L’Anfaa difende il diritto del bambino alla famiglia

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A dicembre l’Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive ed affidatarie) era scesa in campo in difesa dell’attuale normativa a tutela della garanzia dell’anonimato del parto, in seguito all’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale per l’articolo 28 (comma 7) della legge 184 del 1983 con il quale si esclude la possibilità per la persona adottata non riconosciuta alla nascita di accedere all’identità della madre biologica.

Invece per quanto riguarda la persona data in adozione l’Anfaa è convinta che: “coloro che sono stati adottati e non possono accedere alla conoscenza della propria origine biologica vedano compromessa la costruzione della propria identità, è più frutto di uno stereotipo morale e culturale che di un dato reale. L’identità di una persona si costruisce nell’ambito di un processo dinamico di interazione con la realtà, all’interno delle relazioni affettive più significative stabilite con le figure di massimo riferimento, particolarmente nel tempo della prima infanzia.

In questa fase, la madre ovvero la persona che costituisce il punto di maggiore sicurezza per il bambino, rappresenta anche il mediatore di senso del reale; all’interno di tale relazione il piccolo apprenderà il mondo, se stesso e lo stile delle successive relazioni”. Per capire meglio questa ‘battaglia’ di civiltà abbiamo chiesto alla presidente nazionale dell’associazione, Donata Nova Micucci, di spiegarci se il nascituro ha diritto a conoscere i genitori naturali:

“L’articolo 28 della legge n. 184/1983 modificato dalla legge n. 149/2001 prevede che ‘l’adottato, raggiunta l’età di 25 anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata dal Tribunale per i minorenni del luogo di residenza’.

Non si tratta quindi di un diritto, ma di una possibilità. Ricevuta l’istanza, infatti, il Tribunale per i minorenni deve quindi procedere all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto e assumere tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie non comporti grave turbamento all’equilibrio psicofisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il Tribunale per i minorenni autorizza, o meno, con decreto l’accesso alle notizie richieste.

L’Anfaa, nonché molti operatori e magistrati minorili ritengono che queste disposizioni abbiano inferto un grave colpo al cuore dell’adozione intesa come genitorialità e filiazione vere e rappresentino una pesante intromissione dello Stato nell’autonomia delle famiglie adottive, non più riconosciute dalla legge come le uniche e autentiche famiglie dei loro figli adottivi.

Il figlio adottivo ha certamente diritto di essere tempestivamente informato in merito alla sua situazione adottiva e a conoscere gli elementi significativi della sua storia passata, in particolare i genitori, e lui stesso, devono ricevere tutte le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell’adottato. I figli adottati già grandicelli conservano il ricordo, quasi sempre doloroso, della loro vita nella famiglia d’origine.

Può nascere in alcuni di loro l’esigenza di incontrare i loro genitori biologici per cercare delle risposte, per sapere da loro perché è successo. In ogni caso la ricerca dei propri genitori biologici è un viaggio verso l’ignoto che rischia non solo di non dare alcuna positiva risposta agli interrogativi di coloro che sono stati adottati, ma che rischia sovente di porli di fronte a situazioni anche molto gravi che possono condizionare pesantemente la loro vita futura.

Inoltre i figli adottivi dovrebbero interrogarsi sul loro ‘diritto’ (a nostro avviso inesistente sul piano etico) di turbare l’equilibrio che i loro genitori biologici possono aver raggiunto e di sconvolgere rapporti fondamentali di vita, qualora i genitori stessi abbiano costituito una loro famiglia, soprattutto quando vi sono figli. Significative al riguardo le esperienze e considerazioni riportate nel libro ‘Storie di figli adottivi’”.

Quindi è il bambino ad avere il diritto ad una famiglia?
“Sì, certamente! E questo diritto deve valere per tutti i bambini, compresi quelli disabili o malati o già grandicelli: l’impegno prioritario dell’Anfaa va in questa direzione”.

Inoltre la presidente dell’Anfaa ha criticato un emendamento (subito ritirato per non compromettere l’iter legislativo) alla legge sull’adozione che avrebbe aperto al single, spiegando la differenza tra affido ed adozione: “L’affido è una cosa e l’adozione è un’altra: nel primo caso ci troviamo davanti alla possibilità offerta dalla legge di affiancare ad una famiglia in difficoltà, un’altra realtà educativa capace di sopperire alle lacune di quella originaria. In questo caso è previsto l’accesso anche di persone sole.

Nell’adozione invece parliamo della necessità del bambino ad avere un’altra famiglia, con una legge che già prevede casi specifici, in cui al posto di quest’ultima ci possa essere anche una persona sola. Però la legge ha un altro obiettivo: garantire al minore la possibilità di vivere in una famiglia vicina al modello codificato dalla nostra cultura, che è quello di una coppia riconosciuta dallo Stato nei suoi diritti e nei suoi doveri, capace di garantire al figlio adottivo una vita serena anche dal punto di vista economico, magari anche con altri figli”.

In breve ci può dire cosa è l’Anfaa?
“L’ANFAA, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie è stata fondata da Francesco Santanera nel dicembre 1962. Da allora ad oggi l’ANFAA ha sempre operato con l’obiettivo di tutelare i minori rimasti privi, temporaneamente o definitivamente, delle indispensabili cure morali e materiali da parte dei genitori biologici, promuovendo, in primo luogo, gli interventi diretti ad assicurare alle famiglie d’origine i necessari servizi sociali e assistenziali.

L’attività dell’ANFAA è stata inoltre determinante per l’approvazione delle norme che hanno regolamentato l’adozione e l’affidamento dei minori, prima la legge sull’adozione speciale del 1967, poi quella sull’adozione e l’affidamento del 1983, da tutti riconosciute tra le più avanzate del mondo. Anche se in parte non applicate e se talora soggette a interpretazioni discutibili da parte della Magistratura, tali norme hanno consentito in poco più di 40 anni, di dare con l’adozione una nuova stabile famiglia a oltre 150.000 bambini che ne erano privi; inoltre decine di migliaia di fanciulli sono riusciti a evitare i deleteri effetti di ricoveri in istituti assistenziali, negativi anche se temporanei, a seguito degli aiuti forniti alle loro famiglie d’origine e con il progressivo maggior ricorso all’affidamento familiare”.

Per ulteriori approfondimenti rinviamo al sito www.anfaa.it

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