In Italia il caporalato sta diventando reato

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Un reato di caporalato più flessibile ed efficace, una fattispecie autonoma per le impresse che sfruttano, l’amministrazione giudiziaria in alternativa al sequestro per quelle sotto indagine in cui il giudice individua la possibilità, nuovi requisiti per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità e la speranza di chiudere l’iter in Senato entro l’estate.

A fare un quadro sugli emendamenti presentati al ‘ddl caporalato’ (n. 2217) in Commissione agricoltura è la relatrice, Maria Grazia Gatti, secondo cui, se tutto dovesse andar bene, dopo gli ultimi passaggi in Commissione Agricoltura e ricevuta la valutazione della Commissione Bilancio, il testo potrebbe arrivare in Aula dalla metà di luglio per la discussione finale e l’approvazione. Poi toccherà alla Camera dei deputati. Intanto, gli emendamenti presentati suggeriscono alcune novità importanti da introdurre nel testo.

La prima riguarda un emendamento presentato dalla relatrice che riscrive il reato di caporalato in modo più preciso e introducendo indici di sfruttamento più flessibili: “Violenza e minacce diventano aggravanti, e il reato riguarda chi intermedia illegalmente un lavoratore in condizioni di necessità e bisogno portato a lavorare in una situazione di lavoro sfruttato ed è punito da uno a cinque anni. La violenza e la minaccia diventano aggravanti e la pena è quella che c’era un tempo, cioè da 5 a 8 anni”.

Nuova anche l’introduzione di una fattispecie di reato autonoma per l’impresa che fa lavorare persone non necessariamente trovate dal caporale, in condizioni di sfruttamento evidenti, cioè salari palesemente più bassi rispetto a quelli indicati dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria e alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; infine la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.

Tra gli emendamenti anche la possibilità dell’amministrazione giudiziaria per l’impresa incriminata. Oltre alla parte repressiva, gli emendamenti propongono anche integrazioni per quanto riguarda le politiche di contrasto del fenomeno, come la ridefinizione delle modalità e dei vincoli per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità definita nel provvedimento ‘Campolibero’ del ministro Martina nel 2014.

Tra le novità, la richiesta di inserire esplicitamente come requisito fondamentale per l’accesso alla rete l’applicazione dei contratti nazionali e territoriali. Poi la possibilità di aprire la rete anche a quanti abbiano ricevuto sanzioni amministrative e abbiano provveduto a sanare le posizioni. Resta, tuttavia, il requisito dell’assenza di condanne penali negli ultimi tre anni.

Gli emendamenti, inoltre, intervengono sul ruolo che la Rete dovrà giocare sui territori con la proposta di sperimentazioni di forme alternative di collocamento agricolo e di modalità di trasporto. Infine, la proposta di intervenire in situazioni urgenti con piani logistici per l’accoglienza degli stagionali, fornendo ‘abitazioni decenti e condizioni di vita ragionevoli anche per i lavoratori che arrivano all’improvviso per lavori stagionali e che si spostano sul territorio nazionale’.

A tal proposito alcuni mesi fa in un’audizione parlamentare il presidente dell’Inps, Tito Boeri, aveva sottolineato che il caporalato era la causa principale dell’illegalità e del lavoro nero in agricoltura: “L’agricoltura italiana, soprattutto nel Mezzogiorno, è caratterizzata da vaste aree di illegalità. Gli eventi criminosi assurti agli onori della cronaca negli ultimi mesi e richiamati nelle risoluzioni proposte per questa indagine, rappresentano solo le manifestazioni più estreme di questo stato di cose.

L’illegalità si unisce alle distorsioni indotte da un intervento pubblico che sussidia in modo assai poco trasparente il settore. E’ proprio la coesistenza di illegalità diffusa e opacità del sostegno pubblico a spiegare come possano in agricoltura coesistere due fenomeni opposti come il lavoro nero e il lavoro fittizio.

Il primo è lavoro effettivamente svolto, ma non dichiarato per non pagare tasse e contributi sociali. Il secondo è lavoro mai svolto, ma dichiarato per beneficiare di sussidi e trasferimenti pubblici di varia natura. Soprattutto nel Mezzogiorno i due fenomeni illeciti si intersecano fra loro.

Da un lato, infatti, si assiste allo sfruttamento della manodopera, ingaggiata in totale violazione delle norme di legge, da persone fisiche o anche da imprese, che di fatto svolgono un’attività di intermediazione illecita di manodopera, assicurando alle imprese utilizzatrici ‘pacchetti’ di lavoratori sottopagati e sfruttati, per i quali gli intermediari provvedono anche al trasporto e spesso alla sistemazione logistica.

Le imprese intermediatrici, che in molti casi sono costituite in forma di cooperativa, hanno la caratteristica di essere ‘senza terra’, vale a dire che non svolgono un’attività agricola, né, a maggior ragione, un’attività connessa a quella agricola, e neppure sono in qualche modo coinvolte di fatto nel ciclo biologico o in una o più fasi del ciclo medesimo…

Dagli accertamenti ispettivi effettuati è emersa chiaramente questa correlazione tra lavoro nero e lavoro fittizio, fra forme irregolari di somministrazione di lavoro (implicante fenomeni di sfruttamento del lavoro e concorrenza sleale) ed instaurazione di rapporti fittizi di lavoro, a tutto vantaggio dei soggetti gestori delle imprese ‘senza terra’, capaci di trarre utilità sia nell’uno che nell’altro caso.

In questa ‘filiera’ dell’illegalità hanno tutti da guadagnare tranne il prestatore d’opera effettivo reclutato dal caporale/somministratore. Il somministratore ha un profitto per il solo fatto di somministrare forza-lavoro e, semmai, ‘vendere giornate’; del lavoratore fittizio, per l’ottenimento delle prestazioni previdenziali indebite; l’impresa utilizzatrice della manodopera beneficia del minor costo del lavoro.

Quanto ai vantaggi conseguiti dalle imprese utilizzatrici, oltre al minor costo della manodopera, vi è il vantaggio indiretto di percepire le premialità AGEA senza il rischio che i contributi non pagati possano essere recuperati sulle erogazioni AGEA, dal momento che i carichi contributivi e le conseguenze dell’insolvenza ricadono sulle somministratrici”.

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