiale e una copia di esso sia trasmessa alla Congregazione delle Cause dei Santi”.

Free Webcam Girls
151.11.48.50