La Santa Sede ha ora una sorta di “testo unico in materia finanziaria”

Condividi su...

Dominique Mamberti, segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, la ha definita “quasi un testo unico in materia finanziaria”. E in effetti la legge numero XVIII, entrata in vigore con un decreto del governatorato lo scorso 8 agosto e confermata in legge ieri, inserisce nella normativa anti-riciclaggio vaticana una serie di miglioramenti normativi che erano stati indicati da MONEYVAL – il comitato del Consiglio d’Europa che valuta l’aderenza degli Stati membri agli standard internazionali di prevenzione anti-riciclaggio – e va a scrivere completamente la prima legge antiriciclaggio. Una legge scritta sull’impulso di consulenti chiamati in Vaticano da fuori, che i valutatori di MONEYVAL, nella loro prima visita in Vaticano, avevano trovato largamente carente. Una legge che poi il Vaticano ha migliorato, emendato e sostanzialmente riscritto attraverso varie modifiche, a testimonianza della serietà dell’impegno della Santa Sede nel suo percorso verso la trasparenza finanziaria.

L’impianto della nuova legge è spiegato nel dettaglio da mons. Mamberti. C’è una prima parte, molto sostanziosa, dedicata alle Misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Lì vengono segnalati quali sono i soggetti obbligati, si definisce l’attività di valutazione dei rischi, si delineano le prescrizioni riguardo l’adeguata verifica delle controparti, che viene rafforzata in caso di alto rischio di riciclaggio e di finanziamento, si rafforza la disciplina del trasferimento internazionale di fondi.

Le attività sospette devono essere obbligatoriamente segnalate all’Autorità di Informazione Finanziaria, che – scrive Mamberti – “a sua volta le analizza ed approfondisce, anche con penetranti poteri istruttori”. Quando i sospetti di un’attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, l’Autorità di Informazione Finanziario “trasmette un circostanziato rapporto al Promotore di Giustizia, ed ha anche la possibilità di sospendere l’esecuzione delle transazioni ed operazioni sospette, fino ad un periodo di cinque giorni lavorativi”.

All’Aif viene attribuito anche un “generale potere di vigilanza” per attuare le misure stabilite dalla legge. Sarà la stessa Autorità a stabilire eventuali sanzioni amministrative, e nei casi più gravi lo farà il presidente del governatorato su raccomandazione dell’Aif.

Molto importante è poi la parte dedicata alla Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria. Il rapporto MONEYVAL sulla Santa sede dello scorso luglio faceva notare che nella normativa mancava la questione della vigilanza prudenziale. Si tratta di un principio introdotto negli anni Ottanta negli atti del Comitato di Basilea. L’idea della vigilanza prudenziale si basa sul principio che il conformarsi a un certo standard di capitale e a certi coefficienti di bilancio può diminuire il rischio e i costi di insolvenza. In pratica, l’Aif potrà valutare se il tipo di investimento/operazione finanziaria operata da un ente della Santa Sede abbia agito in maniera “prudente”, cioè in modo da essere sempre solvibile. La funzione era stata attribuita all’Aif già con il Motu Proprio di Papa Francesco dello scorso 8 agosto, con il quale era stato istituito anche un Comitato per la Sicurezza Finanziaria.

Un altro titolo della legge riguarda le Misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, misure che  già c’erano nella legge 127, ma che hanno subito poi varie modifiche, specialmente riguardo l’adozione delle liste dei terroristi stilate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. Il testo di revisione della 127 (in vigore con decreto del 25 gennaio 2012, e in vigore dal 24 aprile 2012) non aveva previsto un recepimento meccanico delle liste dell’Onu,  e l’idea era quella di preservare la neutralità della Santa Sede e del Vaticano. Le liste infatti sono adottate sotto il capo 7 della Carta Onu, applicabile in tempo di guerra. Accettare meccanicamente le liste metterebbe in imbarazzo o sarebbe in contraddizione con l’orientamento della Santa Sede, storicamente neutrale e a favore della pace. La Santa Sede del resto non è uno Stato membro dell’Onu, ma è Osservatore Permanente. Così la Santa Sede mantiene la propria autonomia, ma si mostra sensibile agli obiettivi di sicurezza internazionale. Era stato stabilito che la Segreteria di Stato avrebbe elaborato le liste, sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, mentre ora – spiega Mamberti – “la competenza in ordine all’adozione della lista è stata poi attribuita al Presidente del Governatorato, mentre la Segreteria di Stato (in passato competente) continua a svolgere un ruolo di essenziale coordinamento, in ragione della propria fondamentale competenza nelle relazioni diplomatiche con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale (cfr. Costituzione Apostolica Pastor Bonus, art. 46)”.

C’è per tutti i soggetti della lista il divieto “di fornitura di beni, risorse economiche e servizi finanziari, e l’Autorità di Informazione Finanziaria dispone immediatamente il blocco preventivo dei loro beni e risorse, informandone i soggetti che svolgono attività finanziarie”. Aggiunge Mamberti che “misure cautelari possono inoltre essere adottate anche nei confronti dei soggetti che non sono ancora iscritti nella lista, sempre che però sussistano fondati motivi per ritenere che un soggetto minacci la pace e la sicurezza internazionale e purché entro il termine di 15 giorni il soggetto sia iscritto nella lista”.

La Autorità di Informazione Finanziaria ha un ruolo importante anche in tema di Informazione e Cooperazione e la disciplina del “Trasporto transfrontaliero di denaro contante”. L’Aif è chiamato a collaborare e scambiare informazioni sia con altre autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano  sia con le autorità analoghe di altri Stati, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli di intesa. Tra i più importanti protocolli di intesa firmati dall’Aif, quello con la sua omologa autorità americana e quello con l’omologa autorità italiana.

L’importanza della legge si comprende solo se questa viene collegata al Motu Proprio dello scorso 8 agosto, con il quale – scrive Mamberti – veniva estesa “la disciplina in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo anche ai Dicasteri della Curia Romana ed agli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché alle organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano (art. 1), attribuendo nei loro confronti  la giurisdizione in materia agli organi giudiziari dello Stato della  Città del Vaticano (art. 3). Il combinato disposto della legge vaticana e del provvedimento canonico permette dunque di estendere l’ambito della presente riforma dallo Stato della Città del Vaticano alla Santa Sede”.

Questa legge è l’ultima parte di un percorso di riforme legislative molto lungo. Ora la Santa Sede porterà alla plenaria di MONEYVAL di dicembre un modello finanziario peculiare, aderente agli standard internazionali e allo stesso tempo “cucito” sulle peculiarità dello Stato.

Free Webcam Girls
151.11.48.50